del 5 dicembre 2012 Art. 2 l innovazione.

Documenti analoghi
Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

del 22 maggio 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Decreto del Consiglio federale

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale, decreta:

Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera»

Regolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione svizzera del metallo (USM)

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Decreto del Consiglio federale

shab.ch fosc.ch fusc.ch

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno

del 31 marzo 2015 Art. 2 l innovazione.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Edilizia

Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale forestale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare Domande e risposte

Regolamento sul «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera»

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

1 Introduzione. 2 Priorità programmatiche. del 9 novembre 2016

Regolamento di applicazione del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

S T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1.

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Legge federale sui politecnici federali

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Regolamento di esecuzione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Transcript:

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell attività fisica in Svizzera del 5 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Federazione «OML Attività fisica e salute», conformemente al regolamento del 12 novembre 2012 2 concernente il «Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell attività fisica in Svizzera». Art. 2 1 Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2013. 2 L obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata. 3 Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione. 5 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Allegato: nel campo dell attività fisica in Svizzera con conferimento dell obbligatorietà generale (COG) 1 RS 412.10 2 Anche il testo di questo regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 246 del 18 dicembre 2012. 2012-2322 8353

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell attività fisica in Svizzera con conferimento dell obbligatorietà generale (COG) Sezione 1: Nome e scopo Art. 1 Nome Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell attività fisica in Svizzera» (di seguito denominato Fondo) un Fondo per la formazione professionale della Federazione OML «Attività fisica e salute» ai sensi dell articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002 3 sulla formazione professionale (LFPr). Art. 2 Scopo 1 Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, superiore e continua nel settore dell attività fisica e della salute. 2 Per raggiungere lo scopo del Fondo, le aziende assoggettate versano contributi secondo le disposizioni della sezione 4 (art. 8 11). Sezione 2: Campo d applicazione Art. 3 Campo d applicazione territoriale Il Fondo è valido in tutta la Svizzera. Art. 4 Campo d applicazione aziendale Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono servizi nell ambito delle seguenti offerte di attività fisica e relax aventi un impatto positivo sulla salute, praticate fornendo istruzioni e assistenza a singoli o gruppi: a. allenamento per la forza e la resistenza con l uso di attrezzi in centri fitness e per la salute, segnatamente: 1. consulenza ai clienti in materia di attività fisica e relax; 2. sviluppo di programmi di allenamento; 3. insegnamento e direzione di programmi per la forza, la resistenza e la mobilità incentrati sulla salute. 3 RS 412.10 8354

b. allenamento guidato in gruppi o con singoli in centri ginnici, segnatamente: 1. consulenza ai clienti in materia di attività fisica e relax; 2. sviluppo di programmi di allenamento; 3. insegnamento e direzione di programmi per la mobilità, la forza e la resistenza incentrati sulla salute. Art. 5 Campo d applicazione personale 1 Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i cui collaboratori svolgono attività tipiche del ramo conformemente a uno dei seguenti titoli di formazione professionale di base o superiore: a. titolo riconosciuto di formazione professionale di base come operatore/operatrice per la promozione dell attività fisica e della salute AFC; b. titolo riconosciuto di formazione professionale superiore come istruttore/ istruttrice fitness con attestato professionale federale; c. titolo riconosciuto di formazione professionale superiore come direttore/ direttrice di studio di ginnastica con attestato professionale federale. 2 Esso è valido nei confronti delle persone senza un titolo secondo il capoverso 1 e delle persone non specializzate che forniscono le prestazioni secondo l articolo 4. 3 Le persone secondo i capoversi 1 e 2 devono poter provare di essere in possesso delle seguenti competenze chiave: a. riconoscere e promuovere uno stile di vita sano; b. raccogliere dati, stabilire obiettivi e mettere in pratica un piano d azione; c. realizzare, analizzare e adattare piani d azione incentrati sul movimento; d. comunicare con i clienti e rispettare le procedure aziendali; e. vendere e offrire consulenza su prodotti e servizi; f. svolgere attività di amministrazione aziendale nel rispetto delle basi legali; g. mantenere standard di igiene, funzionalità, rispetto ambientale e sicurezza dell ambiente di lavoro. 4 Sono esonerati dall obbligo di pagare i contributi: a. le persone che forniscono prestazioni di cure medico-sanitarie conformemente alla legge del 18 marzo 1994 4 sull assicurazione malattie; b. ospedali, cliniche specialistiche, cliniche psichiatriche, istituti che dispensano cure ambulatoriali, cliniche di riabilitazione, centri termali e ricoveri, strutture diurne e notturne nonché altre forme di alloggio collettivo e istituzioni simili, nella misura in cui tali strutture non siano classificabili come 4 RS 832.10 8355

