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STATUTO Art. 1 - Denominazione - Sede È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione C.R.A.L. - Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Dipendenti della Provincia di Forlì- Cesena e Dipendenti degli Enti Convenzionati per la Gestione Associata del Personale. L Associazione ha la sede legale in Forlì (FC), Piazza Morgagni, 9 e la sua durata è illimitata. La sede dell Associazione potrà essere trasferita in qualunque altra parte del territorio provinciale con deliberazione del Consiglio Direttivo. Art. 2 - Scopo - Finalità L'Associazione ha lo scopo di svolgere, senza finalità di lucro, attività di utilità civile e sociale a favore degli associati e/o di terzi, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. L Associazione, assumendo come presupposti fondanti la solidarietà ed il pluralismo, promuove e gestisce iniziative in ambito culturale, ricreativo, formativo, sportivo ed assistenziale. L Associazione potrà farsi promotrice di iniziative per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonchè attuare nei confronti dei soci azioni di concreta solidarietà a carattere mutualistico, in casi di particolari situazioni di difficoltà economica o familiare. L Associazione può inoltre partecipare ad iniziative dell associazionismo e promuoverle direttamente o mediante altri circoli e associazioni. Nella realizzazione dei suoi compiti l'associazione rivolge particolare attenzione alla valorizzazione di atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci, al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale che coinvolga il maggior numero di persone associate, senza comunque precludere la partecipazione a tutte le attività da parte di persone esterne all'associazione stessa. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, l Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 3 Caratteristiche del Circolo L Associazione è un istituto unitario ed autonomo di tutti i lavoratori dipendenti ed ex dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena, degli Enti aderenti alla Gestione Associata del Personale (d'ora in avanti Enti Associati), dei loro familiari, nonché di tutte le persone maggiorenni che, riconoscendone finalità e Statuto, vi si associno liberamente. Costituiscono la base sociale dell Associazione i soci ordinari (lavoratori dipendenti in servizio attivo ed ex dipendenti) e i soci aggregati (familiari dei soci e altri associati). L'Associazione, amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto a suffragio diretto da tutti i Soci. Gli impianti, le strutture, i servizi e le attività promosse e organizzate direttamente dal Circolo o attraverso apposite convenzioni, sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto a fruirne nel rispetto degli appositi regolamenti delle condizioni di utilizzo. L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse. I compiti, le attribuzioni degli ambiti di responsabilità, le norme di finanziamento delle sezioni e dei gruppi di interesse tematico sono approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione. I regolamenti di applicazione dello Statuto e gli altri regolamenti sono redatti ed adottati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Art. 4 Soci: definizione, diritti ed obblighi Possono essere Soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche private costituite senza fini di lucro, che condividano le finalità dell Associazione e che si impegnino a realizzarle. Il numero degli aderenti è illimitato. Pagina 1 di 6

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano, ma è comunque esclusa la trasmissibilità della qualità di socio. I soci si distinguono in: a) soci ordinari; b) soci aggregati. Possono essere soci ordinari i dipendenti in attività o gli ex dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena e degli Enti Associati che si impegnino ad osservare il presente Statuto e a versare le quote sociali fissate annualmente dal Consiglio direttivo. Possono essere soci ordinari anche ex dipendenti trasferiti ad altri Enti e dipendenti di altri Enti comandati presso la Provincia di Forlì-Cesena. I soci ordinari compongono l Assemblea con facoltà di voto deliberativo. A tutti i soci ordinari sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare: hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione e ad usufruire di tutti i benefici riservati ai soci; hanno diritto a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell Associazione; possono essere eletti alle cariche associative; hanno diritto di voto, anche per delega, nell Assemblea; hanno diritto a prestare l'attività preventivamente concordata, e vi sono tenuti; hanno diritto in ogni momento a recedere dall appartenenza all Associazione. Possono essere soci aggregati i familiari dei soci ordinari, nonché ogni altra persona maggiorenne che intenda aderire alle iniziative del CRAL (ad es. corsi di formazione o di apprendimento, spettacoli di intrattenimento, attività ludico sportive, gite, ecc.). I soci aggregati: hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione e ad usufruire di tutti i benefici riservati ai soci; hanno diritto a partecipare all'assemblea dei soci con facoltà di intervento, ma non possono esprimere votazioni riguardanti le deliberazioni dell'assemblea; non possono essere eletti alle cariche associative; hanno diritto a recedere in ogni momento dall appartenenza all'associazione; Soci ordinari e Soci aggregati godono degli stessi diritti in materia di agevolazioni, sconti e promozioni. Tutti i soci (ordinari e aggregati) sono tenuti: a) ad osservare il presente Statuto, l eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento corretto e compatibile con gli scopi e le finalità dell Associazione; c) a versare la quota associativa annuale tramite bonifico bancario in un unica soluzione oppure tramite trattenuta stipendiale mensile per i Soci ordinari dipendenti della Provincia di Forlì- Cesena, nonché gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività, nei modi e tempi fissati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata dall'assemblea costitutiva, è determinata annualmente per l anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, così come gli eventuali contributi supplementari. Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari non sono rivalutabili né trasmissibili, e non potranno in nessun caso essere restituiti. Art. 5 - Criteri di ammissione dei Soci Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo una apposita domanda e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell Associazione. All'interno della domanda stessa dovrà essere presente un indirizzo e-mail valido in cui poter ricevere le convocazioni all'assemblea e tutte le altre comunicazioni dell'associazione. Pagina 2 di 6

