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PRESO ATTO il Complemento di Programmazione nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza il 17.12.2000 e successivamente modificato con le procedure previste dall art. 34 del Regolamento 1260/1999; la deliberazione n. 13/2 del 30.03.2006 con la quale si approva il percorso della Progettazione Integrata per lo sviluppo dei territori della Sardegna e si individuano gli strumenti di attuazione e il quadro finanziario di riferimento; la Deliberazione n. 49/22 del 28.11.2006 con la quale si approvano le Direttive di attuazione per la definizione degli strumenti di incentivazione ai sensi della L.R. n. 7/2005, art. 11 e di attuazione della Progettazione integrata; la Determinazione 4830/284/CRP del 10 agosto 2007 con cui veniva approvato il Bando PIA Industria, Artigianato e servizi e le determinazioni successive di modifica, proroga dei termini e indirizzi interpretativi per la presentazione delle domande (DT n. 5298/326/CRP del 17.09.2007, DT n. 5757/361/CRP del 5.10.2007, DT n. 6595/452/CRP del 9.11.2007, DT n. 6463/411/CRP del 5.11.2007 e DT n. 6595/425 del 9.11.2007); la determinazione n. 2539/156 del 5 maggio 2008 con la quale è stata approvata la graduatoria finale; la determinazione n. 4018/296 del 09.07.2008 con cui sono stati approvati i singoli provvedimenti di concessione provvisoria; che nel corso del secondo semestre del 2008, si sono verificati eventi che hanno riguardato i mercati finanziari internazionali con ricadute sul territorio dell Unione Europea, nazionale e regionale (Comunicazione della Commissione del 17.12.2008 e provvedimenti del Governo di presa d atto e per il contrasto della crisi finanziaria) tali da determinare una situazione generale ed eccezionale di ritardo, indipendente dalla volontà delle singole imprese nonché una serie di eventi naturali che hanno riguardato ampie porzioni del territorio regionale con ripercussioni dirette sui tempi di apertura e conclusione dei lavori nei cantieri (Deliberazione n. 57/2 del 23.10.2008 Calamità naturale del 22 ottobre 2008 nell area sud del Cagliaritano - Deliberazione n. 67/1 del 28 novembre 2008 Calamità naturale del 4 novembre 2008 e del 27-28 novembre 2/7

2008 nelle aree del Cixerri, Medio e Basso Campidano, Marmilla, Sarcidano, Trexenta, Sarrabus-Gerrei, Ogliastra, Baronia e Gallura. Richiesta dichiarazione stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225 ad integrazione della O.P.C.M. n. 3711 del 31 ottobre 2008 ); PRESO ATTO che i provvedimenti di concessione provvisoria prevedono specifici adempimenti in capo alle imprese beneficiarie, che risultano condizionati nella tempistica dagli eventi suddetti e/o chiarimenti normativi o regolamentari adottati successivamente e, in particolare: a) l art. 31, comma 4, lett. f), dispone che l impresa possa beneficiare di una proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta per provati motivi; b) l art. 31, comma 4, lett. g), dispone che l impresa debba realizzare una quota pari ad almeno il 30% degli investimenti ammessi e presentare la relativa richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale, entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi ; c) numero quote in cui possono essere frazionate le erogazioni; d) riscatto per beni in leasing; RITENUTO che in riferimento ai punti richiamati alle lettere a), b), c) e d) valgono le seguenti considerazioni: lett. a)la durata di mesi 6 debba intendersi aggiuntiva a quella prevista per la conclusione dei singoli piani e debba essere richiesta dall impresa e possa essere concessa una sola volta per provati motivi per il Piano investimenti produttivi, il Piano dei servizi reali, Piano innovazione aziendale. Mentre per quanto riguarda il Piano formazione in ragione della specificità degli stessi si debba uniformare il termine a quello massimo concesso per le diverse tipologie, considerando quale data di conclusione per tutte le iniziative il 31 dicembre dell anno a regime; 3/7

lett. b)il bando all art. 2, richiama espressamente tra le fonti normative la L. 488/92, comprensiva della circolare del Ministero delle Attività Produttive 980902 del 23 marzo 2006 oltre a specificare all art. 7, comma 8, che per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, per la parte relativa agli investimenti produttivi, l impresa richiedente deve attenersi alle Disposizioni attuative della L. 488/1992. Inoltre, la citata circolare al paragrafo 9.1 (Revoche), come modificata dalla circolare 983694 dell 8.07.2004, specifica che a valle del provvedimento di concessione provvisoria, la banca concessionaria possa proporre una modifica al regime di erogazione del contributo, il cui importo non può per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito, dopo aver provveduto a: - verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi già prescritti sia dipesa da cause di forza maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa; - accertare la fattibilità tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione è prevista in tre quote annuali. La stessa circolare 983694 specifica, nella prassi consolidata, di non disporre le revoche, con la conferma della concessione, nei casi in cui Ie imprese abbiano avviato i programmi, superato gli ostacoli che ne avevano impedito la progressione nei tempi prescritti e siano ragionevolmente in grado di completare gli investimenti entro i termini di ultimazione massimi consentiti dalla concessione provvisoria. A tal fine i Soggetti Attuatori (Banche concessionarie) procedono direttamente senza ulteriori approvazioni all'erogazione del contributo qualora siano verificate tutte e tre Ie anzidette condizioni, oltre a quelle correntemente previste, dandone comunque comunicazione all Amministrazione. 4/7

