PROTOCOLLO DI LEGALITA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI PREMESSO CHE La Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed i Comuni della Città Metropolitana di Firenze al fine di individuare nel territorio provinciale misure di prevenzione a tutela dell'economia legale, avvertono l'esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate" ; soprattutto nei periodi di congiuntura economica negativa, è maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali settori dell economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici; le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa è ritenuto maggiore; è pertanto volontà delle parti perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle informazioni antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose; il Piano delle Performance 2013-2015 adottato dal Ministro dell Interno in data 25 febbraio 2013, individua fra gli obiettivi gestionali delle Prefetture Uffici territoriali del Governo lo sviluppo delle verifiche preventive antimafia nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei protocolli di legalità; Ministero dell Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto in data 15 luglio 2014 un Protocollo di intesa che contiene Linee Guida per l avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione 1
sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell affidabilità del sistema-paese a livello internazionale; VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; l art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; l art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114; Le parti stipulano il presente protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. ART. 1 Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. ART. 2 Gli enti firmatari del presente protocollo, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 1.000.000, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 150.000, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 150.000; tutte somme al netto di I.V.A.: a) assumono l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire - dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - le informazioni antimafia di cui all art. 91 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all oggetto ed al valore del contratto o subcontratto, avvalendosi a tal fine delle schede previste dall Allegato 1 del presente Protocollo; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell Interno e dall ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale 2
ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile; b) si impegnano a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell' autorizzazione al subappalto. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; c) sì impegnano a riportare, nei bandi, o comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto: Clausola n. 1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Clausola n. 2 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del 3
valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Clausola n. 3 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; ART. 3 Le disposizioni dell art. 2 si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 settembre 2012, n. 190. ART. 4 Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente protocollo, non è necessario richiedere l informazione antimafia per le imprese iscritte nell elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. ART. 5 1.In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui al presente protocollo, la Stazione appaltante-ente firmatario si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni 4
sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni: a) Clausola 1: Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall art. 317 del c.p.. b) Clausola 2: La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. ART. 6 Gli enti firmatari del presente protocollo non procedono alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi. ART. 7 Gli enti firmatari del presente protocollo si impegnano a non alienare, concedere o locare i propri beni immobili ad acquirenti-persone fisiche nei cui confronti, in esito ai controlli svolti dalla Prefettura di Firenze entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 5
159 ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall art. 84, comma 4, lettere a) o b) del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nel caso in cui acquirente sia una persona giuridica, le disposizioni del comma precedente si intendono riferite alle persone fisiche individuate dall art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ART. 8 Il presente protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, ed ha validità di tre anni. E aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori enti interessati. Firenze, 16 marzo 2015 Il Prefetto di Firenze, Luigi Varratta Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini Il Sindaco di Barberino di Mugello, Giampiero Mongatti Il Sindaco di Barberino Val d Elsa, Giacomo Trentanovi Il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni Il Sindaco di Calenzano, Alessio Biagioli Il Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi Il Sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti Il Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni Il Sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti Per il Comune di Certaldo, l Ass. Clara Conforti Il Sindaco di Dicomano, Stefano Passiatore 6
Per il Comune di Empoli, Il Vice Sindaco Franco Mori Il Sindaco di Fiesole, Anna Ravoni Il Sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai Il Sindaco di Firenzuola, Claudio Scarpelli Il Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli Il Sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti Il Sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani Il Sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei Il Sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni Il Sindaco di Londa, Aleandro Murras Il Sindaco di Marradi, Tommaso Triberti Per il Comune di Montaione, l Ass. Cristiano Rossetti Il Sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti Il Sindaco di Montespertoli, Giulio Mangani Il Sindaco di Palazzuolo sul Senio, Cristian Menghetti Il Sindaco di Pelago, Renzo Zucchini Il Sindaco di Pontassieve, Monica Marini Per il Comune di Reggello, l Ass. Daniele Bruschini Il Sindaco di Rignano sull Arno, Daniele Lorenzini 7
Il Sindaco di Rufina, Mauro Pinzani Il Sindaco di San Casciano in Val di Pesa, Massimiliano Pescini Il Sindaco di San Godenzo, Alessandro Manni Il Sindaco di Scandicci, Sandro Fallani Il Sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti Il Sindaco di Sesto Fiorentino, Sara Biagiotti Il Sindaco di Signa, Alberto Cristianini Il Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa, David Baroncelli Il Sindaco di Vaglia, Leonardo Borchi Il Sindaco di Vicchio, Roberto Izzo Il Sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia Alla presenza del Sottosegretario di Stato Domenico Manzione Allegato 1 INFORMAZIONI/DATI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI E SUBAFFIDAMENTI Nel caso in cui la Stazione appaltante debba acquisire le informazioni antimafia, ai sensi dell art. 90 del D.Lgs. 159/2011, da una Prefettura diversa da quella di Firenze, dovrà specificare che la richiesta viene presentata in virtù di quanto previsto dal Protocollo. La trasmissione delle informazioni relative agli affidamenti e ai subaffidamenti saranno contenute in due tabelle raggruppate in una scheda, ad ogni singola società è assegnata una scheda. Le tre tabelle contengono, in campi diversi, tutti i dati relativi alle "società" (l Tabella), ai nominativi delle persone fisiche individuate dall art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con le relative dichiarazioni dei familiari conviventi di maggiore età, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato; 8
inoltre allo scopo di disporre di una situazione storica delle imprese, la tabella "cariche sociali e loro conviventi", contiene una sottotabella denominata "ex cariche sociali e loro conviventi" nella quale vengono trasferite tutte le persone fisiche che hanno ricoperto nelle società nei due anni precedenti una delle cariche indicate dall art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (2 Tabella): 1 Tabella - Società - ragione sociale - oggetto sociale - capitale sociale - data di costituzione - sede sociale - ulteriori sedi - composizione societaria 2 Tabella - Cariche sociali e loro conviventi/ Ex cariche sociali e loro conviventi - cognome - nome - sesso - data di nascita - codice fiscale - qualifica - luogo di nascita 9