SCHEMA DI DISCIPLINARE D INCARICO



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SCHEMA DI DISCIPLINARE D INCARICO per l affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la direzione lavori, la misura e la contabilità, l assistenza al collaudo e la liquidazione relativamente agli Interventi di consolidamento sulle pareti rocciose sovrastanti il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli Art. 1 Il Comune di Palermo, in persona di, nella qualità di Dirigente del, domiciliato per la carica in Via G. Astorino n. 36-90146 PA, C.F. che d ora in poi sarà indicato semplicemente l' Amministrazione affida: al nato/a a il e residente a in Via/Piazza CF iscritto/a all albo professionale con il n. in qualità di, nel seguito indicato semplicemente il Professionista l incarico per la direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, il tutto ai sensi della L. n 109/94 nel T.C. con la L. R. n 7/02 e s.m.i., nell ambito degli Interventi di consolidamento sulle pareti rocciose sovrastanti il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli, consistente come nel seguito specificato. Art. 2 I lavori in progetto riguardano gli interventi di consolidamento sulle pareti rocciose sovrastanti il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli, nella città di Palermo, e si possono sinteticamente riassumere come segue: a) posa in opera di barriere paramassi di tipo elastico ad alto assorbimento di energia lungo il pendio compreso fra le pareti rocciose di Monte Pellegrino e l area cimiteriale, b) pulizia e decespugliamento dei costoni con localizzazione plano-altimetrica dei massi instabili, rilievo geostrutturale e rimozione di detriti e massi di piccole dimensioni; c) applicazioni in parete di reti ad alta resistenza con pannelli costituiti da un intreccio di funi metalliche; d) imbracaggio dei massi in parete mediante funi metalliche fissate a chiodi di ancoraggio. Art. 3 L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare e, per quanto applicabili ed eventualmente più restrittive, a quelle contenute nella Relazione illustrativa metodologica [All. 1] e nella Relazione tecnico organizzativa [All. 2] facenti parte della documentazione di gara, che si intende costituiscano parte integrante del presente atto, è affidato dall'amministrazione e dal professionista esplicitamente accettato e adempiuto sotto le direttive dell Amministrazione. Art. 4 II professionista svolgerà l incarico secondo le esigenze e le direttive dell Amministrazione, in stretta collaborazione con le altre figure partecipanti all'attività di direzione dei lavori con particolare ed esplicito riferimento al direttore operativo con funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase operativa, individuato con altra procedura di affidamento, e con il consulente geologo, individuato fra i funzionari dell'amministrazione, e, in particolare, nel rispetto del progetto esecutivo approvato in Conferenza dei Servizi nelle sedute in date 05/02/04 e 24/02/04. Pag. 1/7

L incarico prevede espressamente la direzione lavori, la misura e contabilità, l assistenza al collaudo e la liquidazione. Il Professionista resta obbligato all osservanza delle norme della L. n 109 dell 11 febbraio 1994 nel T.C. con le LL. RR. n. 7/02 e s.m.i., del D.P.R. n 554 del 21 dicembre 1999, del Capitolato Generale d Appalto approvato con D.M. n 145/00 e del D.L.vo n 163/06. Inoltre, nella conduzione dell incarico, devono essere osservate tutte le norme tecnico - amministrative prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere pubbliche, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 11/03/1988 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendi naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Art. 5 Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi vigenti ai componenti l Ufficio di direzione dei lavori (Direttore dei lavori, Direttori operativi ed Ispettori di cantiere), si evidenzia che, per la particolarità dell'opera e l'importanza che essa riveste, sia obbligatoria una presenza attiva da parte della figura individuata nel direttore dei lavori che svolgerà e coordinerà tutte le prestazioni poste a base del presente schema di disciplinare di incarico (direzione, misura e contabilità), durante tutte le fasi lavorative nonché quelle svolte dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, incaricato con altra procedura di affidamento. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare di incarico e dalle disposizioni in esso richiamate, l'aggiudicatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse. La persona fisica, nominativamente indicata in sede di gara per l'adempimento della prestazione di Direzione dei lavori, misura e contabilità lavori, deve garantire la sua presenza nel cantiere e quella di suoi incaricati durante tutto lo svolgimento dei lavori. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la loro specifica opera intellettuale ovvero la loro preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto aggiudicatario, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere all'aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. In particolare il Direttore dei lavori dovrà adempiere alle seguenti prestazioni: a) entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione è tenuto ai sensi di legge ad inviare alla Stazione appaltante i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori; b) accertare che l'appaltatore presenti, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo secondo quanto previsto nell'art. 45 comma 10 del D.P.R. n. 554/99 e del Capitolato speciale d'appalto; c) effettuare visite in cantiere almeno 2 (due) volta alla settimana o comunque quando la stazione appaltante richiede sopralluoghi o incontri; tutte le visite dovranno risultare dal Pag. 2/7