Nel caso in cui sia sprovvisto di e-mail, il socio potrà comunque trovare tutte le comunicazioni nel sito web dell'associazione oppure nella bacheca del CRAL presso la Residenza Provinciale. Per ragioni di economicità l'associazione non invierà alcun avviso o comunicazione per posta ordinaria. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall esercente la potestà. Le domande di ammissione a socio presentate da altre Associazioni dovranno essere firmata dal proprio legale rappresentante. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso il ricorso all Assemblea dei soci. All atto della presentazione della domanda di ammissione viene contestualmente rilasciata la tessera sociale, ma la validità della qualità di socio è sospensivamente condizionata all accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Non è richiesta alcuna formalità per il rinnovo dell'adesione annuale all'associazione. Il Consiglio Direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci una volta verificato il versamento della quota associativa. Art. 6 Perdita della qualità di socio La qualità di socio (ordinario o aggregato) si perde per: recesso volontario; esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo; decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa annuale; causa di morte. Il recesso volontario dovrà essere presentato per iscritto dal Socio al Consiglio Direttivo e diventerà operativo con l annotazione nel libro soci. Il Socio che recede è tenuto a restituire immediatamente la tessera sociale. L esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell Associazione; c) che in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all Associazione. Il provvedimento di esclusione adottato del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. Tutti i provvedimenti e le decisioni in materia di esclusione devono essere motivate e devono essere comunicati ai soci destinatari mediante lettera trasmessa con posta ordinaria. L esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro 2 mesi dalla data prevista per il versamento comporta l automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. In caso di perdita della qualità di socio, non si ha diritto al rimborso della quota associativa fino a quel momento versata. Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Art. 7 - Organi Art. 8 Assemblea Funzioni, composizione e funzionamento L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Possono partecipare all'assemblea i soci aggregati, i familiari dei soci, i dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena e degli Enti Associati, con facoltà di formulare proposte di attività ed iniziative ma senza diritto di voto; l'assemblea è inoltre aperta alle forze sociali ed agli operatori culturali. L Assemblea dei Soci: elegge il Consiglio Direttivo; Pagina 3 di 6

