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Transcript:

COMUNE DI SILVI (Provincia di Teramo) Approvato con delibera di Consiglio n. 50 del 20/06/2019 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO 1

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 3 Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata 3 Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata 3 Articolo 4 Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata 4 Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 4 Articolo 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 5 Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.. 5 Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso 5 Articolo 9 - Esclusione dalla definizione agevolata 5 Articolo 10 - Disposizioni finali. 6 2

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà prevista dall art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446 ed in attuazione dell art. 15 del D. L. 34/2019 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n 639. Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all articolo 1 non riscosse a seguito della notifica entro il 31/12/2017 delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n 639, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) Le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) Le spese relative alla riscossione attiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) Le spese relative alla notifica dell ingiunzione di pagamento; d) Le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n 689. Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Ai fini della definizione di cui all articolo 2, il debitore presenta al Comune, o al concessionario incaricato apposita istanza entro il 30/09/2019. 2. L istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell istanza, l eventuale richiesta di rateizzazione dell importo dovuto di cui all art. 4. Nell istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di tre rate consecutive di uguale importo, di cui l ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché l eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza, assumendo l impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. Articolo 4 Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Il Comune o il concessionario comunica l accoglimento o il rigetto dell istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l eventuale provvedimento di rigetto dell istanza di adesione. Qualora l istanza venga accolta, il Comune o il concessionario comunica entro il 31 ottobre 2019 ai debitori l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le 3

modalità di pagamento, nonché l importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: a) versamento unico: entro il 31/12/2019; b) versamento in due rate di pari importo: entro il 31/12/2019 e il 31/10/2020; c) versamento in tre rate di pari importo: entro il 31/12/2019, il 31/10/2020 e 30/09/2021 ; 2. Tranne per quanto previsto al comma successivo, le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga alla disciplina prevista dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Silvi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 30/04/2016 e valgono per importi di qualsiasi entità. 3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel Regolamento Generale delle Entrate (tasso legale maggiorato di tre punti percentuali). 4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell ingiunzione di pagamento. Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 1. L adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza al 31 maggio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare ai sensi dell art. 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 2. A seguito della presentazione dell istanza di cui all art. 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 maggio 2019. Articolo 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto. 4

Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore Sono compresi nella definizione agevolata di cui all art. 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell accordo o del piano del consumatore. Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui all art.3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somma oggetto di tale comunicazione. 2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Articolo 9 - Esclusione dalla definizione agevolata 1. Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dal comma 16 dell art. 3 del D.L. 34/2019, in particolare: Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Articolo 10 - Disposizioni finali Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.L. 34/2019 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019, oltre che le disposizioni di legge vigente, i regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e il Regolamento di Contabilità dell Ente. 5