giornale dei lavori, da tenersi a cura della D.L. e che deve essere depositato presso l'area di cantiere; d) sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che essi vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal Capitolato Speciale d Appalto; e) assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esami a vista, prove, ecc.), della regolare esecuzione delle opere in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche dell'arte ed alle leggi della statica o, più in generale, alla scienza delle costruzioni, inviando all'impresa, opportuni "ordini di servizio" per iscritto; f) redigere la contabilizzazione delle opere eseguite e provvedere con tempestività ad emettere gli stati di avanzamento nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale d Appalto in merito ai pagamenti in acconto; proporre i certificati di pagamento delle rate di acconto; il professionista si impegna a compilare il certificato di pagamento e trasmetterlo entro 5 giorni dall'emissione del SAL al Responsabile Unico del Procedimento per la liquidazione; g) accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati e segnalare alla Stazione appaltante eventuali irregolarità; h) fornire alla Stazione appaltante gli elementi necessari per l'acquisizione, del DURC prima della emissione di ogni certificato di pagamento; i) tenere il Registro di Contabilità, il quale deve essere conforme a quanto specificato negli artt. 163 e183 del D.P.R. n 554/99; j) tutelare la Stazione appaltante al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone, danni a terzi, ritardi nell'ultimazione delle opere); k) compilare con esattezza il Giornale dei lavori (art. 157 del D.P.R. n 554/99); l) provvedere all'accertamento ed alla registrazione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 155 del D.P.R. n 554/99; m) comunicare alla Stazione appaltante le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori ai sensi e secondo quanto disposto dall'art. 137 del D.P.R. n 554/99. Se l'appaltatore, nel corso dei lavori, iscrive negli atti contabili riserve il cui importo complessivo supera i limiti indicati dall'art. 31 bis della L. n. 109/94 e s.m.i. il Direttore dei lavori deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; n) predisporre eventuali varianti in corso d'opera nel rispetto di quanto previsto in materia dalla L. n 109/94 nel T.C. con le LL. RR. n 7/02 e n 7/03 e dal D.P.R. n 554/99 nonché del D. L.vo n 163/06; o) redigere e quindi trasmettere, entro il termine di cui al C.S.A., la "contabilità finale" completa di tutti i documenti previsti dall'art. 173 del D.P.R. n. 554/99; p) trasmettere alla Stazione appaltante, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il "certificato di ultimazione dei lavori", indicando se la Stazione appaltante deve predisporre od omettere "l'avviso ai creditori" e se si debbano chiedere le dichiarazioni liberatorie agli Enti previdenziali assicurativi; q) con la consegna della contabilità finale deve farsi carico di consegnare alla Stazione appaltante tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti; Tutti i documenti, note o altro che il Direttore dei lavori deve trasmettere e comunicare alla stazione appaltante, devono essere sempre accompagnati da una nota scritta indicante ciò che viene trasmesso o comunicato. L'incarico si considera concluso con la consegna alla Stazione appaltante degli atti di contabilità finale, assistenza al collaudo, liquidazione all impresa e con l'approvazione degli atti di collaudo finale. Il Direttore dei lavori dovrà inoltre provvedere alle seguenti prestazioni: a) assistenza alla redazione delle certificazioni di esecuzione da rilasciare alle imprese esecutrici dei lavori di che trattasi; Pag. 3/7