approva lo Statuto e le sue eventuali successive modifiche; approva gli eventuali Regolamenti; ha funzioni propositive nei confronti del Consiglio Direttivo sui programmi delle attività e sulle iniziative da svolgere; approva il rendiconto economico-finanziario; ratifica i provvedimenti di esclusione dei Soci deliberati dal Consiglio Direttivo. L Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l anno; può essere inoltre convocata su richiesta o di almeno un quinto (1/5) degli iscritti al C.R.A.L. o maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica. In tali casi l Assemblea dovrà essere convocata entro trenta (30) giorni dalla data di formalizzazione della richiesta. Della convocazione dovrà essere data comunicazione, specificando data, ora e sede, nonché l ordine del giorno in discussione, con almeno 15 giorni di preavviso mediante adeguate modalità informative (pubblicazione sul sito web dell'associazione, affissione in bacheca, invito personale ai Soci tramite e- mail). L Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. La seconda convocazione è da tenersi entro settantadue (72) ore dopo la prima. Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le deliberazioni dovranno essere votate per alzata di mano oppure, qualora ne faccia richiesta un terzo (1/3) dei presenti, a scrutinio segreto. L Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell Associazione. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro Socio designato dall Assemblea stessa. Le deliberazioni dell Assemblea devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Presidente. Art. 9 - Il Consiglio direttivo - Funzioni, composizione e funzionamento Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea dei Soci con elezione diretta e a scrutinio segreto. Sono eleggibili soltanto Soci ordinari presenti all Assemblea. Il Consiglio è formato da un numero dispari di membri, determinato dall Assemblea e compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 9, rispettando il più possibile l'equilibrio di genere. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente dell Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze; in sua assenza, dal secondo e così via. Successivamente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi presiede la persona designata dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando almeno un terzo dei membri ne fa richiesta. La convocazione avviene a mezzo fax o e- mail da spedirsi con preavviso di almeno otto giorni. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti. Il Consiglio Direttivo: a) valuta, approva e sceglie, tra le proposte dell'assemblea dei Soci, le attività da svolgere; b) cura l esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; c) redige il rendiconto economico-finanziario; d) predispone gli eventuali regolamenti interni; e) stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti all attività sociale; f) delibera in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci; g) nomina i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; Pagina 4 di 6

h) compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta gestione e amministrazione dell Associazione che non siano di competenza dell Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; i) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni seduta sono redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, e vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può avvalersi anche dell attività volontaria di soci che abbiano competenze specifiche per contribuire alla realizzazione di programmi e/o attività sociali. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto. Qualora per decadenza, dimissioni o altre cause venissero via via a mancare membri del Consiglio Direttivo, gli stessi verranno sostituiti dai primi dei non eletti. Nel caso in cui venissero a mancare simultaneamente un numero di componenti tale da costituire la metà del Consiglio Direttivo, questo si intende decaduto. Art. 10 - Presidente e Rappresentante legale Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede; presiede altresì l Assemblea dei Soci. Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri, sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l elezione del nuovo Presidente. Art. 11 - Segretario Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge in particolare i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. Art. 12 - Tesoriere All'interno del Consiglio Direttivo, il Tesoriere gestisce le risorse economiche e vigila sul loro corretto utilizzo, e in particolare: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'associazione; provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo; predispone il rendiconto economico e finanziario annuale e lo sottopone al Consiglio Direttivo per la redazione definitiva. Art. 13 - Risorse economiche L associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote associative e altri contributi supplementari versati dagli associati; b) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi; c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, eredità, donazioni e legati; d) contributi dell'unione europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell associazione. Pagina 5 di 6

II fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell Associazione né all atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art. 14 Modalità di finanziamento delle attività sociali Per garantire una gestione equa delle entrate e la necessaria pluralità di iniziative, ogni singola attività approvata dal Consiglio Direttivo non potrà ricevere un finanziamento di importo totale superiore al 15% delle entrate annuali derivanti dalle quote associative. Eventuali deroghe dovranno essere approvate dell'assemblea dei Soci, da convocarsi con preavviso di almeno 15 giorni rispetto all'inizio dell'attività da promuovere. In ogni caso, ogni singola iniziativa non potrà ricevere un finanziamento di importo superiore al 25% delle entrate annuali derivanti dal tesseramento. Art. 15 - Esercizio Sociale L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario, redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'assemblea dei soci, deve essere approvato dall Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi. Art. 16 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali L'Associazione deve assicurare la regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), nonchè la sostanziale pubblicità e trasparenza di tutti gli atti relativi all attività dell Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera averne copia dovrà farsi carico delle relative spese. Art. 17 - Scioglimento Lo scioglimento dell Associazione deve essere deliberato dall Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (¾) dei Soci aventi diritto al voto. Se per tre convocazioni consecutive, da effettuarsi in giornate differenti nell arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza maggioranza qualificata di soci, decidono sullo scioglimento, a maggioranza assoluta dei voti personali o espressi a mezzo delega, i soci intervenuti alla terza Assemblea. L' Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione, sentito l'organismo di controllo previsto dal DPCM 26/09/2000 (Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e ai sensi del DPCM n. 329 del 21/03/2001. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 18 - Norma finale Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Pagina 6 di 6