PROVINCIA DI COSENZA REGOLAMENTO PER L AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE IMPRESE O SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO



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PROVINCIA DI COSENZA REGOLAMENTO PER L AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE IMPRESE O SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO NOTE ALLA CONSULTAZIONE: Il presente testo è comprensivo degli aggiornamenti 2007 e 2008 al Regolamento originariamente adottato. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello risultante dagli atti cartacei ufficiali adottati dalla Provincia di Cosenza (Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 3.11.1997, aggiornamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.02.2007, aggiornamento approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 494 del 19.12.2008) che prevale in casi di discordanza. 1

I N D I C E ART. 1 - Generalità e fonti normative ART. 2 - Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto ART. 3 - Programmazione numerica delle autorizzazioni ART. 4 - Autorizzazione ART. 5 - Attività espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici, direttamente o in regime di convenzionamento o concessione ART. 6 - Idoneità professionale ART. 7 - Capacità finanziaria ART. 8 - Responsabilità professionale e personale esecutivo ART. 9 - Domanda di autorizzazione e relativa documentazione ART. 10 - Disciplina dell'autorizzazione ART. 11 - Deposito cauzionale ART. 12 - Contributo "una tantum" ART. 13 - Trasferimento sede ART. 14 - Locali ART. 15 - Registro giornale ART. 16 - Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida ART. 17 - Tariffe ART. 18 - Vigilanza ART. 19 - Sanzioni ART. 20 - Norme transitorie ART. 21 - Norme finali ART. 22 - Entrata in vigore Allegati: Programma Provinciale delle autorizzazioni. 2

ART. 1 Generalità e fonti normative Ai sensi della Legge 8 Agosto 1991, n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province. La materia del settore è regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), dalla legge 4 Gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), dai Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti. ART. 2 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 1) Per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti dì consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n. 264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. 2) La legge 8 Agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche-automobilistiche. 3) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264 del 1991. 4) L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 Dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole. ART. 3 Programmazione numerica delle autorizzazioni 1) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da Imprese o da Società autorizzate dalla Provincia. 2) Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socioeconomico, la Provincia di Cosenza visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 9/12/1992, considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge 264/91, sentiti i comuni, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza allegato al presente regolamento. 3) Il numero massimo degli esercizi, a livello provinciale e di bacino di utenza viene definito in rapporto al numero di veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultante da verifica triennale sulla base dei dati forniti dal PRA provinciale o dall A.C.I.. La verifica triennale sarà fatta con provvedimento deliberativo della Giunta Provinciale. ART. 4 Autorizzazione 3

1) Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui al precedente articolo 3, l'autorizzazione all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea residente in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore età; c) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 Dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91; g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria; h) presenti ricevuta del versamento una tantum". 2) Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per Azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società. 3) Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 ed il requisito di cui alla lettera g del comma 1 deve essere posseduto dalla Società. 4) Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto della Provincia ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Provinciale. Per l'esercizio delle attività istruttorie e di vigilanza, il Dirigente si avvale dei dipendenti del settore utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo ritenuti opportuni. ART. 5 Attività di consulenza da parte degli Enti Pubblici non economici 1) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche da Enti Pubblici non economici sia da uffici dei predetti Enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti Enti. 2) L'esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all art. 1 della legge 8 Aprile 1991, n. 264, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, non è soggetto all'autorizzazione della Provincia né al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale. 3) Gli Enti pubblici non economici che esercitano direttamente l'attività di consulenza debbono adempiere a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 337 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495. 4) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'automobile Club d'italia ovvero dagli uffici in regine di concessione o di 4

convenzionamento con gli Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 Novembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge 264 del 1991, su richiesta dell'automobile Club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. 5) All Automobile Club competente si applica l'articolo 9 della citata legge 264 del 1991. ART. 6 Idoneità Professionale Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell art. 5 della legge 8 Agosto 1991, n. 264 così come modificato dalla legge 11/94 e del Decreto Ministeriale del 16/4/1996, n. 338. ART. 7 Capacità Finanziaria 1) Le imprese individuali e le Società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per iniziare ex-novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciato da parte di: a) aziende o istituti di credito; b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a. 2.582.284,50 (già 5 miliardi di lire). 2) L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a. 51.645,69 (già 100.000.000 di lire), effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti del 09/11/1992. La stessa non può essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informatori che sottostanno alla dimostrazione del requisito. ART. 8 Responsabilità Professionale e personale esecutivo 1) La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale. 2) Nel caso delle delegazioni indirette ACI di nuova costituzione (cioè successive al 5/9/1991) la responsabilità ricade sull'ente. 3) Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici, l impresa o la società può avvalersi di dipendenti, in possesso dei requisito di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento. 4) I soggetti legittimati ad operare presso gli sportelli dei pubblici uffici (titolari dell'impresa o amministratori, soci abilitati dall'atto costitutivo ad accedere negli uffici pubblici, dipendenti regolarmente iscritti nei libri paga e matricola), dovranno essere dotati di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia. 5

