SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 settembre 2017 (v. stampato Senato n. 2227)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

A.C Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. (Approvato dal Senato A.S.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIANLUCA PINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BUSIN, GRIMOLDI, PICCHI, RONDINI, SIMONETTI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 17 giugno 2009

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 2014

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 4/UGIS

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Articolo 12:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 0

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata MURA

A.C e abb. (Nuovo testo)

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2548

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n. 875 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MONTI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 997

A.C Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra l Italia e l Istituto internazionale per l unificazione del diritto privato (UNIDROIT)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni a sostegno del turismo religioso

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

A.C. 66 e abb. Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)

d iniziativa dei senatori COMAROLI, MUNERATO e CONSIGLIO

EMENDAMENTI APPROVATI DALL AULA NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2019

Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 22 gennaio 2014 (v. stampato Camera n. 1994)

d iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII^ LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. d'iniziativa della senatrice Fabbri

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 500

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI NOTA DI VARIAZIONI

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

Stato giuridico dei professori universitari (6562) EMENDAMENTI ART. 2. ART LENTI. Respinto 3. 3.LENTI.

Transcript:

BOZZE DI STAMPA 22 guigno 2017 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Istituzione dell anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (2304-2355-A) EMENDAMENTI Art. 2. 2.1 Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati». 2.2 Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso interventi di», con le seguenti: «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria, anche mediante il». 2.4 Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo criteri di separazione per la gestione delle attività commerciali e culturali;». Tip. Senato

2.5 2 Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «studenti universitari», con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche». 2.6 Gotor Al comma 1, sopprimere la lettera g). 2.7 Al comma 1, sopprimere la lettera g). 2.8 Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), un terzo delle risorse del contributo straordinario di cui all articolo 4 è destinato per una quota parte pari al 50 per cento interventi di sostegno alla ricerca in materia di studi classici latini nelle università statali e per la restante quota parte a borse di studio da attribuire agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado. 1-ter. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis.». 2.9 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nonché la successiva gestione delle attività ad essi riferibili sono affidati me-

3 diante procedure a evidenza pubblica, prevedendo particolari criteri di selezione volti al sostegno e alla valorizzazione della filiera e del settore produttivo locali». Art. 3. 3.1 Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» con le seguenti: «da un membro eletto a maggioranza dei suoi componenti». 3.4 Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona DMC Cuore dell Appennino». 3.100 I Relatori Al comma 1, sostituire le parole: «presidente della Destinazione turistica di Sulmona DMC Cuore dell Appennino», con le seguenti: «presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) Terre d amore in Abruzzo». 3.5 Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre personalità di chiara fama» fino alla fine con le seguenti: «una personalità nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco di tempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca

4 nel settore degli studi ovidiani, due componenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell associazione Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense». 3.6 Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre personalità di chiara fama» con le seguenti: «due personalità di chiara fama». Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «tre esperti» con le seguenti: «due esperti». 3.9 Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata». 3.11 Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il Comitato promotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all articolo 2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura e dell arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio e non possono essere anche membri del Comitato promotore».

3.12 5 Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1». 3.13 Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «un Comitato scientifico» inserire le seguenti: «i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale». 3.16 Al comma 6, sopprimere il secondo periodo. 3.18 Al comma 7, sostituire le parole: «di giovani studiosi dell opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni» con le seguenti: «composto da studenti delle università statali e delle scuole secondarie pubbliche, studiosi». 3.19 Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali buoni studio sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate, differenziate sulla base dell iscrizione dei

6 componenti agli studi universitari o alle scuole secondarie di secondo grado.». Art. 4. 4.1 Al comma 1, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «4 milioni». Conseguentemente sostituire l articolo 5 con il seguente: «Art. 5. - (Copertura finanziaria) 1. All onere di cui alla presente legge, pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 4.2 Al comma 1, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «4 milioni». Conseguentemente all articolo 5, comma 1, sostituire, ove ricorrano, le parole: «350.000 euro» con le seguenti: «4 milioni».

7 4.3 Pelino, Giro, Sibilia Al comma 1, sostituire le parole: «350.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro». Conseguentemente, all articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All onere di cui alla presente legge derivante dal contributo di cui all articolo 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per 500.000 euro per il 2017 e 500.000 euro per il 2018».

8 ORDINE DEL GIORNO G4.100 Montevecchi, Serra, Blundo Il Senato, in sede d esame del disegno di legge n. 2304-2355-A, recante Istituzione dell anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio, premesso che: l articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce che, per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, è prevista l attribuzione al Comitato promotore di un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; secondo quanto stabilito dall articolo 5, all onere derivante dal contributo di cui all articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa, di cui all articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; considerato che: vi sono attualmente all esame delle Camere diversi provvedimenti di natura a vario titolo «celebrativa» e, nella fattispecie degli stanziamenti predisposti per le coperture finanziarie degli oneri, si ha: nell Atto Senato 2227 per le celebrazioni relative al 2018, decretato «anno rossiniano» in virtù del centocinquantenario della morte del musicista è prevista l attribuzione di un contributo straordinario (pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017) finalizzato alla predisposizione e all attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative che comprendono anche l acquisizione e il restauro di «luoghi rossiniani» nella provincia di Pesaro e Urbino. All onere derivante, pari a 680.000 euro per l anno 2018 e a 20.000 euro per l anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in particolare incidendo, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività

9 culturali e del turismo, sul finanziamento previsto per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale; medesima copertura finanziaria è prevista a favore del disegno di legge Atto Senato 2810, recante disposizioni per la costituzione di tre Comitati nazionali finalizzati alle celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio, ricadenti rispettivamente nel 2019 e nel 2020, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che avrà luogo nel 2021; valutato che: è evidente che i citati provvedimenti d ordine culturale trovino coperture finanziarie mediante riduzioni nell autorizzazione di spesa «interne» al medesimo comparto; il provvedimento in esame, dunque insieme con quant altro elencato nello specifico «celebrativo» è, per quanto apparentemente circoscritto, un osservatorio privilegiato per riflettere su una visione d insieme circa una strategia lungimirante di politica culturale e museale di ampio respiro nazionale, e su una politica di «servizio pubblico» per il cittadino; l Italia che intende celebrare le sue «eccellenze», non dimentichiamolo, è il Paese in cui la lista della cancellazione di istituzioni culturali si va allungando da anni: dove a teatri disabitati, orchestre stabili divenute precarie, cinema chiusi, festival soppressi, zone archeologiche trascurate, monumenti o aree culturali che versano in un generale e insistito stato di degrado, rispondono solo gli appelli ripetuti a vuoto per salvarli o quanto meno per darne testimonianza e denunciarne lo stato di abbandono; impegna il Governo: ad adottare opportune iniziative di carattere normativo, volte a favorire investimenti per la cultura in generale e, più nello specifico, a reperire risorse aggiuntive utilizzabili per le coperture finanziarie di singoli provvedimenti celebrativi, che pertanto non gravino su un comparto qual è quello relativo alla cultura tradizionalmente penalizzato da tagli, riduzioni e investimenti insufficienti.

E 1,00