COMUNE DI GISSI Provincia di Chieti REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA PER I NUCLEI FAMILIARI E LE PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 MARZO 2016
NORME INTRODUTTIVE 1. Il presente regolamento è applicato per l'accesso ai sussidi assistenziali, destinati a determinate situazioni di disagio e non alla generalità delle persone. 2. Nell'ambito della valutazione all'accesso ai sussidi economici a singole persone e a nuclei familiari disagiati, l'i.s.e.e. si affianca alla Valutazione Sociale, come indicatore della situazione economica del/la richiedente. 3. Il sostegno economico deve essere considerato: a) uno strumento eccezionale da utilizzarsi qualora altre forme di intervento e di sostegno, presenti sul territorio, non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno; b) uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un progetto complessivo di attivazione e responsabilizzazione concordato con l'utente, in cui la persona e/o il nucleo familiare sono sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia ed integrazione sociale. 4. Il sussidio economico ove opportuno, può essere integrato o sostituito con progetti alla persona (borse lavoro) di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.
ART.1 TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 1. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, sussidi economici, possono avere carattere: Ordinario; Straordinario; Progetti alla persona (Borse lavoro). ART.2 ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA 1. E' una erogazione economica di natura sussidiaria temporanea, corrisposta in maniera non continuativa nel corso dell'anno, ad integrazione del minimo vitale, anche con riferimento ad un progetto individualizzato da parte del Servizio Sociale, previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti. 2. Possono usufruire del sussidio economico non continuativo le persone sole con un indicatore I.S.E.E. pari o inferiori ad 7.746,00, ovvero a nuclei familiari con un indicatore I.S.E.E. pari o inferiore ad 15.493,00, che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) Anziani/e ultra sessantacinquenni con un reddito familiare inferiore al minimo vitale secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente regolamento; b) Persone con invalidità riconosciuta al 74% o percettori di pensione di invalidità, con reddito inferiore al minimo vitale; c) Persone sole o nuclei monoparentali anche con figli minori a carico, in assenza di rete familiare di sostegno; d) Persone che non posseggono altro patrimonio immobiliare, oltre quello dell'abitazione principale (purché comprese nelle categorie catastali da Al a A6), sul territorio comunale e nazionale; e) Segnalazione da parte del Servizio Sociale di situazione di evidente disagio della persona e/o del suo nucleo familiare; f) Persone con situazioni di vita marginali o a rischio di marginalità; Persone che versano in grave difficoltà di salute (costi indiretti da sostenere collegati alla patologia di base), che si trovano a far fronte a improvvise problematiche familiari o che si trovano in grave difficoltà economica.
ART. 3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SUSSIDIO ECONOMICO ORDINARIO Per poter accedere al sussidio economico ordinario occorrono i requisiti di seguito indicati: 1. Residenza: a) Cittadini /e italiani/e o comunitari/e residenti nel Comune di Gissi da almeno tre anni continuativi; b) Extracomunitari/e ed apolidi, iscritti all'anagrafe comunale da almeno cinque anni continuativi ed in possesso del permesso di soggiorno valido almeno fino al mese di dicembre dell'anno per cui viene richiesto il sussidio; 2. Appartenenza ad una delle categorie previste nell'art. 2 comma 2; 3. Non beneficiare di altri contributi statali, regionali e comunali; 4. Non aver intentato azioni giudiziarie nei confronti del comune di Gissi (per contenziosi in materia civile, amministrativa e tributaria) conclusesi con il rigetto della domanda negli ultimi tre anni. ART.4 CONSISTENZA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI ORDINARI 1. Il sussidio economico può essere erogato per la durata massima di mesi tre non rinnovabile nell'anno in corso, previa verifica delle condizioni socio-economiche ed ambientali dei richiedenti ricavabili esclusivamente dal modello I.S.E.E., dalla relazione dell'assistente Sociale competente e da quanto dichiarato nella domanda.
