CONEGLIANO COMUNE DI. Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del Data entrata in vigore: 27 aprile 2006.

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1 COMUNE DI Provincia di CONEGLIANO Treviso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE DI CUI ALL ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 e successive modifiche e integrazioni Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del Data entrata in vigore: 27 aprile

2 INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Oggetto del regolamento Normativa di riferimento Definizione delle prestazioni Costituzione e accantonamento del compenso incentivante Conferimento degli incarichi Quantificazione compenso incentivante Ripartizione del compenso incentivante - Progettazione e/o direzione lavori interna all Amministrazione Ripartizione del compenso incentivante - Progettazione e/o direzione lavori esterna all Amministrazione. Art. 9 - Liquidazione del compenso incentivante (Realizzazione lavori pubblici) Art Ripartizione e liquidazione del compenso incentivante nel caso concessione LL.PP. o project financing. Art Ripartizione del compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione. Art Liquidazione del compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione. Art Limiti economici. Art Polizze assicurative. Art Oneri per l iscrizione agli albi professionali. Art Norme transitorie. Art Entrata in vigore del regolamento. 2

3 Art. 1 Oggetto del regolamento Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del compenso incentivante previsto dall articolo 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «Legge»), spettante al personale dipendente dell Amministrazione. Il compenso incentivante per le figure professionali previste dall art. 18 comma 1 della Legge è costituito in relazione ai lavori pubblici, come definiti all art. 2 comma 1 della Legge. Art. 2 Normativa di riferimento Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss. mm. e ii. (Legge quadro in materia di lavori pubblici); D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11/02/1994 n. 109); Legge Regione Veneto 7 novembre 2003 n. 27 e conseguenti regolamenti attuativi; Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria anno 2004); Legge Regione Veneto n. 11/2004; Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria anno 2006). Art. 3 Definizione delle prestazioni La progettazione di un lavoro pubblico, così come definito nell art. 2, comma 1 della Legge, si articola generalmente in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (preliminare, definitivo ed esecutivo), descritti rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell articolo 16 della legge. Ai sensi dell art. 16 comma 2 della Legge, il Responsabile del procedimento ha la facoltà di modificare od integrare le prescrizioni relative ai contenuti degli elaborati progettuali previsti all art. 16 commi 3, 4 e 5 della Legge, in base a criteri di economicità e di efficacia, considerata la tipologia e la dimensione dei lavori da progettare. Per atti di pianificazione generale si intendono: tutti i piani urbanistici e territoriali del Comune, articolati in piani di assetto del territorio comunale, piani degli interventi comunali, piani di assetto del territorio intercomunale e loro varianti, disciplinati dalla L.R. n. 11/2004, comunque elaborati dal personale dipendente anche tramite accordi di programma. Si intendono altresì: piani generali del traffico, del trasporto e loro aggiornamenti, i piani paesistici disciplinati dal D.Lgs. n. 42/2004, loro varianti o aggiornamenti. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: gli strumenti urbanistici attuativi disciplinati dalla L.R. n. 11/2004 e loro varianti, comunque elaborati da personale dipendente. Si intende altresì la redazione di piani di settore, piani di area, piani esecutivi di natura urbanistica-territoriale, comunque denominati. Art. 4 Costituzione e accantonamento del compenso incentivante L ammontare del compenso incentivante è calcolato e accantonato per ogni singolo lavoro pubblico nella misura massima del 2,00 per cento sull importo dei lavori a base di gara al netto di I.V.A. La percentuale di calcolo del compenso, che varia a seconda della tipologia dei lavori e del relativo importo, è definita al successivo art. 6. Gli stanziamenti a Bilancio per la realizzazione dei singoli lavori devono essere comprensivi del compenso incentivante, che verrà inserito nel quadro economico progettuale, tra le somme a disposizione. In caso di redazione di perizie suppletive e di variante, che comportino la riprogettazione 3

4 dei lavori ai sensi dell art. 25 comma 1 lettere a) b) b bis) c) della Legge ed art. 37 della L.R. n. 27/2003, viene riconosciuto il compenso incentivante relativo alla progettazione e direzione lavori esclusivamente sull importo della perizia suppletiva e di variante. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso incentivante, di cui all art. 18 comma 2 della Legge, è calcolato nella misura del 30 per cento sull importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo ed al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico dell Ente. Nel caso in cui l attività di pianificazione sia svolta in collaborazione con professionisti esterni, il compenso incentivante al personale dipendente verrà ridotto in percentuale rispetto alle prestazioni affidate esternamente. Nel caso di affidamento di incarico, il bilancio di previsione dovrà essere adeguato con l indicazione degli atti di pianificazione da ammettere all incentivo e prevedere apposito stanziamento di spesa al conferimento dell incarico o comunque, entro l adozione dei piani stessi. Art. 5 Conferimento degli incarichi Il Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento di ciascun lavoro inserito nell Elenco annuale dei lavori pubblici è designato con apposita determinazione del Dirigente responsabile dell attuazione del Programma dei Lavori Pubblici, a seguito approvazione del Programma triennale stesso o delle sue modifiche. Con riguardo agli incarichi inerenti la progettazione e direzione lavori, la designazione tra il personale tecnico dipendente è concordata con il Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento, con le modalità di volta in volta ritenute necessarie. Art. 6 Quantificazione del compenso incentivante La percentuale del compenso incentivante calcolato nei limiti di cui all art. 4, é fissata per ciascun progetto in base alla complessità e tipologia dei lavori, secondo il seguente schema, salvo altra espressa motivazione del Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento: IMPORTO DEI LAVORI A BASE D ASTA (IN EURO) DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO FINO ,00 IMPORTO OLTRE ,00 Opere inerenti a lavori edili e 2,00 1,90 di impiantistica Opere inerenti a lavori di 1,75 1,65 manutenzione stradale Opere di costruzione di ponti 2,00 1,90 strade, parcheggi, ecc. Opere inerenti lavori di 1,90 1,70 fognatura, acquedotto e sistemazione ambientale Opere inerente a lavori di 1,85 1,65 manutenzione straordinaria Opere inerente a lavori di manutenzione ordinaria 1,70 1,50 4

