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CITTÀ DI VILLORBA PROVINCIA DI TREVISO VADEMECUM IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 10/12/1997, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate. 1. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ a) PRESUPPOSTO La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. b) SOGGETTO PASSIVO Colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ed è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

c) COSA FARE Dichiarazione Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione (anche cumulativa nel caso di esposizione di più mezzi) utilizzando il modello predisposto e messo a disposizione dal medesimo, nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente (nome, cognome e ragione sociale se società, residenza o domicilio legale, codice fiscale), la quantità di mezzi, le caratteristiche tecniche e strutturali (allegando eventualmente un disegno illustrativo), la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. DICHIARAZIONE PERMANENTE: è la dichiarazione che deve essere presentata dal contribuente solo una volta, prima di iniziare la pubblicità, in quanto ha validità anche per gli anni successivi (a tempo indeterminato) fino all anno in cui viene presentata la relativa denuncia di cessazione. DICHIARAZIONE TEMPORANEA: è la dichiarazione che deve essere presentata prima di iniziare la pubblicità, indicando una data di inizio e di fine certi, e non può essere prolungata oltre la scadenza indicata e comunque non può superare un periodo di tre mesi. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il Comune provvederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Pagamento Il pagamento dell importo dovuto può essere effettuato mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, ovvero mediante versamento sul c/c postale n. 12206314 intestato a: COMUNE DI VILLORBA - SERVIZIO TESORERIA. Il pagamento dell imposta per la pubblicità permanente deve essere eseguito in via anticipata, per ogni anno solare di riferimento, entro il 31 gennaio di ogni anno. L imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate se l importo dovuto è superiore a Euro 1.549,37, previa comunicazione all Ufficio Tributi del Comune. Per la pubblicità temporanea, relativa a periodi inferiori all anno solare, l imposta deve essere corrisposta in un unica soluzione prima di iniziare la pubblicità. d) RIDUZIONI ED ESENZIONI Riduzioni L imposta è ridotta al 50% nei casi di: - pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro; - pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. In ogni caso la riduzione viene concessa in assenza di sponsor, marchi o loghi non attinenti all attività del richiedente. 2

Esenzioni Sono esenti dall'imposta: - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; - la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; - la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; - la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93; - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. - L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Insegne di esercizio La Legge prevede l esenzione dal pagamento dell'imposta, o del canone, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva FINO a 5 metri quadrati. In caso di pluralità di insegne la somma complessiva delle superfici delle insegne d esercizio non deve superare i 5 metri quadrati. Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. 3

Pur non essendo obbligatorio, il contribuente è invitato a presentare all Ufficio Tributi la dichiarazione di inizio pubblicità anche qualora ritenga che le insegne che intende esporre rientrino in tale esenzione. Automezzi Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l imposta è calcolata in base alla portata (se superiore o inferiore a 30 quintali). Per i su detti veicoli, inoltre, l imposta non è dovuta se la pubblicità non è apposta per più di due volte, ciascuna di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, con la sola indicazione della ragione sociale, dell eventuale marchio identificativo e dell indirizzo. Nell indirizzo si intendono compresi anche numeri di telefono, indirizzi e-mail ed eventuale sito web. Nella medesima esenzione possono rientrare anche gli automezzi di proprietà di agenti e mandatari dell impresa pubblicizzata, purché lavorino in esclusiva per l impresa stessa. L'imposta non è dovuta altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Non possono rientrare in queste esenzioni i veicoli che effettuano pubblicità visiva per conto di terzi e che pagano l imposta ai sensi dell art. 13, comma 1, del D.Lgs. 507/93 (ossia, applicando la tariffa della pubblicità ordinaria per ogni metro quadrato di pubblicità esposta). e) VIOLAZIONI E SANZIONI Omessa dichiarazione Qualora venga rilevata l omessa presentazione della dichiarazione la sanzione applicabile va dal 100 al 200 per cento dell imposta dovuta con un minimo di Euro 51,00 oltre agli interessi ed alle spese Infedele dichiarazione Qualora venga rilevato che la pubblicità effettuata non è conforme a quanto inserito nella dichiarazione, in particolare in merito a tipologia e dimensioni, che potrebbero determinare un diverso calcolo dell imposta, la sanzione applicabile va dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, oltre agli interessi ed alle spese. In caso di omessa o infedele dichiarazione il contribuente può usufruire del ravvedimento operoso nell ipotesi in cui presenti spontaneamente e, quindi, prima che siano iniziati accessi, controlli o verifiche da parte del Comune una dichiarazione tardiva di inizio pubblicità. In tal caso, unitamente all imposta dovuta, dovranno essere pagati gli interessi legali maturati e le sanzioni di cui sopra: - ridotte ad un decimo entro 90 giorni dalla data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione; - ridotte ad un ottavo dopo i primi 90 giorni ed entro l anno. La possibilità del ravvedimento operoso viene meno una volta trascorso l anno di riferimento. 4

