REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE



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COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 25/10/2012 Testo coordinato aggiornato a Del. C.C. n. 22 del 02/05/2013 1

Art. 1 Finalità L Amministrazione comunale, con il presente Regolamento intende migliorare lo standard estetico e conservativo delle aree verdi pubbliche, favorendo lo sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde urbano, inteso come bene paesaggistico e come elemento di miglioramento della qualità di vita dei cittadini, incentivando nello stesso tempo la collaborazione e la partecipazione della cittadinanza alla manutenzione, gestione e cura degli spazi verdi pubblici. Art. 2 Oggetto e disciplina Oggetto del presente Regolamento è l affidamento in adozione di aree verdi comunali di proprietà o in uso, al fine di favorire la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi e creare i presupposti per lo sviluppo di una coscienza collettiva sul tema della tutela dell ambiente urbano in generale. L affidamento in adozione delle aree verdi verrà attuata con la sottoscrizione di un apposita Convenzione, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a gestire e curare la manutenzione dell area verde adottata. L area verde, oggetto di adozione, mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche vigenti. Art. 3 - Interventi ammessi Gli interventi, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e/o associazioni, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione degli spazi verdi pubblici. Le attività che possono essere realizzate sono le seguenti: a) Manutenzione e gestione ordinaria dell area verde adottata: taglio dell erba ed eliminazione della vegetazione infestante, potatura delle siepi ed arbusti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, eliminazione delle piante dissecate, annaffiatura e quant altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell area verde adottata. b) Piantumazione di essenze arboree esclusivamente appartenenti alla macchia mediterranea e in ogni caso, previo accordo con l Ufficio comunale preposto. c) Esecuzione di laboratori di botanica e giardinaggio. d) Educazione ambientale finalizzata al corretto uso del verde. Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione saranno contenute nella Convenzione. Art. 4 - Attività escluse Sono escluse le attività di piantumazione di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche. Lo svolgimento di qualsiasi azione che necessiti di specifica autorizzazione da parte dell Amministrazione comunale in base alla normativa vigente, deve seguire gli ordinari iter amministrativi previsti. 2

Art. 5 Pulizia I soggetti assegnatari del verde pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio assegnato, compresa la pulizia dagli scarti di manutenzione dello spazio verde adottato e provvedere al loro conferimento presso il punto di raccolta ubicato in Loc. Valdigalera. Art. 6 Soggetti ammessi Possono accedere all affidamento in adozione delle aree verdi pubbliche i seguenti soggetti: a) Privati cittadini; b) Organizzazioni di volontariato; c) Associazioni e/o circoli, anche se non riconosciuti formalmente (comitati, condomini); d) Istituti scolastici o singole classi; e) Imprese e/o attività economiche/commerciali in genere; f) Istituzioni ed enti pubblici. Art. 7 Sponsorizzazioni I soggetti collettivi che risulteranno assegnatari di un area verde pubblica, potranno inserire cartelli pubblicitari, al fine di legare la propria immagine ad un iniziativa che, oltre a recare vantaggi alla collettività, è di grande efficacia in termini di comunicazione per accrescere l attenzione della medesima verso la salvaguardia del territorio comunale. La predetta cartellonistica dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti organi comunali in conformità al vigente regolamento comunale in materia di pubbliche affissioni. Art. 8 Obblighi e responsabilità Le aree verdi dovranno essere conservate, a cura del soggetto affidatario gratuitamente, nelle migliori condizioni di manutenzione, evitando di arrecare danni alle alberature e alle strutture esistenti e, con la massima diligenza, operare per il miglioramento del verde e per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica. Le opere di manutenzione delle aree verdi dovranno consistere nella sistemazione delle stesse come specificato nell art. 3 del presente Regolamento, operando con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al D. Lgs. 626/1994 e s.m.i. L affidatario assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall esecuzione irregolare della Convenzione. L affidatario deve consentire l effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura dell Amministrazione comunale e in generale l esecuzione di lavori di carattere o interesse pubblico. E vietata la cessione, anche parziale, della Convenzione. Ogni variazione e/o innovazione, che non sia stata contemplata nella Convenzione, deve essere preventivamente autorizzata dall Ufficio comunale preposto. E vietato l uso di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE n 834/2007. 3