5 Art. 7 Ripartizione del compenso incentivante Progettazione e Direzione lavori interna all Amministrazione Nel caso in cui la progettazione e la direzione lavori sia svolta da personale dipendente dell Amministrazione, il compenso incentivante determinato in base alla percentuali di cui alla precedente tabella, è ripartito come segue: PRESTAZIONI SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE (percentuali relative alle singole prestazioni per la realizzazione di un lavoro pubblico) Responsabile unico del procedimento 10% 10% Responsabile unico del procedimento Collaboratori tecnici/amministrativi 100% Progettisti firmatari 60% Progettazione preliminare 5% Progettazione definitiva 15% 45% Progettazione esecutiva 25% Collaboratori tecnici/amministrativi 40% Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 5% 5% Coordinatore per la progettazione e collaboratori tecnici 100% Direttore lavori 60% Direzione lavori 35% 35% Direttori operativi 25% Ispettori di cantiere 15% Collaudo tecnico/amministrativo e statico TOTALE 100% 5% 5% Collaudatore/i e collaboratori tecnici/amministrativi 100% Per collaboratori tecnici/amministrativi, si intende il personale dell ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione formazione, perfezionamento formale ed alla esecuzione del progetto. La percentuale del compenso incentivante, da riconoscere al progettista/collaboratori, fatto salvo il limite massimo del 45%, può diminuire su valutazione del Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento, ex art. 16 comma 2 della Legge, in base al livello di progettazione effettivamente svolto dal personale dipendente. Qualora la progettazione/direzione lavori sia eseguita con la collaborazione di professionisti esterni, ad esclusione delle competenze specialistiche (indagini geognostiche, relazioni geotecniche, rilievi, ecc.), la quota del compenso incentivante relativa alla progettazione/direzione lavori da riconoscere al personale interno, sarà ridotta percentualmente rispetto alle prestazioni oggetto di incarico esterno, su valutazione del Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento. Qualora l opera non rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96, la percentuale relativa al coordinamento della sicurezza sarà accorpata a quella della progettazione. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento coincida con il progettista e/o il direttore dei lavori e/o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate. 5

6 Resta inteso che, sentito il gruppo di lavoro costituito per l'esecuzione della progettazione e della direzione lavori, il Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento, può concordare, ai sensi dell art. 5, comma 2, una diversa ripartizione del compenso incentivante rispetto alle percentuali indicate in tabella. Art. 8 Ripartizione del compenso incentivante - Progettazione e/o Direzione lavori esterna all Amministrazione Qualora la progettazione e/o direzione lavori siano affidate a professionisti esterni, al Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento e suoi eventuali collaboratori tecnici/amministrativi è riconosciuta, complessivamente, la quota percentuale del compenso incentivante pari al 30%, stante la maggiore complessità e responsabilità nel controllo della corretta applicazione delle procedure. La ripartizione della suddetta quota verrà concordata con il Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento, ai sensi dell art. 5 comma 2, sentito il gruppo di lavoro. Per la ripartizione del compenso incentivante relativo alle competenze della eventuale progettazione o direzione lavori svolta dal personale interno, si fa riferimento alla tabella precedente (art. 7). Art. 9 Liquidazione del compenso incentivante (Realizzazione lavori pubblici) La liquidazione del compenso incentivante è effettuata con determinazione dirigenziale, a seguito approvazione dell atto di collaudo (o redazione del certificato di regolare esecuzione). Qualora un progetto sia redatto a solo livello preliminare/definitivo, in quanto la progettazione esecutiva sia assegnata a professionisti esterni per decisione dell organo comunale competente, si procederà alla liquidazione del compenso incentivante al progettista e/o collaboratori interni, a seguito aggiudicazione definitiva dei lavori progettati. Nel caso in cui, per tipologia e complessità, la durata dei lavori superi i 180 giorni solari consecutivi, potrà essere disposta la liquidazione del compenso incentivante con la tempistica di seguito indicata: - Progettazione ed eventuale coordinamento della sicurezza: entro 90 giorni dall approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, a condizione che i lavori siano già stati aggiudicati in via definitiva. - Direzione Lavori: 80% del compenso incentivante complessivo sulla base degli stati di avanzamento ed il saldo pari al 20% a seguito redazione degli atti di collaudo (o certificato di regolare esecuzione). - Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento: 50% del compenso incentivante complessivo all aggiudicazione definitiva dei lavori e saldo pari al 50%, a seguito approvazione degli atti di collaudo (o certificato di regolare esecuzione). - Collaudatore: il compenso incentivante non potrà essere liquidato prima dell approvazione degli atti di collaudo (o certificato di regolare esecuzione). Art. 10 Ripartizione e liquidazione del compenso incentivante nel caso concessione LL.PP. o project financing Al Responsabile (Coordinatore ) unico del procedimento di lavori pubblici realizzati mediante contratto di concessione LL.PP. ex art. 19 comma 2 o project financing ai sensi dell art. 37 bis della Legge, viene riconosciuta la quota percentuale del 50% del compenso incentivante, calcolato ai sensi del precedente art. 4 (2% importo lavori a base d asta al netto 6