5) L interruzione del rapporto di dipendenza va comunicata immediatamente alla Provincia, cui va restituita la tessera di riconoscimento. ART. 9 Domanda di autorizzazione e relativa documentazione 1) La domanda per ottenere l'autorizzazione dovrà essere redatta in carta legale con firma autenticata ed indirizzata alla Provincia di Cosenza P.zza XV Marzo - Cosenza. Nella domanda dovranno essere indicati per il richiedente responsabile professionale dell impresa: - luogo e data di nascita; - residenza; - cittadinanza; - codice fiscale; - denominazione dell'impresa e sede prescelta; - generalità e codice fiscale dell'eventuale personale dipendente che potrà svolgere adempimenti puramente esecutivi presso gli uffici pubblici; 2) Documentazione da allegare alla domanda: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, comprovante data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di Stato Estero, membro della Comunità Europea, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare; b) dichiarazione/i sostitutiva/e dell atto di notorietà, ai sensi dell art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all art. 4 comma 1 lettere c), d) ed e) nonché di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia per se e per le società cui appartengono rilasciata/e dal titolare dell impresa individuale o, nel caso di società, dai soggetti individuati al comma 2 del citato art. 4; c) attestato di idoneità professionale in copia autenticata; d) copia autenticata dell'atto costitutivo e certificato di vigenza, nel caso di società. Documentazione da produrre, a richiesta dell'amministrazione: e) planimetria, redatta da tecnico abilitato relativa ai locali aventi i requisiti di cui all'art. 1, del Decreto del Ministro dei Trasporti in data 9.11.1992; f) certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla locale A.S.L. e certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali; g) titolo di possesso dell'immobile; h) attestato di capacità finanziaria. 3) La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere e, f, g, h, di cui al precedente comma 2, entro tre mesi, dalla richiesta, comporta l'esclusione dal beneficio dei provvedimento. 4) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì alla consegna della seguente attestazione: - ricevuta relativa al contributo "una tantum" nelle forme di cui ai successivi artt. 11, 12; 5) In caso di società, le dichiarazioni sostitutive di certifícazioni e le certificazioni di cui alle lettere a, b del comma 2 devono essere trasmessi per: - tutti i soci quando trattasi di società di persone; - i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; - gli amministratori, per ogni altro tipo di società. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere altresì indicato il codice fiscale. 6) In caso di Società, l'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci per le società di persone, da almeno uno dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, o da almeno uno degli amministratori per ogni altro tipo 6

di società e la documentazione relativa al possesso di idonei locali e di adeguata capacità finanziaria deve essere riferita alla Società medesima. 7) La Provincia procederà d'ufficio, ai sensi dell art. 71 del DPR 28/12/2000 n. 445, ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma primo, lettere c, d, e, dell'art. 4 del presente regolamento ed a richiedere il rilascio della certificazione di cui alla legge 19.03.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni: - per il titolare, nel caso di impresa individuale; - per i soggetti di cui al comma 5, nel caso di società; - per il personale dipendente, adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, per il quale dovrà essere prodotto certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia in carta semplice, per uso antimafia. 8) Il certificato camerale dovrà essere prodotto, entro 60 giorni dalla data di rilascio della autorizzazione. ART. 10 Disciplina dell'autorizzazione 1) Ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata deve essere comunicata alla Provincia, per i conseguenti provvedimenti, entro dieci giorni dall'intervenuta modifica, da parte di titolari della autorizzazione, che dovranno produrre al riguardo la necessaria documentazione. 2) L'attività può essere sospesa, con motivata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di mesi dodici, previa comunicazione scritta in carta legale e con firma autenticata alla Provincia che ne prende atto. In presenza di gravi e giustificati motivi, da comunicare con le modalità di cui sopra, la Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività per un ulteriore periodo di dodici mesi. Qualora al termine di detto periodo, l'attività non venga ripresa regolarmente la autorizzazione verrà revocata d ufficio. 3) Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell attività, previo nullaosta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito. Detta sostituzione non può eccedere la durata di mesi quattro. L istanza va prodotta con le modalità di cui al precedente comma 2. 4) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge n. 264 del 1991, in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente. 5) In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. 6) Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 5, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. 7) I soggetti subentranti ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di 7

partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della medesima legge 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 dell art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11. 8) Le disposizioni di cui al comma 7 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 11/94, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa. 9) Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata entro trenta giorni alla Provincia che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società con siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. Nell ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata dalla copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione. 10) Nell ipotesi di trasformazione da società a ditta individuale o da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente. 11) Se varia la sola denominazione dell'esercizio senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione. 12) In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione (in bollo e con la firma autenticata del titolare) indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare l'atto di autorizzazione in originale. 13) Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare. 14) Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì: a. per la morte del titolare dell'autorizzazione in mancanza di eredi; b. per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art. 19; c. per espressa rinuncia; d. per rinuncia tacita, ove l'attività di consulenza dei mezzi di trasporto rimanga chiusa, senza giustificati motivi, per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Ove si verifichi tale circostanza la Provincia invita il titolare a ripristinare l'attività. Se l'attività non viene ripresa nel termine fissato dalla Provincia, l'autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse; la Provincia dichiara la decadenza della autorizzazione, che deve essere restituita da parte del titolare. ART. 11(abrogato) ART. 12 Contributo Una Tantum L'importo del contributo "una tantum" previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 264/1991 e le modalità di versamento dello stesso sono determinati dal Decreto del 26.4.96 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro in. 25,82 (già L.50.000). 8

ART. 13 Trasferimento sede Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio dello stesso comune verrà consentito previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, mediante rilascio di specifico nulla osta con presa d atto e aggiornamento dell autorizzazione. ART. 14 Locali 1) Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 1 della citata legge 264/1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. Per tali servizi si intendono oltre alle attività di cui alla legge 264/1991 anche le seguenti attività che hanno stretta attinenza con la circolazione dei mezzi di trasporto: - pratiche assicurative, certificazione per conto di terzi. Nei locali sede degli uffici dell'automobil Club D'Italia (A.C.I.) e degli Automobil Club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell' A.C.I. stesso. 2) L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'esercizio di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto. 3) Tali locali devono comprendere: a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 metri quadri di superficie complessiva, con non meno di 20 metri quadri utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico; b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati. 4) In aggiunta a quanto previsto dal l comma del presente articolo, qualora l'esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell osservanza di quanto previsto al punto 3. 5) Nell'unità immobiliare adibita a esercizio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non può sussistere l attività di autoscuola se l'autorizzazione non è intestata alla medesima persona fisica o giuridica, intestataria dell attività di consulenza mezzi di trasporto. ART. 15 Registro Giornale 1) Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di Società, gli amministratori redigono un registro giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonchè gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. 2) Il Registro Giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile. 3) Il registro giornale è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni. 9

ART. 16 Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida 1) L'Impresa o la Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del Nuovo Codice della Strada, vengano ad esse consegnati per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti dell'8/2/1992 che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato, per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale. 2) L'Impresa o la Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento previsto dal comma 1 dell'art. 92 del Nuovo Codice della Strada. ART. 17 Tariffe 1) Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal ministero stesso. 2) Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti in posizione tale da permettere l'agevole lettura. ART. 18 Vigilanza 1) La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della legge 8.8.1991, n. 264. 2) Essa viene svolta dal personale della Provincia del Settore di competenza, munito di apposita tessera di riconoscimento e mediante disposizione di servizio da parte del Direttore del Settore, con ispezioni presso le relative sedi. 3) I controlli tendono ad accertare: a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto; b) l'osservanza delle tariffe; c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art. 16; d) il persistere dei requisiti oggettivi o soggettivi in base ai quali l'esercizio dell'attività di consulenza e stato autorizzato. ART. 19 Sanzioni 1) L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalle disposizioni generali contenute nella legge 24.11.1981, n. 689 e, per la parte relativa ai punti 2 e 3 del capoverso successivo, dal titolo VI del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, che dispone, altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 10

2) Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 3) Le Imprese o Società di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongano a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92, primo comma del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire Centomila a Lire Quattrocentomila. 4) Il Direttore del Settore, anche su iniziativa dei Comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 della legge 264 del 1991, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 5) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 264/91 e successive integrazioni e modificazioni è revocata quando vengono meno i requisiti di cui all'art. 3 della stessa legge e quando siano accertati gravi abusi. In quest ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salvo l'eventuale responsabilità civile e penale. 6) Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 si applica l'art. 348 del codice penale. 7) L'accertamento amministrativo delle violazioni di cui alla legge 264/91 e l'irrogazione delle relative sanzioni non esime dall'eventuale responsabilità civile e penale per le azioni od omissioni compiute. ART. 20 Norme transitorie 1) Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 8 Agosto 1991, n. 264, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della legge 264/91. 2) Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91, può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio. 3) Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 8 Agosto 1991 n. 264, non abbiano maturano i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione definitiva da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsto dall'art. 5 della legge 264/91, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o 11

nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91. Agli stessi viene rilasciata un'autorizzazione a proseguire provvisoriamente l'attività. 4) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g della legge 264/91. ART. 21 Norme Finali 1) Nuove autorizzazioni a. Qualora, nel rispetto del regolamento e del programma provinciale delle autorizzazioni all esercizio dell attività di consulenza, sussistano le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni all attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto la Provincia provvede a emanare avviso pubblico con riferimento al quale gli aventi titolo potranno chiedere il rilascio di autorizzazione in uno dei comuni per i quali le condizioni di rilascio si siano create, indicati nell avviso stesso; b. Ad integrazione di quanto disposto dall art. 9 al riguardo della domanda di autorizzazione e della relativa documentazione, l avviso definirà i termini di presentazione delle stesse ed il numero di nuove autorizzazioni rilasciabili per ciascun comune; c. Per ogni soggetto in possesso di attestato di idoneità professionale, indicato nelle istanze di cui al comma precedente, può essere presentata una sola domanda all apertura di una sede nell ambito territoriale di un solo Comune, pertanto nel caso che per lo stesso soggetto pervengano più istanze verrà presa in considerazione solo l istanza che per ultima è pervenuta al protocollo della Provincia, entro i termini concessi, e saranno escluse tutte quelle pervenute in precedenza. d. Nel caso per un Comune pervengano domande in numero superiore alle autorizzazioni rilasciabili si procederà all istruttoria delle istanze, e quindi al rilascio delle autorizzazioni, ricorrendone i presupposti, ad iniziare dall istanza relativa al soggetto anagraficamente più giovane, riferito al soggetto in possesso dell attestato di idoneità professionale. A seguire si procederà nell ordine sempre a seconda della minore età riferita al medesimo soggetto. L istruttoria delle istanze che, secondo l ordine prima indicato, risultino soprannumerarie rispetto al numero di autorizzazioni rilasciabili per il singolo comune, verrà avviata solo successivamente alla definizione con esito negativo di istanze a loro precedenti. e. Qualora il criterio anagrafico non fosse sufficiente a stabilire la priorità, si procederà alla selezione per sorteggio alla presenza degli interessati. f. L avviso di cui al precedente punto a) deve essere pubblicato mediante affissione all Albo Pretorio della Provincia ed inviato ai Comuni interessati. g. Entro 60 giorni dal termine ultimo concesso per la presentazione delle istanze il Dirigente del Settore dovrà approvare l elenco delle istanze pervenute. Lo stesso dovrà essere redatto distinguendo le istanze per singolo comune e secondo l ordine risultante dalle previsioni del precedente punto d). h. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, nel termine di 12 mesi dall entrata in vigore dello stesso, dovrà emanarsi avviso pubblico per consentire la presentazione delle istanze di rilascio delle autorizzazioni disponibili secondo quanto previsto nel programma provinciale di seguito riportato. In tale avviso saranno indicate come sedi disponibili con riserva quelle per le quali siano già state presentate, e non definite, istanze di rilascio autorizzazione in applicazione delle disposizioni regolamentari precedentemente vigenti (istanze presentate prima dell intervenuta approvazione delle modifiche al presente regolamento). Le istanze presentate per tali sedi in occasione dell avviso potranno essere prese in considerazione, e quindi istruite, solo successivamente alla eventuale definizione con esito negativo delle citate domande presentate e valutate con riferimento alle disposizioni regolamentari precedentemente vigenti. 12

i. Le domande di rilascio autorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del termine di presentazione fissato dall avviso o, comunque, in assenza di avviso pubblico saranno considerate irricevibili ed archiviate. 2) Disposizioni di rimando. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in quanto applicabile. Eventuali nuove norme, variazioni ed integrazioni vincolanti nella normativa nazionale si intendono automaticamente estese al presente regolamento. ART. 22 Entrata in vigore Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato. 13