2. Il sussidio viene erogato mensilmente, ad integrazione del reddito "minimo vitale", secondo i seguenti criteri: CRITERI ANAGRAFICI INDICATORE ISEE CRITERI PATRIMONIALI CRITERI SUL DISAGIO PERSONALE* CRITERI SU CARICHI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI INDICATORI Tra i 18 e i 40 anni Tra i 41 e i 50 anni Tra i 51 e 60 anni Da 0,00 a 3.873,00 Da 3.873,01 a 7.746,00 Da 7.746,01 a 11.619,00 Da 11.619,01 a 15.493,00 Vivere in un abitazione di proprietà, un abitazione popolare o in un abitazione dei propri familiari Vivere momentaneamente in un abitazione di altre persone Vivere in strutture di accoglienza temporanea Vivere in un abitazione in locazione Essere seguito per problematiche diverse dai servizi sociali del Comune Essere separato/a, divorziato/a, ragazza madre Avere un invalidità con percentuale che non consente di avere diritto a indennità Con un figlio minore Con più figli minori Donne nubili/vedove uomini vedovi con un figlio minore Donne nubili/vedove uomini vedovi con più figli minori Donne nubili/vedove uomini vedovi con un figlio minore disabile e/o con disabile adulto a carico Con figli minori di cui uno minore disabile Con più figli minori e con persone anziane di cui un minore disabile PUNTEGGIO ASSEGNATO Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 3 Punti 2 Punti 1 Punti 0 Punti 0 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 3 Punti 2 Punti 1 Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 Punti 6 Punti 7 * nel caso di concomitanza di più elementi caratterizzanti il disagio, si considera quello con punteggio maggiore
3. Per ogni punto attribuito viene corrisposta la somma di 15,00 fino ad un massimo di n. 20 punti, equivalenti alla somma di 300,00 mensili; 4. Punteggio negativo. Nel calcolo dell'attribuzione del punteggio, viene decurtato un punto per ogni persona maggiorenne presente nel nucleo familiare, oltre i genitori. In assenza di genitori, si prendono in considerazione i due componenti più anziani del nucleo familiare. 5. La Giunta Comunale, sulla base della relazione dell'assistente Sociale competente e tenuto conto delle condizioni socio-economiche ed ambientali dei richiedenti, può attribuire un punteggio ulteriore o inferiore a quello calcolato precedentemente; ART.5 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 1. E' una erogazione di natura economica straordinaria corrisposta, previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti, ai cittadini e cittadine che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni di particolare gravità o necessità, senza adeguate risorse economiche. 2. Il contributo straordinario non è compatibile con il sussidio ordinario e non può essere erogato più di una volta all'anno. 3. Il contributo straordinario non può essere di entità superiore all'importo massimo fissato annualmente per i sussidi ordinari. ART.6 REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA Per poter accedere all'assistenza di natura economica straordinaria occorrono i requisiti appresso indicati: 1. Residenza: a) Cittadini /e italiani/e o comunitari/e residenti nel Comune di Gissi da almeno tre anni continuativi; b) Extracomunitari/e ed apolidi, iscritti nell'anagrafe comunale da almeno cinque anni continuativi ed in possesso del permesso di soggiorno valido almeno fino al mese di dicembre dell'anno per cui viene richiesto il sussidio;
2. Versare in condizione di disagio temporaneo, e per circostanze eccezionali, derivato da situazioni di particolare gravità o necessità economica relazionata dal Servizio Sociale, sostenuta da relativa documentazione. ART.7 DOCUMENTI RICHIESTI 1. La concessione dei contributi ordinari, straordinari e progetto alla persona (Borsa lavoro) è subordinata alla presentazione di specifica domanda, su modulo predisposto dall'ente, sottoscritta dal/la richiedente e corredata di: Fotocopia del documento di riconoscimento; Fotocopia del codice fiscale; Dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.); Fotocopia del permesso di soggiorno valido almeno fino al mese di dicembre dell'anno per cui viene richiesto il sussidio (solo per i cittadini extracomunitari). 2. La domanda deve contenere le generalità complete del/la richiedente, il domicilio, il tipo di sostegno richiesto (ordinario, straordinario); L'indicazione di eventuali condanne penali in capo al richiedente e/o ai componenti del proprio nucleo familiare; L'indicazione del numero degli autoveicoli, cicli e motocicli di proprietà del richiedente e/o dei componenti del proprio nucleo familiare; L'indicazione dei beni patrimoniali immobiliari con la loro categoria catastale di proprietà del richiedente e/o componenti del loro nucleo familiare. 3. Coloro i quali, inoltrano richiesta di sussidio economico, adducono, tra le motivazioni, di non percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento, devono allegare alla domanda copia dei documenti comprovanti l'inadempienza del coniuge, verbale di pignoramento negativo o altri documenti comprovanti l'avvenuto vano esperimento di una procedura esecutiva tesa ad ottenere coattivamente l'esecuzione di quanto previsto per l'assegno di mantenimento (o alimentare) nel provvedimento di omologa della separazione consensuale, ovvero delle sentenza di separazione o di divorzio.
