Settore Lavori Pubblici Espropri Demanio Ambiente Servizi Tecnici Servizio Demanio Marittimo, Porto e Difesa della Costa ORDINANZA BALNEARE N. 3/2019 INTEGRATIVA DELL ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2019 IL DIRIGENTE Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 s.m.s. recante Disciplina dell esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ; Vista la deliberazione di Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n. 468 recante Direttive per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell art. 2, comma 2, della L.R. n. 9/2002 ed in particolare il Paragrafo 3.1.1; Vista la Legge Regionale 07 aprile 2000, n. 27 s. m.s. recante Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina ; Vista l Ordinanza Balneare n. 1/2019 del 08.03.2019 della Regione Emilia Romagna con particolare riferimento all art. 4, punto 1, lett. j) e all art. 1, punto 9; Preso atto che con l ordinanza balneare regionale n. 1/2019, all art. 4, punto 1, lett. j) viene disciplinato il divieto di accedere coi cani all arenile; Atteso che l ordinanza balneare regionale n. 1/2019 all art. 1 punto 9 consente ai Comuni di incrementare la qualità dell offerta turistica con propria ordinanza integrativa; Richiamata la propria ordinanza balneare comunale integrativa n. 2/2019 del 02/05/2019 approvata con Determina dirigenziale n. 611/2019; Visto il regolamento comunale approvato con Del. C.C. n. 16 del 19.05.2016 che stabilisce le norme comportamentali che i cittadini con al seguito il proprio cane devono rispettare sul territorio di questo Comune; Considerato che, per la corrente stagione balneare estiva, questo Comune, in linea con la crescente domanda dell utenza balneare con al seguito un cane, ha intenzione di consentire, sotto la diretta responsabilità del proprietario o possessore del cane ed in costanza di attenta vigilanza del medesimo, un maggiore utilizzo dell arenile e la balneazione dei cani nel rispetto dei pareri e nulla osta rilasciati dagli uffici preposti della Regione Emilia Romagna, Capitaneria di Porto e AUSL; Visto il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Rimini il 25.02.2019 prot. n. 12567; Viste le Indicazioni per l accesso dei cani in spiaggia con possibilità di balneazione fornite dai competenti Servizi della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/0300343/2019, pervenute a questo Comune il 28/03/2019, prot. n. 19982, per il tramite della AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità Operativa Sanità Animale di Rimini; pag. 1 di 5
2 Visti inoltre i requisiti per l allestimento di aree attrezzate per animali d affezione in spiaggia definiti dalla AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità Operativa Sanità Animale di Rimini con lettera del 17.05.2018, prot. n. 0122904/P, in atti di questo Comune in pari data con prot. n. 28655/2018; Ritenuto pertanto, sulla scorta dei pareri e nulla osta rilasciati dagli uffici preposti della Regione Emilia Romagna, Capitaneria di Porto e AUSL sopra elencati ed anche inerenti ai requisiti per l allestimento di aree attrezzate per animali d affezione in spiaggia definiti dalla AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità Operativa Sanità Animale di Rimini sopracitati, di disciplinare le modalità di utilizzo degli stabilimenti balneari e di alcune spiagge libere per l utenza balneare con al seguito il proprio cane; Rilevato che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra fra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali; Sentite le Associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi; Visto il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di Esecuzione; Tutto ciò premesso; DISPONE di integrare quanto disposto dalla Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 con le seguenti disposizioni da intendersi valide ed applicabili sul tratto di arenile ricompreso nel territorio del Comune di Riccione per la stagione 2019. 1 Il divieto di accesso di qualsiasi animale in spiaggia, come disciplinato nell art. 4, punto 1 lett. j dell ord. regionale n. 1/2019, è applicato nel periodo della stagione balneare estiva compresa fra il 30.03.2019 e il 27.10.2019; fuori dalla stessa e fino al giorno precedente l inizio della stagione balneare estiva 2020, detto accesso è consentito nel rispetto del Regolamento Comunale richiamato in premessa. E altresì permesso l accesso alle spiagge attrezzate e libere come di seguito specificate per l accoglienza di utenza balneare con al seguito il proprio cane nel rispetto della disciplina richiamata in premessa, di cui ai punti seguenti. DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI PER L ALLESTIMENTO DI AREE ATTREZZATE PER L ACCOGLIENZA DI CANI 2 Previo rispetto delle procedure previste dall Azienda USL, autorità competente sotto il profilo igienico sanitario, e fermo restando il divieto di cui al punto 1 della presente ordinanza, l eventuale allestimento da parte dei titolari di stabilimenti balneari, di aree idonee attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici è consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni: a) le aree attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici devono essere idoneamente delimitate secondo le indicazioni dell Azienda USL; b) in ogni stabilimento balneare non possono essere realizzate più di quindici aree attrezzate per l accoglimento di un solo animale domestico per ogni area. Dette aree devono essere previste e contenute entro le aree polifunzionali massime consentite dalle norme del Piano Particolareggiato dell Arenile per la zona interessata e comunque a non meno di 5 mt. lineari dai confini, fatti salvi i casi in cui due concessionari adiacenti realizzino consensualmente aree attrezzate a confine; pag. 2 di 5