VERIFICATO RITENUTO lett. c)il numero di quote deve essere definito in modo da garantire tempestività e operatività nelle operazioni di rendicontazione ed erogazione; lett. d)il contratto di leasing con obbligo di riscatto è stato oggetto di disposizioni specifiche negli Orientamenti Comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 per i quali l Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione generale nella Risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009. con il Soggetto Attuatore che le imprese hanno manifestato l esigenza di ottenere un differimento del termine previsto dall art. 31, comma 4, lett. g) del bando; che si debba provvedere nell adozione di un provvedimento che permetta alle imprese di completare i propri investimenti pur nel rispetto dei tempi massimi previsti dal bando e dagli atti di concessione provvisoria e fornire chiarimenti sui punti controversi; che sussistano le condizioni per riconoscere alle imprese beneficiare di derogare il termine per la dimostrazione della realizzazione del 30% degli investimenti ammissibili entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria; l art. 47 della L. R. 2 agosto 2006, n. 11 Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione; il D.P.G.R. n. 7 del 23 gennaio 2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato nominato Direttore del ; DETERMINA Art. 1 E autorizzata la deroga dell adempimento previsto dall art. 31, comma 4, lett. g), il quale dispone che l impresa debba realizzare una quota pari ad almeno il 30% degli investimenti ammessi e presentare la relativa richiesta di erogazione 5/7

a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale, entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi a condizione che l impresa si impegni a completare gli investimenti entro la scadenza massima prevista dal bando e dal provvedimento di concessione provvisoria. A tal fine il Soggetto Attuatore provvede entro 40 giorni a: - verificare la sussistenza dell interesse a realizzare l investimento oggetto del provvedimento di concessione provvisoria da parte dell impresa; - accertare la fattibilità tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti; - comunicare all Amministrazione regionale e per conoscenza all impresa la deroga o in caso di rigetto proporre la revoca delle agevolazioni. ART. 2 ART. 3 Sono definiti i seguenti termini per il completamento degli investimenti: - Piano Investimenti Produttivi 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria oltre alla eventuale proroga di 6 mesi (data ultima 08.07.2010) - Piano dei Servizi Reali 15 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria oltre alla eventuale proroga di 6 mesi (data ultima 08.04.2010) - Piano Innovazione Aziendale studi di fattibilità tecnica: 3 mesi dalla data effettiva di avvio oltre all eventuale proroga di 6 mesi. In tale caso la proroga si estende in automatico al progetto di ricerca e di sviluppo che deve concludersi entro la scadenze fissata per il progetti di ricerca e sviluppo tecnologico; progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico: 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione oltre all eventuale proroga di 6 mesi (data ultima 08.07.2010). Quest ultima solo se non concessa per gli studi di fattibilità ove previsti; servizi per l innovazione: 12 mesi dalla data effettiva di avvio oltre all eventuale proroga di 6 mesi. - Piano Formazione entro il 31 dicembre dell anno a regime. Il numero di quote a titolo di anticipazione e rendicontazione è così definito: Piano Investimenti Produttivi - 30% a titolo di anticipazione - max 3 quote pari al 90% della quota di contributo in conto capitale - 10% del contributo in conto capitale a saldo Piano Integrato dei Servizi Reali - max 5 quote pari al 90% della quota di contributo in conto capitale - 10% del contributo in conto capitale a saldo (ciascun SAL dovrà riferirsi a piani di servizi reali comunque conclusi) 6/7

Piano di Formazione Aziendale - 40% a titolo di anticipazione - 60% a saldo Piano di Innovazione Aziendale - 30% a titolo di anticipazione - max 5 quote pari al 90% della quota di contributo in conto capitale - 10% del contributo in conto capitale a saldo ART. 4 ART. 5 Art. 5 Il Soggetto Attuatore provvede alla verifica della sussistenza dell obbligo di riscatto anticipato in sede di erogazione mediante acquisizione di documentazione scritta con cui l impresa utilizzatrice dichiara di esercitare l opzione irrevocabile di riscatto del bene, con effetti a partire dal giorno in cui la locazione cessa secondo quanto indicato dall Agenzia delle Entrate che ha fornito un interpretazione generale nella Risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009. Quanto determinato con la presente sarà pubblicato in estratto sul Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi: www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/progettazione integrata www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi www.regione.sardegna.it/ servizi/imprese/incentivi.html La presente determinazione sarà trasmessa all Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell art. 11, commi 8 e 9 della L.R.31/1998. Il Direttore Gianluca Cadeddu 7/7