7 di Iva). Qualora la progettazione preliminare posta a base di gara per l affidamento di concessione LL.PP., ex art. 20 comma 2 della Legge, sia svolta da personale dipendente dell Amministrazione Comunale, il compenso incentivante per la progettazione è pari al 20% dell importo calcolato ai sensi del precedente art. 4 (2% importo lavori a base d asta al netto di Iva). L importo relativo al compenso incentivante da riconoscere al Responsabile (Coordinatore) unico del procedimento e/o progettisti interni deve essere previsto tra le somme a disposizione del quadro economico dell intervento. Nella fattispecie disciplinata nel presente articolo, la liquidazione del compenso incentivante al Responsabile (Coordinatore) unico del procedimento ed eventuali progettisti, dipendenti dell Amministrazione Comunale, potrà essere disposta con la seguente tempistica: - Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento: 50% del compenso incentivante complessivo all aggiudicazione definitiva della concessione lavori o project financing e saldo pari al 50%, a seguito approvazione degli atti di collaudo. - Progettazione: all aggiudicazione definitiva della concessione lavori o project financing. Art. 11 Ripartizione del compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione La quota del compenso incentivante relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione, è ripartita come segue: a) 10% al responsabile del procedimento (anche qualora l incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni); b) 50% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono gli atti di pianificazione, assumendone la responsabilità professionale; c) 30% al rimanente personale dell ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale; d) 10% ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati. Art. 12 Liquidazione del compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione Il compenso incentivante relativo alla redazione di un atto di pianificazione generale o esecutiva, sarà erogato come di seguito riportato: - 20% al completamento della stesura del progetto; - 30% all adozione del Piano da parte dell organo competente e comunque entro 60 giorni dall elaborazione del progetto; - 30% a seguito redazione di eventuali controdeduzioni; - 20% ad avvenuta approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale o dell organo competente. Nel caso in cui l iter procedimentale di approvazione di un atto di pianificazione sia diverso rispetto alle fasi sopra riportate, si procederà alla ridistribuzione delle quote in modo proporzionale. 7

8 Art. 13 Limiti economici Il compenso incentivante da erogare al singolo dipendente per le prestazioni svolte non potrà superare il 60% del trattamento economico tabellare, comprensivo della posizione economica proprio della qualifica di appartenenza e della tredicesima mensilità. Il trattamento economico annuo di riferimento è quello dell anno in cui sorge il diritto alla liquidazione del compenso incentivante secondo le norme del presente regolamento. Art. 14 Polizze assicurative L Amministrazione Comunale provvede alla stipula, a proprio carico, di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti le funzioni espletate dal Responsabile (Coordinatore) Unico del Procedimento, dai progettisti, direttori lavori e coordinatori della sicurezza. Art. 15 Oneri per l iscrizione agli albi professionali Gli oneri per l iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza dei dipendenti dell Amministrazione Comunale, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, ove questa sia obbligatoria per svolgere le prestazioni, ex articolo 17, comma 2 della Legge o di altre disposizioni, indicate nella tabella di cui all art. 7, sono a carico dell Amministrazione (es. per il collaudo statico è obbligatorio, ai sensi della Legge n. 1086/71, avere dieci anni di iscrizione all ordine degli ingegneri o architetti) Art. 16 Norme transitorie Limitatamente ai progetti già approvati, si applicheranno le disposizioni del presente regolamento nel limite di spesa previsto dai relativi quadri economici. Qualora le aliquote massime del compenso incentivante del 2% e del 30%, rispettivamente ex art. 18 comma 1 e 2 della Legge, fossero variate con disposizione di Legge, nelle more dell adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le ripartizioni tra il personale dipendente saranno riferite alla nuova misura del compenso incentivante. Art. 17 Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione che lo ha approvato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del w:\segreteria\documenti\regolamenti\54 - costituzione e ripartizione somma incentivante.doc 8

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