La fiscalità delle Onlus - 3. Iscrizione all'anagrafe unica

Documenti analoghi
Art. 1. ( Anagrafe unica delle ONLUS)

Articolo pubblicato su FiscoOggi (

L ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS E L ATTIVITA DI CONTROLLO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Servizio di documentazione tributaria

La ONLUS per gli Avvocati ex D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 Roma 27 maggio 2016

Le Onlus: requisiti, attività e vincoli (1)

Dott. Gianni Mario Colombo 1

Servizio di documentazione tributaria

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le Onlus: requisiti, attività e vincoli (3)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RISOLUZIONE N.112/E QUESITO

Come strutturare la costituzione di una Onlus per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali

COMUNE DI OZZANO DELL EMILIA Provincia di Bologna

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Servizio di documentazione tributaria

Gazzetta Ufficiale n. 190 del

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo pubblicato su FiscoOggi (

Società di comodo: il trattamento delle istanze di disapplicazione (2)

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. (2) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON

Atto notificato a familiare? Serve la raccomandata informativa

a cura di novembre 2010 DECRETO 388/2001 DECRETO 177/2010

Quando è possibile risolvere le liti pendenti in materia di tasse automobilistiche

INQUADRAMENTO CIVILISTICO E FISCALE DI UNA ONLUS CASO PRATICO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER IL COMUNE DI FIESOLE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2014, n. 090/Pres.

Forum sugli Enti non Profit: le novità 2015 e le risposte degli esperti ONLUS

Parte Quarta. Documenti

COMUNE DI OULX REGOLAMENTO SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI OULX. Approvato dal C.C. con deliberazione n. 5 del

Comune di VILLAVERLA. Regolamento delle ENTRATE COMUNALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Provincia di Treviso. Regolamento per l applicazione del diritto di interpello

Agenzia delle Entrate. Risoluzione 5 luglio 2007, n.152/e

Circolare del 11/05/2007 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai

Agenzia delle Entrate

Il modello per la definizione delle liti pendenti

Circolare n. 160 del 22 Novembre 2017

Regolamento Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. La Giunta regionale ha deliberato

REGOLAMENTO Per l esercizio del diritto Di interpello ( art.11 Legge 212/2000)

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Circolare n. 155 del 8 Novembre 2018

Dentro la Notizia. 19 Ottobre 2012

Risoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Art. 10 D.Lgs. n modificato dal Decreto Anticrisi

Le organizzazioni di volontariato

In scadenza a fine novembre l invio delle liquidazioni periodiche IVA per il terzo trimestre 2017

Riconoscimento scuole. A lezione dalle Entrate

Circolare N. 89 del 20 Giugno 2017

COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N Codice Fiscale:

R E G O L A M E N T O S U L D I R I T T O D I I N T E R P E L L O

Credito d imposta e nuovi investimenti ex L. 388/2000

Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Dai presupposti all'erogazione (2)

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al:

ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

La motivazione della cartella esattoriale

Diniego di autotutela sugli atti di valore fino a 20mila euro

La nuova disciplina introdotta dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120: variazioni e rinnovo dell iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali

RISOLUZIONE N. 370/E

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

OGGETTO: Interpello /2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. CERASI PAOLO Codice Fiscale CRSPLA64A23H501Y Istanza presentata il 10/05/2007

COMUNE DI SIENA DIREZIONE RISORSE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Tassa sui servizi indivisibili REGOLAMENTO TASI. Regolamento del Comune di Riccione

In scadenza a fine novembre l invio delle liquidazioni periodiche IVA per il terzo trimestre 2017

CIRCOLARE N. 13/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma, 4 maggio 2012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RISOLUZIONE N. 93/E. OGGETTO: Chiusura delle partite IVA inattive Chiarimenti richiesti

Risoluzione di un contratto: adempimenti e costi

CIRCOLARE N.10/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma, 20 marzo 2012

Scade il 30 settembre il termine per sanare eventuali omissioni per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille

Sanzioni sul lavoro sommerso Le liti tornano al giudice ordinario

IL MANCATO RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CEDUTA ENTRO 5 ANNI DALL ACQUISTO

Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (1)

Comune di Vibonati. REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Art. 63, comma 1, lettera b) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

STUDIO MORSELLI PASQUALI S. R. L.

Ministero dell'economia e delle Finanze

OGGETTO: Presentazione del modello EAS (variazione dati)

COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ COMUNALE

SOPPRESSIONE DELLA RENDITA SIMILARE

OGGETTO: Istanza d interpello articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 cessione di beni di Unione di comuni in favore di società.

