Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

Documenti analoghi
Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. DI REGOLAMENTO (CE) n../2009 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO AL PARERE AESA n. 06/2013. REGOLAMENTO (UE) n. /.. DELLA COMMISSIONE. del XXX

Proposta di. REGOLAMENTO (CE) n.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE

IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 158/ 1. I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

ALLEGATO AL PARERE N. 07/2013 DELL'AESA REGOLAMENTO (UE) N.../.. DELLA COMMISSIONE. del XXX

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE EUROPEA ALLEGATO AL PARERE AESA 06/2012. REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n.../..

Campo d applicazione e diritto applicabile

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (CE) n. /2005 DELLA COMMISSIONE

Agenzia europea per la sicurezza aerea 02/12/2011 PARERE N. 06/2011. del 2 dicembre 2011

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Attività di manutenzione critiche

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 4 marzo 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n. / DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2010/62/UE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Agenzia europea per la sicurezza aerea 7 dicembre 2009 PARERE N. 03/2009. del 7 dicembre 2009

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 giugno 2017 (OR. en)

DIRETTIVA 2009/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

PARERE n. 02/2007 DELL AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2011 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º giugno 2017 (OR. en) (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 marzo 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

(9) Data l urgenza, il regolamento deve entrare in vigore al più presto.

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2016 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO (UE) N. 73/2013 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 169/2010 DELLA COMMISSIONE

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2008 DELLA COMMISSIONE

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C Progetto REGOLAMENO (UE) N..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE 1

Progetto REGOLAMENO (UE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE Attuazione CAEP/8 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ( 1 ), in particolare l articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dispone che prodotti, parti e pertinenze rispondano ai requisiti per la protezione ambientale dell allegato 16 della convenzione dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale (in prosieguo: convenzione di Chicago ) così come risulta dai volumi I e II del 20 novembre 2008, fatte salve le loro appendici. (2) La convenzione di Chicago e i suoi allegati sono stati modificati con l adozione del regolamento (CE) n. 216/2008. (3) Il regolamento (CE) n. 216/2008 dovrebbe quindi essere modificato conformemente. (4) I provvedimenti forniti da questo regolamento si basano sul parere rilasciato dall Agenzia in conformità all articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e all articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008. ( 1 ) GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1. 2

HA ADOAO IL PRESENE REGOLAMENO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 216/2008 viene modificato come segue: 1. L articolo 6, paragrafo 1, viene sostituito da quanto segue: I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell emendamento 10 del volume I e nell emendamento 7 del volume II dell allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici dell allegato 16. Articolo 2 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 2. Requisiti dei limiti di produzione di emissioni. (a) (b) In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere deroghe di durata illimitata al requisito del limite di produzione delle emissioni di cui alla lettera d) del volume II, parte II, capitolo 2, paragrafo 2.3.2 dell allegato 16 della convenzione di Chicago fino al 31 dicembre 2016. ali deroghe devono essere concesse dall autorità competente responsabile per l organizzazione richiedente la deroga, in consultazione con l Agenzia. Le deroghe possono essere concesse soltanto se l impatto economico sull organizzazione che produce i motori supera gli interessi di protezione ambientale e, nel caso di nuovi motori da installare su nuovi aeromobili, non deve essere concessa a più di 75 motori per tipo di motore. (c) Nel considerare una richiesta di esenzione, l autorità competente deve tenere conto: (i) della motivazione fornita dall organizzazione incluse, a scopo esemplificativo, le considerazioni su questioni tecniche, impatti economici negativi, effetti sull ambiente, impatti di circostanze impreviste e questioni di equità; dell uso che si intende fare dei motori interessati, in particolare se sono motori di riserva o nuovi motori (da installare su nuovi aeromobili); (iii) del numero dei nuovi motori interessati; (iv) del numero delle deroghe concesse per quel tipo di motore. 3

(d) Nel concedere la deroga, l autorità competente deve specificare come minimo: (i) il numero di omologazione del motore; il numero massimo di motori inclusi nella deroga; (iii) l uso che si intende fare dei motori interessati ed il limite temporale per la loro produzione; (e) Le organizzazioni che producono motori secondo una deroga concessa conformemente al presente articolo devono: (i) garantire che le targhette di identificazione sui motori interessati riportino la dicitura ESENE NUOVO o ESENE RISERVA, come appropriato; avere una procedura di controllo qualità per mantenere la supervisione e per gestire la produzione dei motori interessati; (iii) fornire regolarmente all autorità competente e all organizzazione di progettazione i dettagli sui motori esentati che sono stati prodotti, incluso il modello, il numero seriale, l utilizzo del motore e il tipo di aeromobile sul quale sono stati installati i nuovi motori. (f) utti i dati di cui alla lettera c) e lettera e), punto (iii), devono, senza indebiti ritardi, essere comunicati all Agenzia dall autorità competente che ha concesso la deroga. L Agenzia deve creare e mantenere un registro contenente tali dati e renderlo disponibile al pubblico. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [ ] Per la Commissione [ ] Membro della Commissione 4