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL O DELLE ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministro dei Trasporti del 09/12/1992 "definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", il numero di autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è dato dalla relazione N=V/ 2400 in cui: N = numero agenzie V = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia CS. L'automobile Club d'italia, Direzione Centrale Sistemi Informativi di Roma, con la nota n.388195 del 08.10.1996, ha comunicato che per l'anno 1993 ultimo dato disponibile per la Provincia di Cosenza, i veicoli circolanti nella Provincia di Cosenza, iscritti e soggetti al pagamento della tassa di proprietà, sono 325.933 per cui il numero degli esercizi di attività di consulenza per i mezzi di trasporto da concedere su base provinciale è dato dal seguente rapporto: 325.933: 2.400 = 135,80 Numero autorizzazioni concedibili su base provinciale, arrotondato 136. Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1600 del 27/06/1996 è stato disposto di provvedere alla riconversione delle licenze di P.S. in autorizzazioni amministrative, per complessive n. 125 unità, comprensive dell'automobil Club di Cosenza e della Delegazione Diretta di Rende. Pertanto, potranno essere rilasciate n. 11 autorizzazioni ex novo. Al fine di assicurare uno sviluppo del Settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, visto il succitato Decreto del Ministro dei Trasporti del 9/12/1992, considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge 264/91, nonchè l'espansione del territorio ed il numero di autorizzazioni programmate, si ravvisa la necessità di procedere alla suddivisione e programmazione per zone omogenee all'interno della Provincia degli esercizi di attività di consulenza automobilistica. Il territorio provinciale viene suddiviso in 12 Bacini di utenza, corrispondenti alle 11 Comunità Montane esistenti con l'aggiunta dei Comuni che non fanno parte di Comunità Montane. Detti Comuni vengono aggregati alla Comunità Montana con cui presentano omogeneità di territorio perchè limitrofi o viciniori e fanno parte dello stesso circondario. Il Comune di Cosenza formerà un Bacino di utenza a se stante. Detti Bacini di utenza vengono denominati con la stessa denominazione della Comunità Montana e sono comprensivi dei Comuni sotto elencati: BACINO DI UTENZA N. 1 ALTO JONIO - TREBISACCE C O M U N I: NOCARA - CANNA - ROCCA IMPERIALE - ORIOLO - MONTEGIORDANO CASTROREGIO - ROSETO CAPO SPULICO - ALESSANDRIA DEL CARRETTO AMENDOLARA - ALBIDONA - PLATACI - TREBISACCE - S. LORENZO BELLIZZI - CERCHIARA DI CALABRIA - FRANCAVILLA MARITTIMA. C O M U N I A G G R E G A T I: VILLAPIANA - CASSANO JONIO. 14

BACINO DI UTENZA N. 2 POLLINO - CASTROVILLARI C O M U N I: LAINO BORGO - LAINO CASTELLO - MORMANNO - MORANO CALABRO - SARACENA - S. BASILE CASTROVILLARI - FRASCINETO - CIVITA - LUNGRO - ACQUAFORMOSA. C O M U N I A G G R E G A T I: FIRMO ALTOMONTE. BACINO DI UTENZA N. 3 ALTO TIRRENO - VERBICARO C O M U N I: TORTORA - AIETA - PRAIA A MARE - PAPASIDERO - S. NICOLA ARCELLA - S. DOMENICA TALAO - ORSOMARSO - VERBICARO - GRISOLIA - MAIERA' - BUONVICINO. C O M U N I A G G R E G A T I: SCALEA - S. MARIA DEL CEDRO DIAMANTE. BACINO DI UTENZA N. 4 APPENNINO PAOLANO - PAOLA C O M U N I: BELVEDERE MARITTIMO - SANGINETO - BONIFATI - CETRARO- ACQUAPPESA - GUARDIA PIEMONTESE - FUSCALDO - PAOLA - S.LUCIDO - FALCONARA ALBANESE - FIUMEFREDDO BRUZIO - LONGOBARDI - BELMONTE CALABRO. C O M U N I A G G R E G A T I: AMANTEA - S.PIETRO IN AMANTEA - SERRA D'AIELLO CLETO. BACINO DI UTENZA N. 5 SAVUTO - ROGLIANO C O M U N I: LAGO - AIELLO CALABRO - GRIMALDI - MALITO - BELSITO - SCIGLIANO - CARPANZANO - MARZI - ROGLIANO - S.STEFANO DI ROGLIANO - CELLARA - MANGONE - COLOSIMI - PEDIVIGLIANO - PARENTI - BIANCHI PANETTIERI. C O M U N I A G G R E G A T I: ALTILIA - PIANE CRATI - FIGLINE VEGLIATURO. BACINO DI UTENZA N. 6 SILANA - SPEZZANO PICCOLO C O M U N I: S.PIETRO IN GUARANO - LAPPANO - ROVITO - CELICO - SPEZZANO SILA - SERRA PEDACE SPEZZANO PICCOLO - PEDACE PIETRAFITTA - APRIGLIANO - S.GIOVANNI IN F. BOCCHIGLIERO. 15