centri fitness e per la salute secondo l articolo 4 lettera a come centri ginnici secondo l articolo 4 lettera b e non vendano tali servizi. Art. 6 Validità per singole aziende o parti di aziende Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale del Fondo. 3 Prestazioni Art. 7 1 Nel campo della formazione professionale di base, superiore e continua, il Fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti: a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, superiore e continua che comprenda in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti d introduzione e attuazione, informazione, trasmissione del sapere e controlling; b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti riguardo agli esami legati alle offerte di formazione professionale superiore; c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base; d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di profili di qualificazione e istruzioni relative alla formazione professionale superiore e continua; e. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di qualificazione nel quadro di offerte di formazione curate dalla Federazione OML «Attività fisica e salute»: organizzazione, realizzazione, supporto e controllo delle note relative all esperienza professionale; coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità; f. reclutamento e promozione di nuove leve nella formazione professionale di base, superiore e continua; g. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione; h. formazione continua tecnica e in base alla funzione di periti di esame e istruttori nei corsi interaziendali; i. copertura delle spese di organizzazione, gestione e controllo della Federazione OML «Attività fisica e salute» relative alla formazione professionale di base, superiore e continua. 2 Su richiesta dell assemblea dei membri, la Federazione OML «Attività fisica e salute» può decidere di prevedere ulteriori contributi finanziari per provvedimenti ai sensi del capoverso 1. 8356

4 Finanziamento Art. 8 Base di calcolo 1 La base di calcolo dei contributi è costituita dalle singole aziende secondo l articolo 4 e dal totale delle persone che vi esercitano attività tipiche del ramo secondo l articolo 5. 2 Il contributo è calcolato in base a un autodichiarazione prodotta dall azienda. Qualora l azienda rifiuti di produrre tale dichiarazione, il contributo è calcolato secondo una stima. Art. 9 Contributi 1 Le aliquote contributive sono costituite dai seguenti importi per le aziende secondo gli articoli 4 e 5: Categoria A: Impresa individuale senza collaboratori 100 franchi; Categoria B: Imprese con massa salariale fino a 200 000 franchi: 200 franchi; Categoria C: Imprese con massa salariale fino a 400 000 franchi: 400 franchi; Categoria D: Imprese con massa salariale superiore a 400 000 franchi: 500 franchi. 2 Le ditte individuali sono soggette all obbligo di contribuzione. 3 Per le persone in formazione non sono riscossi contributi; i loro stipendi non sono tenuti in considerazione nella massa salariale. 4 I contributi sono versati annualmente. 5 Le aliquote contributive sono considerate indicizzate secondo l indice nazionale dei prezzi al consumo del 1 gennaio 2013. 6 Il comitato direttivo della Federazione OML «Attività fisica e salute» verifica annualmente i contributi e all occorrenza li adegua all indice nazionale dei prezzi al consumo. Art. 10 Esenzione dall obbligo di contribuzione 1 Un azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall obbligo di contribuzione deve inoltrare alla commissione del Fondo una richiesta motivata. 2 L esenzione dall obbligo di contribuzione è disciplinata dall articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l articolo 68a capoverso 2 dell ordinanza del 19 novembre 2003 5 sulla formazione professionale. 5 RS 412.101 8357

Art. 11 Limitazione delle entrate Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve. 5 Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12 Comitato direttivo della Federazione OML «Attività fisica e salute» 1 Il comitato direttivo della Federazione OML «Attività fisica e salute» è l organo di vigilanza del Fondo e lo amministra sul piano strategico. 2 Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a. nomina i membri della commissione del fondo; b. definisce un organo amministrativo; c. emana un regolamento esecutivo; d. definisce periodicamente l elenco delle prestazioni e la quota per la costituzione delle riserve; e. decide sui ricorsi contro decisioni della commissione del Fondo; f. approva il preventivo. Art. 13 Commissione del fondo 1 La commissione del fondo è l organo direttivo del Fondo e ne assicura la gestione operativa. 2 Delibera in materia di: a. assoggettamento di un azienda al Fondo; b. determinazione dei contributi di un azienda in caso di ritardo nel pagamento; c. ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro Fondo per la formazione professionale d intesa con la direzione di detto Fondo. 3 Sorveglia l organo amministrativo. Art. 14 Organo amministrativo 1 L organo amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell ambito delle sue competenze. 2 È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per le prestazioni di cui all articolo 7 nonché dell amministrazione e della contabilità. 8358

Art. 15 Consuntivo, revisione e contabilità 1 L organo amministrativo gestisce il Fondo in un conto separato con contabilità, conto economico e bilancio autonomi nonché con un proprio centro di costo. 2 Il consuntivo del Fondo è verificato nell ambito della revisione annuale dei conti della Federazione OML «Attività fisica e salute» da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727 731a del Codice delle obbligazioni 6. 3 Il periodo contabile corrisponde all anno civile. Art. 16 Vigilanza 1 Il Fondo è sottoposto alla vigilanza dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) ai sensi dell articolo 60 capoverso7 LFPr. 2 Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi alla SEFRI per conoscenza. 6 Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 17 Approvazione Il presente regolamento è stato approvato il 30 gennaio 2012 dall Assemblea dei delegati della Federazione OML «Attività fisica e salute» conformemente all articolo 14.3 degli statuti del 7 maggio 2010. Art. 18 Conferimento dell obbligatorietà generale Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale. Art. 19 Scioglimento 1 Qualora lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o viene meno la base legale, il comitato direttivo della Federazione «Attività fisica e salute» scioglie il Fondo con il consenso della SEFRI. 2 Un eventuale capitale residuo del Fondo sarà destinato a uno scopo affine. 12 novembre 2012 In nome della Federazione «OML Attività fisica e salute»: Paul Eigenmann presidente Roland Steiner vicepresidente 6 RS 220 8359

8360