ART.8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. La domanda per il sussidio ordinario deve essere sottoscritta dal capofamiglia (intestatario di scheda anagrafica) e deve essere presentata dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno. 2. Per la domanda di sussidio straordinario è necessario comprovare i motivi che sono a fondamento della richiesta stessa; richiesta che comunque deve scaturire da una situazione di emergenza e/o straordinarietà. 3. La domanda per il progetto alla persona (Borsa lavoro) deve essere presentata dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno e deve contenere le generalità complete del/la richiedente ART.9 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI 1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di solito della quale la persona o il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. 2. Il "nucleo familiare" considerato è quello definito nel D.Lgs. 109/98 e s.m. l'art. 2 commi 1-2-3- e meglio specificato nel Dpcm 221/99, così come modificato dal Dpcm 242/01 (insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti e dei soggetti considerati a carico ai fini IRPEF); 3. L'esistenza di "parenti obbligati" agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'amministrazione Comunale. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. Il Servizio Sociale deve informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge; 4. Al fine di ottenere la direzione dell'affitto dal valore I.S.E.E. è necessario riportare gli estremi di registrazione del contratto. ART. 10 CONTROLLI, ESCLUSIONI E RECUPERI 1. Sulle autocertificazioni presentate a corredo delle richieste di interventi economici di cui al presente regolamento e sulla corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione di fatto, l'ente, procede al controllo con l'ausilio degli organi competenti; L'Amministrazione Comunale attiverà altresì convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la direzione della Agenzia delle Entrate e l'intervento della Guardia di Finanza per
l'effettuazione dei controlli. L'Amministrazione Comunale può chiedere idonea documentazione atta a documentare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità. 2. Qualora al momento della richiesta dell'intervento, o nel corso dell'anno di fruizione del beneficio, si sia determinata una nuova fonte di reddito familiare, tale da modificare il valore I.S.E.E., la persona assistita è tenuta a dichiararla immediatamente, pena la revoca del contributo e la restituzione di tutti gli importi erogati; 3. Viene immediatamente interrotta l'erogazione del contributo nei seguenti casi: False dichiarazioni; Redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati. Nei suddetti casi viene attivata una procedura di recupero di quanto erogato, in base alle leggi vigenti e inoltrata segnalazione del caso al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Amministrativo. 4. Le persone a cui vengono accertate dichiarazioni mendaci, sul reddito o sulla situazione socio-ambientale, non possono più inoltrare richiesta di sussidio per i cinque anni successivi. ART. 11 SUSSIDI E RISORSE DI BILANCIO 1. L'erogazione di sussidi avviene esclusivamente in base a quanto stanziato dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dal Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio Comunale. ART.12 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari precedentemente approvate. 2. Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività della delibera di approvazione.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore esperite le formalità di pubblicazione all'albo Pretorio e troverà applicazione a partire dalle richieste di sussidio pervenute per l'anno 2016.