C O M U N I A G G R E G A T I: CASTIGLIONE COSENTINO - ZUMPANO - TRENTA - CASOLE BRUZIO. BACINO DI UTENZA N. 7 SILA GRECA COSENTINA - ROSSANO C O M U N I: ROSSANO - LONGOBUCCO - PALUDI - CROPALATI CALOPEZZATI - CALOVETO - PIETRAPAOLA MANDATORICCIO - SCALA COELI - CARIATI - TERRAVECCHIA CAMPANA. C O M U N I A G G R E G A T I: CROSIA. BACINO DI UTENZA N. 8 DESTRA DEL CRATI - A C R I C O M U N I: TARSIA - S. SOFIA D'EPIRO - S. DEMETRIO CORONE - VACCARIZZO ALBANESE - S.COSMO ALBANESE - S.GIORGIO ALBANESE - CORIGLIANO CALABRO - BISIGNANO - LUZZI - ACRI ROSE. C O M U N I A G G R E G A T I: SPEZZANO ALBANESE - S. LORENZO DEL VALLO - TERRANOVA DA SIBAR. BACINO DI UTENZA N. 9 MEDIA VALLE CRATI - MONTALTO UFFUGO C O M U N I: MONGRASSANO - CERZETO - S.MARTINO DI FINITA - ROTA GRECA - LATTARICO - S.BENEDETTO ULLANO - MONTALTO UFFUGO - S.VINCENZO LA COSTA - S.FILI. C O M U N I A G G R E G A T I: TORANO CASTELLO - SAN MARCO ARGENTANO - ROGGIANO GRAVINA -CERVICATI. BACINO DI UTENZA N. 10 SERRE COSENTINE - MENDICINO C O M U N I: RENDE - MARANO MARCHESATO - MARANO PRINCIPATO CERISANO - MENDICINO - CAROLEI - DIPIGNANO - DOMANICO - PATERNO CALABRO. C O M U N I A G G R E G A T I: CASTROLIBERO. BACINO DI UTENZA N. 11 UNIONE DELLE VALLI - MALVITO C O M U N I: S.DONATO DI NINEA - S. SOSTI - S. AGATA D'ESARO - MOTTAFOLLONE - MALVITO - S. CATERINA ALBANESE - FAGNANO CASTELLO. 16

C O M U N I A G G R E G A T I: -------------------- BACINO DI UTENZA N. 12 COSENZA - COSENZA C O M U N I: COSENZA. Modalità di assegnazione degli esercizi di consulenza nei bacini_e nei comuni. Sulla base dei dati forniti dall'a.c.i. Roma relativi ai veicoli circolanti nell'anno 1993 distinti per ciascun comune della Provincia di Cosenza, si rileva il numero dei veicoli circolanti in ciascuno Bacino di utenza. Il numero degli esercizi spettanti al Bacino di utenza è dato dal rapporto: N=VB/2400 dove VB è il numero dei veicoli circolanti nel bacino. Detti esercizi avranno sede: 1) Nei comuni dello stesso bacino di utenza che dispongano della necessaria capienza scaturente dal rapporto tra il numero dei veicoli circolanti in quel comune e 2400, tenuto conto delle nuove autorizzazioni rilasciabili; 2) Nei comuni dello stesso bacino di utenza in cui la differenza tra il rapporto N=V/2400 ed il numero delle autorizzazioni già esistenti e più elevata. A parità di condizioni l'esercizio verrà assegnato al comune sprovvisto di tale servizio. Si riproduce il prospetto da cui si evincono le citate operazioni e conseguenti risultanze: vs/regolame 17

BACINO N. 1 ALTO JONIO COMUNE VEICOLI CIRCOLANTI NEL 1993 DATO DA VEICOLI /2400 DIFFERENZA TRA ED AUTORIZZABILI EX NOVO NUOVE SEDI PER TRASFERIMENTI IN ESUBERO ALBIDONA 571 0 0,238 0,238 0 0 0 ALESSANDRIA DEL 265 0 0,110 0,110 0 0 0 CARRETTO AMENDOLARA 1.059 1 0,441-0,559 0 0 0 CANNA 287 0 0,120 0,120 0 0 0 CASSANO ALLO J. 8.077 3 3,365 0,365 0 0 0 CASTROREGIO 159 0 0,066 0,066 0 0 0 CERCHIARA DI 1.229 0 0,512 0,512 0 0 0 CALABRIA FRANCAVILLA 1.248 1 0,520-0,480 0 0 0 MONTEGIORDANO 917 0 0,382 0,382 0 0 0 NOCARA 217 0 0,090 0,090 0 0 0 ORIOLO 1.078 1 0,449-0,551 0 0 0 PLATACI 368 0 0,153 0,153 0 0 0 ROCCA IMPERIALE 1.239 0 0,516 0,516 0 0 0 ROSETO CAPO 650 0 0,271 0,271 0 0 0 SPULICO S. LORENZO BELL. 360 0 0,150 0,150 0 0 0 TREBISACCE 3.539 5 1,475-3,520 0 0 2 VILLAPIANA 2.074 1 0,864-0,136 0 0 0 TOTALE 23.377 12 9,722-2,273 0 0 2 18

