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S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4166 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori SEMENZATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI e SARTO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1999 Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 4166 ONOREVOLI SENATORI. Con il presente disegno di legge intendiamo richiamare l attenzione sul problema delle mine antipersona. sulla ripresa delle normali attività quotidiane. Le mine sottraggono all utilizzo produttivo vaste aree di terreno ed altre risorse, impedendo la ricostruzione e lo sviluppo. Messa al bando delle mine antipersona Il Parlamento ha approvato nello scorso mese di marzo la legge 26 marzo 1999, n. 106, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distribuzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona». Questa decisione ci permetterà di continuare a partecipare, in qualità di stato parte, al processo di universalizzazione della messa al bando delle mine antipersona, spingendo i paesi non ancora firmatari ad aderire quanto prima alla Convenzione di Ottawa e contribuendo a rendere la Convenzione sempre più stringente ed efficace. Questo è già purtroppo un obiettivo ambizioso. Rimuovere le mine Arrestare l ulteriore semina delle mine è solo un aspetto della questione. L altro, altrettanto importante, è quello di contribuire fattivamente a rimuovere al più presto tutte le mine già disseminate sulla superficie del pianeta, così come prevede ancora la Convenzione di Ottawa. Le mine sono micidiali strumenti di guerra, ma le conseguenze del loro uso non si esauriscono con la fine delle ostilità: sono infatti state definite «armi di distruzione di massa ad effetto ritardato». Anche dopo molto tempo esse hanno un impatto devastante sulla vita delle persone e I paesi più colpiti I paesi con infrastrutture sociali ed economiche deboli sono spesso quelli più colpiti dal problema, come l Afghanistan, la Somalia, l Angola, la Bosnia Erzegovina e ora anche la Federazione jugoslava. Per quanto riguarda quest ultima, ricordiamo che il vertice del Gruppo dei sette paesi più industrializzati e la Russia G8 che si è tenuto a Colonia il 19 e 20 giugno, prendendo atto della chiusura della fase bellica, ha tracciato le linee guida dei prossimi interventi in favore della pacificazione e della ricostruzione nella Repubblica federale jugoslava. In tale contesto pare urgente sollecitare, nel quadro di questo disegno di legge, una specifica azione da parte del Governo italiano, che consentirebbe di dare avvio immediato alla bonifica degli ordigni bellici disseminati sul territorio della Repubblica federale jugoslava durante il conflitto, operazione assolutamente prioritaria rispetto ad ogni prospettiva di effettivo rientro in condizioni di sicurezza dei profughi dal Kossovo e di ripresa della vita civile in tutta la Repubblica federale jugoslava, così come già dichiarato dal Segretario generale delle Nazioni unite, nella sua lettera del 9 giugno scorso al Presidente del Consiglio di sicurezza, al ritorno della missione dell Onu dalla Repubblica federale jugoslava. Ricostruire la società e sviluppare l economia La «crisi globale delle mine», come è stata definita dalle stesse Nazioni unite, ha

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 4166 conseguenze gravissime e richiede una risposta improntata ad un approccio multisettoriale ed integrato. Gli sforzi per la riabilitazione non devono perciò limitarsi all obiettivo di raggiungere risultati facilmente quantificabili e nel minor tempo possibile: il numero dei chilometri di strada sminata, il numero dei profughi rimpatriati o di protesi distribuite alle vittime, sono rilevanti solo se consentono la nascita o la rinascita di una comunità. Gli interventi di sminamento devono essere inseriti in un contesto globale. I traguardi della ricostruzione e dello sviluppo vanno raggiunti prima di tutto a livello sociale, in una lotta sostenibile per riacquistare ciò che la guerra ha davvero distrutto, e cioè la struttura sociale, gli accordi tradizionali, le comunicazioni specifiche tra gli esseri umani e il loro ambiente sociale, in sintesi la loro specifica cultura locale. Il Fondo per lo sminamento umanitario Il rappresentante del Governo italiano alla 1 a Conferenza degli Stati parte della Convenzione di Ottawa, che si è tenuta a Maputo dal 3 al 7 maggio 1999, ha reiterato l impegno del Governo «in favore di un approccio globale ed integrato mirante a risolvere in modo radicale la questione delle mine antipersona e a rendere il mondo più sensibile alle esigenze del diritto umanitario». «L Italia» si legge ancora a conclusione della sua dichiarazione «intende continuare a fare tutto il possibile affinché la questione delle mine sia mantenuta ai primi posti dell ordine del giorno internazionale, fino a quando il mondo potrà dirsi libero da ogni tipo di queste armi. Solamente allora, l opinione pubblica dei nostri paesi, i nostri Parlamenti, i nostri Governi potranno dichiarare che il processo di Ottawa ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi». Il disegno di legge propone la costituzione di un Fondo permanente destinato alle attività di sminamento umanitario, da portare avanti secondo i criteri e le linee guida indicati.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 4166 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Fondo per lo sminamento umanitario) 1. A decorrere dall esercizio finanziario 1999, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato «Fondo per lo sminamento umanitario» destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità: a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio; b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati; c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione e la reintegrazione; d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine; e) sostegno all acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento; f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento; g) sensibilizzazione contro l uso delle mine terrestri e in favore dell adesione alla totale messa al bando delle mine. 2. Le disponibilità di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministero degli affari esteri in attuazione delle direttive di cui all articolo 3. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell anno sono utilizzate nell esercizio successivo.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 4166 Art. 2. (Quadro d azione e di riferimento) 1. Il quadro d azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario di cui al comma 1 dell articolo 1, si svilupperà lungo tre assi principali: a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione; b) l integrazione degli interventi all interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo già in corso o da realizzare; c) l attuazione dell azione umanitaria in uno spirito di solidarietà, tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze. Art. 3. (Decreto di attuazione) 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti: a) gli interventi prioritari; b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali; d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l assistenza e la valutazione degli interventi. Art. 4. (Dotazione del Fondo) 1. La dotazione del Fondo di cui all articolo 1 è determinata in lire 20 miliardi per l anno 1999 e in lire 50 miliardi annue a decorrere dall anno 2000. All onere derivante dal presente articolo, pari a lire 20

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 4166 miliardi per il 1999 e a 50 miliardi a decorrere dall anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1999, all uopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. 3. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi al 1999 si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5. (Stanziamento per interventi urgenti) 1. Allo scopo di procedere rapidamente alla rimozione degli ordigni disseminati nelle aree interessate dal recente conflitto nella Repubblica federale jugoslava, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi. La relativa somma è assegnata al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di progetti integrati di sminamento umanitario. 2. All onere derivante dall applicazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per l anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 4166 ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 6. (Relazione annuale) 1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.