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Transcript:

13.5.2015 A8-0141/131 131 Titolo 1 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema europeo per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

13.5.2015 A8-0141/132 132 Articolo 1 paragrafo 1 1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di autocertificazione del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza 12 di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto e ad alto rischio. 12 "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'ocse sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050- en. 1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo obbligatorio per il rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di sradicare il commercio di minerali e di metalli da parte di gruppi armati e forze di sicurezza 12. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. 12 "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'ocse sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050- en.

13.5.2015 A8-0141/133 133 Articolo 1 paragrafo 2 2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli importatori dell'unione che optano per l'autocertificazione come importatori responsabili dei minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro. 2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento di tutte le imprese che si approvvigionano di minerali e metalli contemplati dal presente regolamento. Esso mira a garantire la trasparenza e la tracciabilità relativamente alle loro pratiche di approvvigionamento in zone di conflitto e ad alto rischio, al fine di ridurre al minimo o prevenire i conflitti violenti e le violazioni dei diritti umani limitando le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di commercializzare questi minerali e metalli.

13.5.2015 A8-0141/134 134 Articolo 1 paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese a ogni livello della catena di approvvigionamento di minerali e metalli che potrebbero fornire o utilizzare minerali o metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

13.5.2015 A8-0141/135 135 Articolo 1 paragrafo 2 ter (nuovo) 2 ter. Al fine di evitare distorsioni di mercato non intenzionali, il presente regolamento opera una distinzione tra i ruoli delle imprese situate a monte e quelle situate a valle della catena di approvvigionamento. L'esercizio del dovere di diligenza deve adeguarsi alle attività dell'impresa in questione, alle sue dimensioni e alla sua posizione all'interno della catena di approvvigionamento.

13.5.2015 A8-0141/136 136 Articolo 1 paragrafo 2 quater (nuovo) 2 quater. La Commissione, in collaborazione con i regimi settoriali e conformemente alle Linee guida dell'ocse, può fornire ulteriori linee guida sugli obblighi spettanti alle imprese, in funzione della loro posizione nella catena di approvvigionamento, per garantire che il sistema segua una procedura flessibile in grado di tener conto della posizione delle PMI.

13.5.2015 A8-0141/137 137 Articolo 2 comma 1 lettera g g) "importatore": la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/199213 del Consiglio 13 ; 13 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1). g) "importatore": la persona fisica o giuridica che immette sul mercato per la prima volta i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/199213 del Consiglio13; 13 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

13.5.2015 A8-0141/138 138 Articolo 2 comma 1 lettera i i) "autocertificazione": l'atto con il quale l'interessato dichiara di rispettare gli obblighi in materia di sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di audit ad opera di terzi e di comunicazione delle informazioni come indicato nel presente regolamento; soppresso (L'emendamento si applica a tutto il testo laddove quest'ultimo non sia già modificato da altri emendamenti)

13.5.2015 A8-0141/139 139 Articolo 2 comma 1 lettera q bis (nuova) q bis) "impresa a valle": la persona fisica o giuridica operante lungo la catena di approvvigionamento a valle, che fabbrica o appalta la fabbricazione di prodotti costituiti da o contenenti i minerali e i metalli contemplati e che è stabilita nell'unione o che immette per la prima volta sul mercato interno prodotti per la distribuzione o l'utilizzo nell'ambito di attività commerciali;

13.5.2015 A8-0141/140 140 Articolo 2 comma 1 lettera q ter (nuova) q ter) "fabbricare prodotti o appaltare la fabbricazione di prodotti": esercitare una certa influenza effettiva sulla fabbricazione di prodotti composti da minerali o metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro, tenendo conto dei fatti e delle circostanze nonché del grado di influenza che le imprese esercitano sulla fabbricazione dei prodotti. Non si ritiene che le imprese esercitino un'influenza sulla fabbricazione laddove si limitino a: apporre il proprio nome, marchio, logo o la propria etichetta su un prodotto generico fabbricato da terzi; forniscano assistenza, manutenzione o riparazione per un prodotto fabbricato da terzi; precisino o negozino i termini contrattuali con un produttore che non è direttamente legato alla fabbricazione del prodotto;

13.5.2015 A8-0141/141 141 Articolo 2 comma 1 lettera q quater (nuova) q quater) "microimpresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR, come definita nella raccomandazione della Commissione del maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C (2003) 1422;