Tutte le essenze arboree e floricole piantumate a cura dell affidatario, sullo spazio verde pubblico concessionato, si intendono acquisite al patrimonio comunale. Art. 9 Divieti Nelle aree verdi pubbliche oggetto di adozione, sono vietati tutti i comportamenti elencati nell art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana. Art. 10 Manutenzione straordinaria I progetti di manutenzione straordinaria, diversi da quelli previsti nell art. 3 del presente Regolamento, che interessano le aree verdi pubbliche oggetto di adozione, devono essere preventivamente approvati dal Ufficio comunale competente. E vietato qualsiasi intervento edificatorio all interno dell area verde pubblica oggetto di adozione. Art. 11 - Richiesta di adozione La richiesta di adozione deve essere indirizzata all Ufficio comunale competente utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento, compilato correttamente in tutte le sue parti. Nella richiesta dovranno essere obbligatoriamente indicati: Generalità del referente; Planimetria con l indicazione catastale e superficie dell area verde pubblica, che si intende adottare, e se la superficie interessata non dovesse corrispondere alla totalità del mappale, nella planimetria si dovrà indicare la superficie grafica e numerica da adottare; Tipologia di intervento (manutenzione ordinaria o straordinaria). La proposta di adozione deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell intervento e precisamente: a) Se gli interventi sull area prevedono la sola manutenzione ordinaria è necessario allegare un rilievo fotografico dell area oggetto dell intervento; b) Se gli interventi sull area prevedono la manutenzione straordinaria e quindi la riconversione del terreno, è necessario descrivere dettagliatamente l intervento previsto che dovrà essere pienamente compatibile con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell area. Art. 12 Criteri di assegnazione Le richieste di adozione, verranno esaminate e valutate dall Ufficio comunale competente, il quale predispone la Convenzione per la successiva sottoscrizione con il soggetto interessato, tenendo conto dei seguenti criteri: a) Numero di protocollo assegnato alla singola richiesta; b) Completezza della documentazione; 4

c) Qualità del progetto valutato discrezionalmente dall Amministrazione comunale; d) Rispondenza alle finalità perseguite dal presente Regolamento. Art. 13 Durata della Convenzione La Convenzione ha durata quinquennale, rinnovabile. L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per contingibili necessità di interesse pubblico adeguatamente motivate, o per sopravvenute variazioni degli strumenti urbanistici. In tal caso il Comune dovrà dare, salvo i casi di urgenza, un preavviso di trenta giorni. L affidatario può recedere dalla Convenzione dando preavviso scritto all Ufficio comunale competente con anticipo di trenta giorni. La Convenzione si intende risolta di diritto, per fatto e colpa dell affidatario, nei seguenti casi: a) quando l area non venga mantenuta e curata secondo quanto previsto nel presente Regolamento; b) quando venga inibito, o comunque ostacolato in qualsiasi modo, l uso dell area da parte del pubblico. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al patrimonio dell Ente, quest ultimo potrà chiedere il risarcimento nelle forme di legge. Art. 14 - Controlli L Amministrazione comunale, per il tramite del Corpo di Polizia Locale, si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto di affidamento, al fine di accertare l osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero gestione non conforme a quanto contenuto nella Convenzione, l Amministrazione comunale potrà disporre la revoca dell assegnazione a suo insindacabile giudizio. Ove nel corso dei controlli si dovessero accertare danni, l assegnatario dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi e alla sostituzione delle piante o strutture danneggiate. Per quanto non precisato nel presente Regolamento saranno applicate le norme di legge e dei Regolamenti comunali vigenti, con particolare riferimento al Regolamento di Polizia Urbana. 5