Mancato, o parziale o pagamento effettuato oltre la scadenza Qualora venga rilevato un mancato o parziale versamento o un pagamento eseguito oltre la scadenza la sanzione applicabile è del 30 per cento di ogni importo non versato o pagato in ritardo, oltre agli interessi ed alle spese. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 2 per cento dell imposta per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardati/omessi versamenti, il contribuente ha la possibilità di provvedere spontaneamente a regolarizzare la propria posizione tramite l istituto del ravvedimento operoso versando, oltre agli interessi legali (0,1%) anche le sanzioni ridotte nella seguente misura: - nei primi 14 giorni dalla violazione 0,10% per ogni giorno di ritardo - dal 15 al 30 giorno dalla violazione 1,50% - dal 31 fino al 90 giorno dalla violazione 1,67% - dal 91 giorno fino al 30 giugno dell'anno successivo 3,75% cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento 1. Aderire all avviso di accertamento mediante il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica, beneficiando così della riduzione a 1/3 delle sanzioni di omessa e/o infedele denuncia; 2. Chiedere la rateizzazione dell importo accertato, cioè il pagamento in più soluzioni a cadenza periodica, con la maggiorazione di ogni singola rata degli interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente; 3. Fare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione atta a giustificare una revisione dell imposizione tributaria qualora il contribuente rilevi che i dati in suo possesso siano difformi rispetto a quelli contenuti nell avviso di accertamento; 4. Presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dal ricevimento dell avviso. Qualora non si effettui il versamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento si provvederà alla riscossione coattiva dell intero importo in un unica soluzione con addebito di ulteriori interessi moratori. rimborso Il contribuente può richiedere il rimborso, ovvero la restituzione delle somme erroneamente versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune ha l'obbligo di evadere le richieste di rimborso entro 180 gg. dalla data di ricevimento della stessa domanda. Nel caso in cui sia stato riscontrato un maggiore versamento dell imposta dovuta, il contribuente, in alternativa al rimborso, può chiedere la compensazione dell importo in eccesso con quanto ancora da versare per le annualità successive a quelle del versamento. La richiesta di compensazione deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la compensazione. 5

2. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti (bacheche, plance, stendardi ) a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all art. 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. a) SOGGETTO PASSIVO Colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell interesse del quale il servizio stesso è richiesto. b) COSA FARE Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni, il contribuente deve presentare una commissione, cioè una richiesta di affissione, utilizzando il modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nel quale devono essere indicate la quantità di manifesti da affiggere, le dimensioni, il periodo di esposizione e il messaggio pubblicitario che sarà esposto. Contestualmente è necessario effettuare il pagamento del diritto dovuto, allegato copia dell attestazione di avvenuto versamento alla richiesta. La richiesta si perfeziona e diventa vincolante solo quando viene eseguito il pagamento. c) RIDUZIONI ED ESENZIONI Riduzioni La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione; - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; - per gli annunci mortuari. Esenzioni Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; 6

- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. d) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata progressivamente in un apposito registro cronologico. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Ad affissione ultimata, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Appena ricevuta la commissione, il Comune verifica le disponibilità di spazi nel periodo richiesto dal committente; la mancanza di spazi disponibili (anche parziale) deve essere comunicata per iscritto al committente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di affissione. Nel caso in cui ci sia mancanza di spazi, anche parziale, o nel caso in cui il Comune non riesca ad effettuare l affissione nell arco di 10 giorni dalla data richiesta, il committente, a seguito di comunicazione scritta effettuata dal Comune, può annullare per iscritto la commissione (totale o parziale) ed il Comune è tenuto al rimborso totale del diritto versato. Il committente ha anche facoltà di annullare per iscritto la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il Comune è tenuto al rimborso della metà del diritto versato. Il ritardo nell esecuzione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore e il Comune è tenuto a darne tempestiva comunicazione al committente per iscritto qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Il materiale abusivamente affisso fuori degli stessi spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l affissione è stata fatta. MUDULISTICA E DOCUMENTAZIONE La modulistica e la documentazione relativa all Imposta di Pubblicità è disponibile sul sito internet del Comune di Villorba, alla pagina: imposta di pubblicità I moduli, una volta compilati e corredati dei relativi allegati (dove richiesti) devono essere trasmessi al Comune di Villorba in forma cartacea (consegna a mano o tramite servizio postale) o tramite PEC. 7

RESPONSABILE DI IMPOSTA, CONTATTI Il responsabile di imposta è Antonella Martini. Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi all Ufficio Tributi Piazza Umberto I, 19 - Lancenigo di Villorba, telefonando al n. 0422 6179320. Sito internet: www.comune.villorba.tv.it E-mail: tributi@comune.villorba.tv.it PEC: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 8