b) predisposizione delle comunicazioni agli Enti previdenziali; c) assistenza per la trasmissione all'osservatorio Regionale dei LL.PP. delle comunicazioni di cui all'art. 4 comma 17 della L. n 109/94 nel T.C. con la L.R. n 7/02 e s.m.i. Riguardo la misura e contabilità dei lavori, essa dovrà essere condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge di cui all'art. 126 comma 1 e comma 2 lettera g), del D.P.R. n 554/99, secondo le modalità del Titolo XI del medesimo regolamento della legge sui lavori pubblici. L'incarico comprende la predisposizione degli atti contabili e degli elaborati grafici relativi alla misura e alla contabilità delle opere e che saranno realizzate, nonché la relativa assistenza giornaliera per la sola contabilità fermo restando in capo a questi la piena responsabilità per la attività di misura. In particolare al soggetto incaricato del presente affidamento spetta quanto segue : a) tenere la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili nonchè gli elaborati grafici e la relativa stampa su supporto cartaceo e su CD ROM con files in formato *.dwg, *.doc e *.PDF, previsti dall'art. 156 e seguenti del D.P.R. n 554/99 nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo III del titolo undicesimo del DPR 554/99; b) restituire a lavori ultimati alla Stazione Appaltante, oltre ai documenti di cui al precedente punto a) su supporto cartaceo, CD ROM con files in formato *.dwg e *.PDF, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera), nonché un adeguato e significativo numero di fotografie digitali raffiguranti le varie fasi realizzative; alcune di tali elaborazioni possono coincidere con quanto gia richiesto all'impresa esecutrice nel Capitolato Speciale d'appalto; c) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei lavori, la redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree eventualmente oggetto di occupazione temporanea; d) certificare e comunicare alla Stazione Appaltante il termine dell'occupazione temporanea sulle aree eventualmente interessate in relazione all'avanzamento dei lavori e certificare altresì i danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea; e) provvede alla pesatura dei materiali da inserire in contabilità su pese pubbliche redigendo appositi verbali quando l'inserimento in contabilità dei materiali deve avvenire a peso; f) provvede alla registrazione, su appositi formulari, dei materiali da conferire a discarica e/o in luogo autorizzato; g) redige i verbali di concordamento di nuovi prezzi e le relative analisi; h) verifica sulle questioni insorte tra appaltatore e suoi subappaltatori per i mancati pagamenti effettuati dal primo ai secondi e riguardanti la corretta esecuzione dei lavori da parte dei subappaltatori; i) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di competenze della misurazione e contabilità dei Lavori. Art. 6 Per la compilazione di perizia di variante in corso d opera limitate alla sola redazione di un nuovo computo metrico estimativo per l assestamento delle partite contabili, spetta al professionista il pagamento delle aliquote e) ed h) della tabella B allegata al D.M. 04/04/01, ridotta del 25% e computato sull importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d opera prevede variazioni resesi necessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%. Per la compilazione di perizie suppletive limitate a sole partite contabili, spetta al professionista il pagamento dell aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e computata sul solo importo suppletivo; per la compilazione di perizie di variante e suppletive analogamente limitate alle sole previsioni finanziarie, per assestamento delle partite contabili e previsioni di nuove spese aggiuntive, spetta al professionista il pagamento delle aliquote e) Pag. 4/7