BACINO N. 2 POLLINO COMUNE VEICOLI CIRCOLANTI NEL 1993 DATO DA VEICOLI /2400 DIFFERENZA TRA ED AUTORIZZABILI EX NOVO NUOVE SEDI PER TRASFERIMENTI IN ESUBERO ACQUAFORMOSA 424 0 0,177 0,177 0 0 0 ALTOMONTE 2.072 1 0,863-0,137 0 0 0 CASTROVILLARI 11.645 6 4,935-1,070 0 0 1 CIVITA 491 0 0,205 0,205 0 0 0 FIRMO 995 1 0,415-0,585 0 0 0 FRASCINETO 1.243 1 0,518-0,482 0 0 0 LAINO BORGO 875 1 0,365-0,635 0 0 0 LAINO CASTELLO 345 0 0,144 0,144 0 0 0 LUNGRO 1.159 0 0,483 0,483 0 0 0 MORANO 2.300 1 0,958-0,042 0 0 0 CALABRO MORMANNO 1.719 0 0,716 0,716 0 0 0 SAN BASILE 649 0 0,270 0,270 0 0 0 SARACENA 2.210 1 0,921-0,079 0 0 0 TOTALE 26.128 12 10,970-1,035 0 0 1 19

BACINO N. 3 ALTO TIRRENO COMUNE VEICOLI CIRCOLANTI NEL 1993 DATO DA VEICOLI /2400 DIFFERENZA TRA ED AUTORIZZABILI EX NOVO NUOVE SEDI PER TRASFERIMENTI AIETA 420 0 0,175 0,175 0 0 0 BONVICINO 1.172 0 0,488 0,488 0 0 0 DIAMANTE 2.416 2 1,007-0,993 0 0 0 GRISOLIA 1.174 1 0,489-0,511 0 0 0 MAIERA 536 0 0,235 0,235 0 0 0 ORSOMARSO 608 0 0,253 0,253 0 0 0 PAPASIDERO 347 0 0.145 0,145 0 0 0 PRAIA A 2.927 4 1,220-2,780 0 0 2 MARE SAN NICOLA 642 0 0,268 0,268 0 0 0 ARCELLA SANTA 508 0 0,212 0,212 0 0 0 DOMENICA TALAO S.MARIA DEL 1.985 2 0,827-1,170 0 0 1 CEDRO SCALEA 3.567 1 1,486 0,486 0 0 0 TORTORA 2.389 1 0,995-0,005 0 0 0 VERBICARO 1.346 0 0,561 0,561 0 0 0 TOTALE 20.037 11 8,361-2,636 0 0 3 IN ESUBERO 20

BACINO N. 4 APPENNINO PAOLANO COMUNE VEICOLI CIRCOLANTI NEL 1993 DATO DA VEICOLI /2400 DIFFERENZA TRA ED AUTORIZZABI LI NUOVE SEDI PER TRASFERIMENTI IN ESUBERO EX NOVO ACQUAPPESA 929 0 0,387 0,387 0 0 0 AMANTEA 5.643 2 2,351 0,351 0 0 0 BELMONTE 932 0 0,388 0,388 0 0 0 CALABRO BELVEDERE 4.058 2 1,691-0,309 0 0 0 MARITTIMO BONIFATI 1.215 0 0,506 0,506 0 1 0 CETRARO 4.472 2 1,863-0,137 0 0 0 CLETO 640 0 0,267 0,267 0 0 0 FALCONARA 511 0 0,213 0,213 0 0 0 ALBANESE FIUMEFREDDO 1.404 0 0,585 0,585 1 0 0 BRUZIO FUSCALDO 2.942 1 1,226 0,226 0 0 0 GUARDIA 703 0 0,293 0,293 0 0 0 PIEMONTESE LONGOBARDI 826 0 0,344 0,344 0 0 0 PAOLA 7.237 4 3,015-0,985 0 0 0 SAN LUCIDO 2.558 2 1,066-0,934 0 0 0 SAN PIETRO IN 326 0 0,136 0,136 0 0 0 AMANTEA SANGINETO 594 0 0,247 0,247 0 0 0 SERRA 329 0 0,137 0,137 0 0 0 D AIELLO TOTALE 35.319 13 14,715 1,715 1 1 0 21

BACINO N. 5 SAVUTO COMUNE VEICOLI CIRCOLANTI NEL 1993 DATO DA VEICOLI /2400 DIFFERENZA TRA ED AUTORIZZABILI EX NOVO NUOVE SEDI PER TRASFERIMENTI IN ESUBERO AIELLO 943 0 0,393 0,393 0 0 0 CALABRO ALTILIA 344 0 0,143 0,143 0 0 0 BELSITO 400 0 0,167 0,167 0 0 0 BIANCHI 637 0 0,265 0,265 0 0 0 CARPANZANO 193 0 0,080 0,080 0 0 0 CELLARA 283 0 0,118 0,118 0 0 0 COLOSIMI 670 0 0,279 0,279 0 0 0 FIGLINE 508 0 0,212 0,212 0 0 0 VEGLIATURO GRIMALDI 811 1 0,338-0,662 0 0 0 LAGO 1.318 1 0,549-0,451 0 0 0 MALITO 479 0 0,200 0,200 0 0 0 MANGONE 850 0 0,354 0,354 0 0 0 MARZI 366 0 0,152 0,152 0 0 0 PANETTIERI 155 0 0,065 0,065 0 0 0 PARENTI 907 0 0,378 0,378 0 0 0 PEDIVIGLIANO 381 0 0,159 0,159 0 0 0 PIANE CRATI 510 0 0,212 0,212 0 0 0 ROGLIANO 2.459 2 1,025-0,975 0 0 0 S. STEFANO DI 559 0 0,233 0,233 0 0 0 ROGLIANO SCIGLIANO 723 1 0,301-0,699 0 0 0 TOTALE 13.496 5 5,623 0,623 0 0 0 22

