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Transcript:

COMUNE DI NOLE Città Metropolitana di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 OGGETTO : TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARIP) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019. L anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. Sono presenti i Signori: Cognome e Nome Carica Presente BERTINO Luca Francesco Sindaco Sì BEVA GRAZIA Consigliere Sì ADAMO Antonio Vice Sindaco Sì TOGNI Federico Consigliere Sì ZAMBELLO Tiziana Consigliere Sì AIMO Marco Consigliere No EBACOLO Paolo Consigliere Sì CREMONA Elena Consigliere Sì MUSSURICI Maurizio Consigliere Sì PALMA Leonardo Consigliere Sì BAIMA Massimo Consigliere Sì PAUTRE' Andrea Consigliere No FONTANONE Glauco Consigliere No Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 3 Assiste l adunanza il Segretario Comunale la Signora BARBATO dott.ssa Susanna la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all ordine del giorno è integralmente riportato su CD n.1/2019 di registrazione della seduta CONSIGLIO COMUNALE Udita la relazione del Sindaco Presidente; Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; Richiamato l art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 che stabilisce che i Comuni devono approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani accompagnato da una relazione tecnica illustrativa del servizio medesimo; Richiamato l art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dl possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; Considerato che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; Richiamate: 1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 09.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI; 2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 31.03.2015 con la quale è stato modificato il Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI; 3. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa sui rifiuti in modalità puntuale TARIP; Visto l art. 4 del predetto Regolamento Determinazione della tariffa ed in particolare il: - comma 3: La tassa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. - comma 4: La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata tari ) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. - comma 5: La tassa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall autorità competente, a valere per l anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore. - comma 6: La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all approvazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell Appendice 3 del Protocollo d Intesa sull omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino. Richiamato quanto stabilito dall art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; Considerato che ai sensi dell art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l anno successivo; Visto il Decreto del Ministero dell Interno del 07.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 17.12.2018 con il quale è stato differito al 28.02.2019 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 ed il Decreto del Ministero dell Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 01/02/2019 con il quale il termine è stato prorogato al 31.03.2019; Dato atto che l articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge di Stabilità 2014 ) testualmente recita: 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.(omissis) ; Visto l art. 1, comma 691, della Legge 147/2013 e s.m.i., i Comuni possono, in deroga all art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta affidato alla data del 31 dicembre 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all art. 14 della Legge 214/2011; Visto il piano economico finanziario 2019 e relativa relazione di accompagnamento, contenenti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, divisi per singoli interventi, compresi gli investimenti, e ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione; Atteso che, sulla base dei dati contenuti nel Piano economico finanziario anno 2019 e relazione di accompagnamento, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), nel quale sono contenute le schede della ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile nonché tra utenza domestica e utenza non domestica, il Comune stabilirà la TARIP a copertura integrale dei costi del servizio; Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARIP per l anno 2019 quali risultano indicate nel tariffario che viene allegato al presente atto per farne parte integrante sotto la lettera B); Durante la discussione prendono la parola il Consigliere Baima e il Sindaco i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell archivio comunale; Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all ordine del giorno; Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine: - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: Presenti n. 10 - Votanti n. 10 Astenuti n. /; Voti favorevoli n.10 Voti contrari n. /;

Visto l esito della votazione, DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, il Piano finanziario tassa rifiuti (TARIP) anno 2019 e relazione di accompagnamento che sotto la lettera A) viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 2. di determinare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe della TARIP relative alla gestione dei rifiuti urbani per l anno 2019, quali risultano indicate nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B) per costituirne parte essenziale e sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati; 3. di stabilire per l anno 2019, in funzione dell introduzione della modalità puntuale e al fine di non generare prelievi tributari non perequativi, un limite massimo all applicazione a carico dei contribuenti della quota variabile della tariffa nel limite massimo quantificabile nel quadruplo degli svuotamenti minimi previsti; 4. di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori; 5. di confermare anche per l anno 2019, ai sensi dell art. 15 del regolamento comunale per l applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARIP), le agevolazioni tariffarie a favore degli utenti in condizioni di grave disagio economico, ai quali verrà applicata la riduzione del 50% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nel limite di 7.000,00 annui, con presentazione della richiesta di agevolazione entro il 30 settembre dell anno in corso; 6. di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente trovano copertura finanziaria all interno del bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell esercizio al quale si riferisce l iscrizione stessa; 7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 8. di trasmettere copia della presente al gestore per la formalizzazione degli adempimenti richiesti. Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. i. Esce dall aula il Consigliere EBACOLO, pertanto sono presenti n. 9 Consiglieri.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 26/02/2019 viene sottoscritto IL PRESIDENTE Firmato digitalmente BERTINO Luca Francesco IL SEGRETARIO COMUNALE Firmato digitalmente BARBATO dott.ssa Susanna