ed h) della tabella B allegata al D.M. 04/04/01 ridotta del 25% e valutata sull importo globale dei lavori principali e suppletivi. Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull importo delle opere suppletive e ridotte del 25%. Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta al professionista il pagamento degli onorari e spese valutate con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e dei lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del 25%. Qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause attendibili ai professionisti incaricati nessun compenso è dovuto agli stessi per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità. Agli importi calcolati come sopra sarà applicato il ribasso unico offerto in gara sulle competenze professionali. Art. 7 Il recesso volontario dall'incarico da parte del professionista, senza gravi e giustificati motivi, nel corso dei lavori, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'amministrazione per i danni provocati. Anche a tal fine è fatto obbligo fornire idonea polizza assicurativa o fidejussone bancaria in favore del Comune di Palermo ai sensi dell art. 113 del D.L.vo n 163/06 che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività a partire dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, per il 10% dell importo del servizio affidato. La garanzia di cui sopra sarà progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione dei lavori, con le modalità di cui al 3 comma del suddetto art. 113 del D.L.vo n 163/06 ed avrà durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ove il recesso dall incarico fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista un rimborso di spese ed onorari, da valutare in relazione alle prestazioni effettivamente svolte. Art. 8 L Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto di che trattasi qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste dalla vigente normativa in materia a carico del Direttore dei lavori, dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, con particolare riferimento alla reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dal Professionista. Qualora l Amministrazione eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma precedente, al Professionista spetta, in quanto compatibile, il compenso previsto dall art. 10 della L. n 143/1949 e s.m.i. Art. 9 L onorario ed il rimborso spese, forfetariamente conteggiato, verrà calcolato sulla base delle previsioni del D.M. 04/04/01, applicando il ribasso unico offerto in sede di gara. Spetta al professionista il pagamento delle aliquote delle tabelle B e B1, allegate al D.M. 04/04/01, l), l1), l2), l3) ed l4), quest'ultima relativa ad un solo direttore operativo, qualunque sia il numero offerto in sede di gara e/o effettivamente impiegato. Oltre alla corresponsione dell onorario e del rimborso spese null altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all art. 1 della presente convenzione. II compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel presente disciplinare. Pag. 5/7

Tutte le altre spese necessarie per l espletamento dell incarico sono a carico dello stesso. Ai fini della corresponsione dell onorario, dovrà essere prodotta parcella vidimata dall Ordine professionale di appartenenza. Art. 10 L onorario spettante al professionista sarà corrisposto proporzionalmente all andamento dei lavori, contestualmente all emissione degli stati di avanzamento dei lavori all appaltatore, nella misura del 90% del progresso dell importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi S.A.L. o da altri documenti contabili. Il restante 10% verrà corrisposto dopo l approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l ultimazione dei lavori, a condizione che non esistano atti impeditivi ai sensi delle vigenti normative. Art. 11 I documenti contabili nonché eventuali verbali di sospensioni e di ripresa dei lavori, ordini di servizio, stati di avanzamento etc., dovranno essere trasmessi al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla loro emissione, pena una penale per ogni giorno di ritardo corrispondente al 0,3 per mille del corrispettivo professionale. La contabilità finale ed i documenti relativi all'esecuzione del certificato di collaudo dovranno essere redatti, salvo diverse disposizioni normative, entro il termine di C.S.A. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale corrispondente allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale. Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario gli oneri aggiuntivi di contratto che la Stazione appaltante dovrà sostenere a causa di tale ritardo. Gli importi di cui al comma precedente saranno detratti in sede di liquidazione senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto della programmazione delle Opere Pubbliche o del mancato rispetto del contratto di appalto. Art. 12 Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall Amministrazione, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. Art. 13 Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e quelle consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell Amministrazione le somme di onorario e spese a carico della stessa, nonché quelle dovute al professionista, IVA professionale, contributi previdenziali, etc., il tutto se e nella misura prevista dalla normative vigenti. Art. 14 Al fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: l, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta in G. Astorino, n 36 - Palermo; Il professionista Art. 15 Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari con particolare riferimento alla Legge 02 marzo 1949 n 143, al D.M. 04/04/01, alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. nel T.C. con le norme della L. R. n 7/02 e s.m.i., al D.P.R. del 21 dicembre 1999 n 554. Pag. 6/7

L'AMMINISTRAZIONE IL PROFESSIONISTA Pag. 7/7