BACINO N. 6 SILANO COMUNE VEICOLI CIRCOLANTI NEL 1993 DATO DA VEICOLI /2400 DIFFERENZA TRA ED AUTORIZZABILI EX NOVO NUOVE SEDI PER TRASFERIMENTI IN ESUBERO APRIGLIANO 1.362 0 0,568 0,568 1 0 0 BOCCHIGLIERO 800 0 0,333 0,333 0 0 CASOLE BRUZIO 933 0 0,389 0,389 0 0 0 CASTIGLIONE 1.289 0 0,537 0,537 0 1 0 COSENTINO CELICO 1.233 0 0,514 0,514 0 0 0 LAPPANO 440 0 0,183 0,183 0 0 0 PEDACE 1.106 0 0,461 0,461 0 0 0 PIETRAFITTA 651 0 0,271 0,271 0 0 0 ROVITO 1.115 0 0,465 0,465 0 0 0 SAN GIOVANNI 7.292 6 3,038-2,960 0 0 0 IN FIORE SAN PIETRO IN 1.707 0 0,711 0,711 1 0 0 GUARANO SERRA PEDACE 426 0 0,177 0,177 0 0 0 SPEZZANO SILA 2.172 1 0,905-0,095 0 0 0 SPEZZANO 708 0 0,295 0,295 0 0 0 PICCOLO TRENTA 1.189 0 0,495 0,495 0 0 0 ZUMPANO 807 0 0,336 0,336 0 0 0 TOTALE 23.230 7 9,678 2,680 2 1 0 23

BACINO N. 7 SILA GRECA COMUNE VEICOLI CIRCOLANTI NEL 1993 DATO DA VEICOLI /2400 DIFFERENZA TRA ED AUTORIZZABILI EX NOVO NUOVE SEDI PER TRASFERIMENTI IN ESUBERO CALOPEZZATI 492 0 0,205 0,205 0 0 0 CALOVETO 572 0 0,238 0,238 0 0 0 CAMPANA 985 0 0,410 0,410 0 0 0 CARIATI 2.852 1 1,188 0,188 0 0 0 CROPALATI 459 0 0,191 0,191 0 0 0 CROSIA 2.811 1 1,171 0,171 0 0 0 LONGOBUCCO 1.858 0 0,774 0,774 1 0 0 MANDATORICCIO 996 0 0,415 0,415 0 1 0 PALUDI 558 0 0,233 0,233 0 0 0 PIETRAPAOLA 431 0 0,180 0,180 0 0 0 ROSSANO 14.794 7 6,164-0,836 0 0 0 SCALA COELI 450 0 0,188 0,188 0 0 0 TERRAVECCHIA 375 0 0,156 0,156 0 0 0 TOTALE 27.633 9 11,513 2,513 1 1 0 24

BACINO N. 8 DESTRA CRATI COMUNE VEICOLI CIRCOLANTI NEL 1993 DATO DA VEICOLI /2400 DIFFERENZA TRA ED AUTORIZZABILI EX NOVO NUOVE SEDI PER TRASFERIMENTI IN ESUBERO ACRI 9.790 6 4,079-1,920 0 0 0 BISIGNANO 4.008 1 1,670 0,670 0 0 0 CORIGLIANO 16.023 8 6,676-1,320 0 0 0 CALABRO LUZZI 3.696 1 1,540 0,540 0 0 0 ROSE 1.890 0 0,787 0,787 0 0 0 SAN COSMO 338 0 0,141 0,141 0 0 0 ALBANESE SAN DEMETRIO 1.916 2 0,798-1,200 0 0 0 CORONE SAN GIORGIO 748 0 0,312 0,312 0 0 0 ALBANESE S. LORENZO DEL 1.185 0 0,494 0,494 0 0 0 VALLO SANTA SOFIA 1.102 0 0,459 0,459 0 0 0 D EPIRO SPEZZANO ALB. 2.889 1 1,204 0,204 0 0 0 TARSIA 993 0 0,414 0,414 0 0 0 TERRANOVA DA 2.218 1 0,924-0,076 0 0 0 SIBARI VACCARIZZO 630 0 0,263 0,263 0 0 0 ALBANESE TOTALE 47.426 20 19.761 0,232 0 0 0 25