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F AUL k 'A' -% 14 0 99 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: li LUG. 2016 Oggetto R.G.N. 10229/2013 cron.)q 0-99 Rep. Dott. VITTORIO NOBILE Dott. PIETRO VENUTI Dott. GIUSEPPE BRONZINI Dott. FEDERICO DE GREGORIO Dott. MATILDE LORITO - Presidente - Ud. 21/04/2016 - Rel. Consigliere - PU - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10229-2013 proposto da: CORRADO ANNA C.F. CRRNNA65P54C259D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio dell'avvocato MONALDO MANCINI, rappresentata e difesa dagli avvocati RITA SALZANO, FILIPPO CARINCI, giusta delega in atti; 2016 - ricorrente - 1647 contro FALLIMENTO IPERALVI S.R.L. P.I. 03657210658, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

48 presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA SCIPIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPINA PARRILLI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 01/03/2013 R.G.N. 4170/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'avvocato CARINCI FILIPPO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

R.G. n. 10229/13 Ud. 21 apr. 2016 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 9 febbraio 2012 Anna Corrado depositava istanza di ammissione al passivo del fallimento della s.r.l. IPERALVI per crediti di lavoro. Il giudice delegato rigettava la domanda per tardività. Avverso tale provvedimento la lavoratrice proponeva opposizione davanti al Tribunale di Salerno, il quale, con sentenza 20 febbraio - 1 marzo 2013, confermava il provvedimento di rigetto. Rilevava il Tribunale che la domanda di insinuazione al passivo era stata depositata a seguito dell'udienza di verifica del 12 ottobre 2010, stabilito) nella sentenza dichiarativa di fallimento, in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive esaminate in quell'udienza ed erano state fissate successive udienze per l'esame delle altre domande; che la novellata normativa fallimentare era ispirata al principio di accelerazione dei tempi necessari per la chiusura della procedura; che il termine di dodici mesi di cui all'art. 101 legge fall. per il deposito delle domande tardive, come quella in esame, decorreva dalla prima udienza di verifica, in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo con riguardo a tutte le domande esaminate in quell'udienza, mentre "in ipotesi di esecutività dello stato passivo all'ultima udienza di verifica, i tempi di definizione della procedura fallimentare sarebbero sicuramente compromessi dalla necessità di definizione, ad opera del medesimo ufficio fallimentare, di una mole di impugnazioni concentrata ed allungata nel tempo, con ogni conseguenza pregiudizievole sui principi fondanti la riforma degli istituti fallimentari"; che l'opposizione era quindi inammissibile, essendo stata la domanda di ammissione al passivo depositata dopo il suddetto termine di dodici mesi.

2 Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la lavoratrice sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 93, comma 1, 96, commi 3 e 4, R.D. n. 267 del 1942, deduce che lo stato passivo, secondo il disposto dell'anzidetto quarto comma, è reso esecutivo dal giudice delegato con decreto depositato in cancelleria "terminato l'esame di tutte le domande", e cioè, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 96, di tutte le domande tempestive, ossia depositate almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Ne consegue che prima dell'esame di tutte tali domande non è consentito dichiarare l'esecutività dello stato passivo. Nella specie, invece, il giudice delegato ha esaminato le domande in una pluralità di udienze ed ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo al termine di ogni udienza di verifica, fino all'ultima udienza del 11 gennaio 2012 in cui ha emesso l'ultimo decreto di esecutività dello stato passivo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 101, comma 1, legge fallimentare, rileva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il termine di dodici mesi entro il quale è possibile presentare istanza tardiva decorra dalla prima udienza di verifica, nella quale il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo relativo alle domande esaminate in quell'udienza. Ed infatti, a norma dell'art. 101 cit., sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuto dopo l'esame di "tutte le domande", deposito dal quale decorre il termine in questione. 3. Solleva la ricorrente questione di legittimità costituzionale dell'art. 101 legge fall., in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui non impone al giudice "l'obbligo di prorogare il termine a diciotto mesi in casi di particolare complessità della procedura ovvero nella

3 parte in cui non consente al Tribunale tale valutazione anche durante lo svolgimento della procedura di verifica dello stato passivo". 4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, è fondato. Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla curatela, per non essere stato in esso indicato l'importo di cui è stata chiesta l'ammissione al passivo. Trattasi infatti di circostanza irrilevante, vertendo il presente giudizio sulla ammissibilità della domanda di ammissione al passivo proposta dal lavoratore. Parimenti infondata è l'eccezione con la quale la curatela ha dedotto la mancanza di specificità dei motivi del ricorso, atteso che questo contiene sia la chiara esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, che l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate. Ciò posto, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 101 legge fallimentare, sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Il Tribunale ha ritenuto che l'anzidetto termine di dodici mesi decorra dalla prima udienza di verifica, nella quale il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo relativamente alle domande esaminate in quell'udienza. Ciò in quanto, altrimenti, i tempi di definizione della procedura fallimentare sarebbero "compromessi dalla necessità di definizione, ad opera del medesimo ufficio fallimentare, di una mole di impugnazioni concentrata ed allungata nel tempo, con ogni conseguenza pregiudizievole sui richiamati principi fondanti la riforma degli istituti fallimentari". L'assunto non può essere condiviso, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 96 della legge fallimentare che, dopo aver stabilito, al comma quarto, che le operazioni di formazione ed esecutività dello stato passivo, ove non possano esaurirsi in una sola udienza, possono essere rinviate a non più di otto giorni, prevede, al quinto comma, che "terminato l'esame di tutte le domande" il giudice

4 delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. La formazione dello stato passivo e il decreto di esecutività dello stesso presuppongono quindi che sia stato completato l'esame di tutte le domande, restando escluso che, in relazione alle domande man mano esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettanti decreti di esecutività, unico essendo il provvedimento contro il quale sono ammesse le impugnazioni di cui all'art. 98 legge fall.. In altri termini, la procedura di accertamento del passivo destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il decreto di esecutività emesso dopo l'esame di tutte le domande e la formazione dello stesso passivo, decreto a seguito del quale il curatore, a norma dell'art. 97 legge fall., comunica immediatamente "a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda". Le esigenze, dedotte dal Tribunale, "di accelerazione dei tempi necessari per la chiusura delle procedure" non possono invero porsi in contrasto con il quadro normativo sopra delineato, che, viceversa, nella interpretazione qui accolta, appare coerente, regolando il procedimento in modo unitario e facendo decorrere il termine per l'opposizione per tutti i creditori dalla data del deposito del suddetto decreto. 5. Il ricorso, assorbita ogni altra questione, deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo. Il giudice del riesame, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M.

5 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Salerno, Sezione fallimentare, in diversa composizione. Così deciso in Roma in data 21 aprile 2016. IL PRESIDENTE 4 IL CONSIGLIERE ESTENSORE Il Funzionario Dott. Deposita oggi, 'l "I, e le (1.2 z 1 1 LUG. 2016