3 E ammessa unicamente per i titolari di stabilimenti balneari con larghezza di fronte mare non superiore ai ml. 25,00, la realizzazione delle aree attrezzate riservate per ospitare i cani, ad una distanza minima di ml. 1,50 dal confine con la spiaggia libera adiacente; c) non è consentita la realizzazione di recinti o aree attrezzate per animali domestici non accompagnati; d) nella ipotesi di allestimenti di aree non recintate, ma appositamente segnalate con cartelli, redatti anche in lingua inglese, francese e tedesca, da posizionare su paletti posti ai limiti dell area interessata, gli animali dovranno essere costantemente sotto il controllo del possessore e/o conduttore, muniti di guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50; e) valgono le ulteriori prescrizioni imposte dall Azienda USL, copia delle quali è consultabile presso il concessionario della spiaggia attrezzata e presso l Ufficio Demanio del Comune. Il titolare dello stabilimento balneare ha l obbligo di affiggere le disposizioni in merito dell Azienda USL e, attraverso apposita informativa, ha anche l obbligo di mettere al corrente i bagnanti con al seguito un cane sulle modalità di accesso e di utilizzo della spiaggia e sull eventuale possibilità per i cani di accedere al mare nel rispetto e nei limiti delle condizioni/prescrizioni di cui al successivo punto 4. 3 La S.C.I.A. da trasmettere al Servizio Demanio Marittimo del Comune, ai sensi dell art. 4 punto 1 lett. j dell ord. regionale n. 1/2019, è valida limitatamente alla stagione balneare estiva 2019 e, qualora richiesto, dovrà riportare anche lo specchio acqueo da destinare al bagno dei cani nel rispetto e nei limiti delle condizioni/prescrizioni di cui al successivo punto 4. 4 Presso gli stabilimenti balneari che, con la S.C.I.A. di cui al precedente punto 3, ne abbiano fatto specifica richiesta, é consentito raggiungere ai fini di balneazione lo specchio acqueo antistante gli stabilimenti medesimi nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni: a) il titolare/gestore dello stabilimento balneare dovrà opportunamente identificare sia il percorso per raggiungere lo specchio acqueo, sia l area destinata al bagno dei cani, che dovrà essere limitata alla battigia; b) per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50; c) nel tratto di arenile che separa lo stabilimento balneare dallo specchio acqueo antistante è vietata la sosta e la passeggiata dei cani; d) dovrà essere garantita la pulizia immediata di eventuali deiezioni canine, feci e urine, compreso lo strato di sabbia coinvolto; e) dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo; f) il bagno in mare dei cani è consentito dalle ore 19,00 fino al tramonto di ogni giorno e solo per il periodo della stagione balneare estiva in cui, presso lo stabilimento balneare, sono operative e pronte all utilizzo le aree attrezzate per l accoglienza di animali domestici; g) il responsabile delle attività di cui alla lettera a) del presente punto è il titolare/gestore dello stabilimento balneare, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale; h) il responsabile delle attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del presente punto è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale. Al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane. pag. 3 di 5
4 DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE PER L ACCESSO DI UTENZA BALNEARE CON AL SEGUITO IL PROPRIO CANE ESCLUSIVAMENRTE AI FINI DELLA BALNEAZIONE 5 A decorrere da questa stagione balneare, in via sperimentale, sarà consentito all utenza balneare con al seguito il proprio cane la permanenza e il bagno in mare anche con i cani dalle ore 6,00 alle ore 07,30 e dalle ore 19,00 fino al tramonto di ogni giorno e solo per il periodo della stagione balneare estiva nelle spiagge libere di seguito elencate: a) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari n. 51 e n. 52; b) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari n. 77 e n. 78; c) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari n. 132 e n. 134 6 Preliminarmente al loro utilizzo, nelle suddette spiagge libere verrà esposta la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari o possessori dei cani. 7 L accesso dei cani alle suddette spiagge libere ai fini della balneazione potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) Potranno accedere solo i cani che siano regolarmente iscritti all anagrafe canina; b) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; c) I cani devono essere in regola con le vaccinazioni; d) I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50; e) E interdetto l accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale calore ; f) Il proprietario o possessore del cane ha l obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti; g) Il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia. 8 Presso le spiagge libere, di cui al precedente punto 5, sarà consentito raggiungere ai fini di balneazione lo specchio acqueo antistante le spiagge medesime nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni: a) per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50; b) nel tratto di arenile, destinato alla passeggiata (battigia), che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo antistante la spiaggia medesima è vietata la sosta e la passeggiata dei cani; c) i proprietari o possessori del cane devono rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dai cani compreso lo strato di sabbia coinvolto, da riporre negli appositi contenitori per i rifiuti; d) Ai fini di quanto previsto dal precedente punto c) i proprietari o possessori del cane devono essere muniti di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni; e) dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo; f) l accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo marine favorevoli; g) il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale. Al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane. pag. 4 di 5
5 DISPOSIZIONI COMUNI Tutte le attività autorizzate e/o consentite devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell art. 45 bis del Codice della Navigazione, gestiscono le attività oggetto della concessione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza valgono le disposizioni delle ordinanze Balneari n. 1/2019 del 08.03.2019 della Regione Emilia Romagna e n. 2/2019 del 02/05/2019 di questo Comune. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità preposte. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Lavori Pubblici Espropri Demanio Ambiente Servizi Tecnici Ing. Michele Bonito (documento firmato digitalmente) Approvata con Determina Dirigenziale n. 691 del 13.05.2019 pag. 5 di 5