Cauzione provvisoria presentata mediante polizza fideiussoria assicurativa che non riporta l autenticazione notarile della firma dell assicuratore, così come previsto a pena di esclusione dal punto 7 del disciplinare di gara: cosa fare? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Poiché la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo alla commissione di gara, cui compete l attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, nel caso di mancata allegazione di autentica notarile della firma del fideiussiore della cauzione provvisoria, l impresa va obbligatoriamente esclusa. Quindi, qualora il bando commini espressamente l esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, la commissione di gara è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione alle stesse, restando precluso all interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa stazione appaltante si è autovincolata al momento della pubblicazione del bando di gara_nel caso di specie, il disciplinare di gara, al punto 7, relativo al rilascio della cauzione provvisoria, prevede, peraltro in maniera inequivoca, che nel caso di produzione di fidejussione assicurativa la firma dell Assicuratore deve essere autenticata da Notaio ed al successivo punto 8, ultima parte, dispone espressamente che l incompletezza della documentazione richiesta è motivo di esclusione dalla gara. Alla luce del sopracitato disposto contenuto nella documentazione di gara, si ritiene che la Commissione di gara abbia ben operato nel disporre l esclusione della coop ricorrente.. Ne consegue che tale motivo di esclusione sia da considerarsi assorbente rispetto alle ulteriori censure, riportate in narrativa, contestate alla cooperativa partecipante alla gara in esame. A cura di Sonia Lazzini 1 di 6
Riportiamo qui di seguito il parere numero 222 del 28 ottobre 2008 emessa dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Parere n. 222 del 09.10.2008 PREC164/08/S Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dal Comune di Ottaviano (NA) Servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi sul territorio comunale, periodo 1 gennaio 2008-31 dicembre 2009 Importo: euro 295.650,00. S.A.: Comune di Ottaviano. Vista la relazione dell Ufficio del precontenzioso Il Consiglio Considerato in fatto In data 11 marzo 2008 è pervenuta all Autorità l istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Comune di Ottaviano rappresenta una questione insorta in sede di gara che ha portato all esclusione della Coop. ALFA PARK a r.l. In particolare, da quanto emerge dal verbale di gara, la commissione di gara ha 2 di 6
ritenuto di escludere la predetta società, ancorchè le irregolarità documentali possano risultare di natura formale sulla base delle seguenti motivazioni: - la cauzione provvisoria è stata presentata mediante polizza fideiussoria assicurativa che non riporta l autenticazione notarile della firma dell assicuratore, così come previsto a pena di esclusione dal punto 7 del disciplinare di gara; - le due referenze bancarie richieste non sono state presentate in busta chiusa, così come previsto dal punto 5 del disciplinare di gara; inoltre, uno dei due istituti bancari non ha indicato nella certificazione che la ditta è in possesso della capacità economica e finanziaria rapportata all importo dell appalto. A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall Autorità nell istruttoria procedimentale, la soc. coop. ALFA PARK a r.l. ha sostenuto, ai fini dell ammissibilità dell offerta presentata, che: - la mancata autenticazione notarile della polizza assicurativa non costituisce una irregolarità tale da non far assolvere alla stessa la funzione di garanzia nei confronti della stazione appaltante, tenendo conto, altresì, che essa rispetta tutti gli obblighi previsti dalla legge (art. 54 della L.R. Campania n. 3/2007); - la mancata indicazione del possesso della capacità economica e finanziaria, di cui all art. 41 del D.Lgs n. 163/2006, in una delle due referenze bancaria costituisce irregolarità di natura formale, avendo, in ogni caso, la cooperativa partecipante dimostrato tale capacità con la documentazione allegata all offerta e, in ogni caso, la stessa Banca che ha rilasciato la referenza ha espressamente dichiarato la solidità della cooperativa. Ritenuto in diritto Si rileva come questa Autorità si sia già espressa in precedenti occasioni (si vedano parere n. 172 del 05.06.2008 e n. 11 del 11.01.2008), sostenendo che la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo alla commissione di gara, cui compete l attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Quindi, qualora il bando commini espressamente l esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, la commissione di gara è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione alle stesse, restando precluso all interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa stazione appaltante si è autovincolata al momento della pubblicazione del bando di gara 3 di 6
Nel caso di specie, il disciplinare di gara, al punto 7, relativo al rilascio della cauzione provvisoria, prevede, peraltro in maniera inequivoca, che nel caso di produzione di fidejussione assicurativa la firma dell Assicuratore deve essere autenticata da Notaio ed al successivo punto 8, ultima parte, dispone espressamente che l incompletezza della documentazione richiesta è motivo di esclusione dalla gara. Alla luce del sopracitato disposto contenuto nella documentazione di gara, si ritiene che la Commissione di gara abbia ben operato nel disporre l esclusione della coop. ALFA PARK a r.l.. Ne consegue che tale motivo di esclusione sia da considerarsi assorbente rispetto alle ulteriori censure, riportate in narrativa, contestate alla cooperativa partecipante alla gara in esame. In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l esclusione dalla procedura di gara della coop. ALFA PARK a r.l. è conforme a quanto previsto, a pena di esclusione, dal punto 7 del disciplinare di gara. I Consiglieri Relatori 4 di 6
Il Presidente Piero Calandra 5 di 6
Luigi Giampaolino Alfredo Meocci Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 ottobre 2008 https://www.diritto.it/cauzione-provvisoria-presentata-mediante-polizza-fideiussoria-assicurativa-che-non-r iporta-l-autenticazione-notarile-della-firma-dell-assicuratore-cosi-come-previsto-a-pena-di-esclusione-dalpunto-7/ 6 di 6