COMUNE DI VICOPISANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2008

COMUNE DI GROTTAMMARE

Transcript:

Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti La fiscalità delle Onlus - 3. Iscrizione all'anagrafe unica 22 Agosto 2016 L'adempimento è condizione necessaria per acquisire la qualifica e per conseguire il diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 460/1997 L'articolo 11 del Dlgs 460/1997 prevede che gli enti che intraprendono l'esercizio delle attività indicate dall'articolo 10 e che, quindi, intendono acquisire la qualifica di Onlus, devono iscriversi nell'apposita Anagrafe unica istituita presso l'amministrazione finanziaria. Tale adempimento costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Dlgs 460/1997. Ai sensi dell'articolo 1 del Dm 18 luglio 2003, n. 266, l'iscrizione avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione. Alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con Dm 19 gennaio 1998, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della Onlus e sottoscritta secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del Dpr 445/2000, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997. In luogo della dichiarazione sostitutiva, può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo. Il modello di dichiarazione sostitutiva è stato approvato con provvedimento 29 dicembre 2003 dell'agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data: 1 di 5

dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico dell'autenticazione o della registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Alle organizzazioni che effettuano la comunicazione oltre il termine predetto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva, è spedito tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnato in duplice copia alla direzione regionale competente. Il medesimo modello di comunicazione deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti, entro 30 giorni dalle avvenute variazioni. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione le Onlus di diritto (cfr circolari ministeriali 127/1998 e 22/1999, e circolare 14/2003). Ai sensi dell'articolo 3 del Dm 266/2003, ricevuta la comunicazione, la competente direzione regionale delle Entrate, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, procede all'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus, previa verifica della: regolarità della compilazione del modello di comunicazione sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del Dlgs 460/1997 presenza della dichiarazione sostitutiva ovvero della copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente. All'esito del controllo, la direzione regionale: iscrive il soggetto interessato nell'anagrafe unica delle Onlus e gliene dà notizia ovvero, comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi del diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione. La direzione regionale, nell'esercizio della sua attività di verifica, può invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro 30 giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede alla comunicazione dell'iscrizione o del diniego nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di 30 giorni. 2 di 5

Qualora la Direzione regionale non provveda, nei termini stabiliti, all'invio delle comunicazioni di iscrizione ovvero di diniego, opera il meccanismo del silenzio-assenso e l'ente interessato, pertanto, si intende iscritto all'anagrafe (articolo 3, comma 4, Dm 266/2003). Per effetto dell'iscrizione, l'ente interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al Dlgs 460/1997; l'iscrizione, quindi, ha effetto costitutivo del diritto a beneficiare del regime tributario di favore previsto dal citato decreto. Se, dopo l'iscrizione, la Direzione regionale delle entrate accerta la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997, la stessa provvede alla cancellazione dall'anagrafe con provvedimento motivato, dandone tempestiva comunicazione: all'ente interessato all'ufficio delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente ovvero, nell'ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l'ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal Dlgs 460/1997. La comunicazione agli uffici competenti si rende necessaria per l'effettuazione dei controlli e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del Dlgs 460/1997, nonché di quelle previste dalle singole leggi d'imposta. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria che, nell'ambito della propria attività istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997, provvedono a darne tempestiva comunicazione alla direzione regionale delle Entrate, al fine della valutazione sulla necessità o meno di procedere alla cancellazione dall'anagrafe. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la Onlus perde il diritto a usufruire dei benefici fiscali. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la Onlus decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno. 3 di 5

Con sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che "la controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle Onlus, di competenza dell'agenzia delle Entrate, deve ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.)". Sulla scia di tale orientamento, l'agenzia delle Entrate, nella risoluzione 16/2010 ha chiarito che " può definitivamente affermarsi che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i predetti provvedimenti, e che gli stessi sono riconducibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali". Ne consegue "il difetto di giurisdizione ogni qual volta il contribuente impugni i predetti provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo o ordinario". REGIME SANZIONATORIO Sanzioni ex articolo 28, Dlgs 460/1997 Destinatari: rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus Violazione fruizione dei benefici fiscali previsti dal Dlgs 460/1997 in mancanza dei requisiti richiesti svolgimento di attività diverse da quelle espressamente consentite distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale Sanzione omesso invio delle comunicazioni previste da 103 a 1033 dall'articolo 11, comma 1, Dlgs 460/1997 euro 4 di 5

Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal Dlgs 460/1997, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. Inoltre, l'articolo 27 del Dlgs 460/1997 prevede il divieto, per i soggetti diversi dalle Onlus, di usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno. L'articolo 28, comma 1, lettera c), Dlgs 460/1997, stabilisce che chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27 è punito con la sanzione amministrativa da 310 a 3099 euro. 3 - continua La prima puntata è stata pubblicata martedì 16 agosto La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 17 agosto di Gennaro Napolitano URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fiscalita-delle-onlus-3-iscrizione-allanagrafe-unica 5 di 5