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Delibera n. 16 del 12/11/2018 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO Oggi 12/11/2018, ad ore 15:30 presso la sede dell Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di convocazione via e-mail, si è riunito il Consiglio dell Ordine, nelle persone dei Sigg: Avv. Giuseppe Recupero Presidente Avv. Loris Mascioli Segretario Avv. Donatella De Castro Consigliere Avv. Mara Sgaggi Consigliere ASSENTE Avv. Sandro Carloni Consigliere Avv. Lucia Giamperi - Consigliere Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere Avv. Lamberto Catani - Consigliere Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta ed illustra ai presenti l oggetto dell odierna convocazione e pone quindi in discussione il seguente ordine del giorno: a) APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO E L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA PER L UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N. 2 POSTI DI OPERATORE AMMINISTRATIVO PRESSO LA SEGRETERIA DELL ORDINE AREA B POSIZIONE ECONOMICA B1 IL CONSIGLIO DELL ORDINE VISTA la richiesta inviata a mezzo PEC in data 09/11/2018 dall Ordine degli Avvocati di Ancona, con la quale veniva comunicata l intenzione di sottoscrivere uno schema di accordo ex art. 15 L. 241/1990 e art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 ai fini dell utilizzazione della graduatoria di concorso pubblico, indetto dal Consiglio dell Ordine di Urbino, per il profilo di operatore amministrativo, cat. B, pos. econ. B1, da destinare al servizio della Segreteria dell Ordine che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; VISTO che il Consiglio dell Ordine degli Avvocati (come altri organi professionali) riveste la natura di ente pubblico non economico che opera per scopi di carattere generale e che il personale ivi adibito rientra, ai fini della disciplina del contratto di lavoro, nel comparto relativo a tali enti.

VISTO, per quanto attiene la selezione del personale, che gli Ordini rientrano tra gli Enti previsti dall art. 1 co. 2 del D.Lvo n. 165/01 e come tali sono tenuti al rispetto delle previsioni contenute nel citato decreto anche per quanto attiene la validità delle graduatorie concorsuali. VISTO l art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3 che prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento; VISTO l art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 e più in particolare l art. 4 co. 3 del D.L. 101/13 convertito in Legge n. 125/13 prevedono che, nelle more dell adozione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse; VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l azione amministrativa; CONSIDERATO che l Ordine degli Avvocati di Urbino ha in corso di validità una graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di operatore amministrativo (cat. B, pos. econ. B) da destinare alla Segreteria dell Ordine, indetto con delibera del 08/09/2015; VISTI gli artt. 35 co. 5 ter del D. Lgs. 165/2001 e 91 del D. Lgs. 267/2000 secondo i quali le graduatorie concorsuali rimangono in vigore per un periodo di tre anni dalla loro pubblicazione; RAVVISATA l opportunità di consentire l utilizzazione della graduatoria di che trattasi da parte dell amministrazione dell Ordine degli Avvocati di Ancona, previa sottoscrizione di un accordo specifico tra gli Enti interessati che disciplini, tra l altro, la ripartizione degli oneri inerenti l espletamento della procedura concorsuale; RITENUTO pertanto di poter approvare lo schema di accordo ex art. 15 della Legge 241/1990 ed art. 3 comma 61 della L. 350/2003 con l Ordine degli Avvocati di Ancona per l utilizzo della graduatoria in parola, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; RITENUTO che il rappresentante dell Ente abilitato ad intervenire è il Presidente Avv. Giuseppe Recupero; VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi della legge che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; All unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge; DELIBERA di approvare lo schema di accordo tra l Ordine degli Avvocati di Urbino e l Ordine degli Avvocati di Ancona per l utilizzo della graduatoria di concorso pubblico, indetto dal Consiglio dell Ordine di Urbino,

per il profilo di operatore amministrativo, cat. B, pos. econ. B1, da destinare al servizio della Segreteria dell Ordine indetto con delibera del Consiglio 08/09/2015, allegata allo presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; Indi, con separata votazione favorevole all unanimità: DELIBERA di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. b) Revoca in autotutela del provvedimento di cancellazione dell avv. *** dall Albo dell Ordine Avvocati di Urbino: premesso che l'avv. ***, nato a *** il *** (Cod. fisc. ***) presentava in data *** domanda di iscrizione all' Albo dell'ordine Avvocati di Urbino che veniva accolta con delibera *** da questo Consiglio; che a seguito di comunicazione da parte del COA di *** del 09.07.2018 il Consiglio dell'ordine di Urbino apprendeva che l avv. *** era ancora iscritto all'albo dell Ordine Avvocati di *** per effetto sospensivo del ricorso da lui presentato avverso il provvedimento di cancellazione del COA di *** del 03/04/2018 omettendo di informare questo Consiglio della sua precedente iscrizione; che, a seguito di quanto sopra, ai sensi dell'art.17 c.5 della legge n.247 /2012 che prevede la iscrizione ad un solo albo circondariale, il Consiglio dell'ordine di Urbino ha doverosamente deliberato con provvedimento n.13 del 14.09.2018 di revocare la iscrizione all'albo di cui alla delibera del *** dell'avv. ***; che in data 24 ottobre 2018 il COA di *** ha comunicato di avere cancellato il predetto con delibera del 17 ottobre 2018 dall'albo degli Avvocati di *** avendo *** chiuso il proprio studio e non avendo altri domicili professionali nel circondario del Tribunale di *** e quindi difettando del requisito di cui all art. art. 17, lett. c) della L. 247/2018; che l'avv. *** ha proposto in data 25.10.2018 impugnativa davanti al CNF avverso la succitata delibera n.13 emessa dal COA di Urbino; che la delibera di cancellazione n. 13 emessa in data 14.09.2018 era stata pronunciata correttamente sulla base della concorrente (e precedente) iscrizione all Albo dell'ordine di *** (CNF sent. 12.04.2018 n. 32 La cancellazione in autotutela dell eventuale iscrizione all albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l iscrizione stessa ); che non sussistono tuttavia più elementi ostativi per non consentire la iscrizione dell avv. *** nell'albo di Urbino dove lo stesso ha dichiarato di avere il proprio domicilio; Delibera

c) di revocare in autotutela il provvedimento di cancellazione dell avv. *** dall Albo dell Ordine Avvocati di Urbino disposto in data 14 09.2018 a far data dalla emissione del presente provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; d) Visto il conseguimento del certificato di compiuta pratica con delibera del 31/10/2018 da parte del Dott. INFANTINO ALESSIO; vista la dichiarazione depositata dal medesimo, il Consiglio delibera la cancellazione d ufficio del Dott. Infantino dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; e) Visto il conseguimento del certificato di compiuta pratica con delibera del 31/10/2018 da parte della Dott.ssa PERSICHILLO GIULIANA; vista la dichiarazione depositata dalla stessa, il Consiglio delibera la cancellazione d ufficio della Dott.ssa Persichillo dal Registro dei Praticanti; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; f) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica depositata dal Dott. PASSERI FILIPPO; verificato il libretto di pratica professionale e i relativi visti da parte del Dominus Avv. Vanni Silvia e del Presidente dell Ordine, il Consiglio delibera di rilasciare il predetto certificato al Dott. Passeri; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; g) Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi depositata dall Avv. FIORANI FRANCESCA per la partecipazione al Corso di approfondimento di diritto civile e commerciale dei Notai Matteo Baldassarra e Giacinto Pio Di Tillo tenutosi a Roma per i Moduli settembre/novembre 2017 (40 ore e 10 lezioni) e gennaio/aprile 2018 (40 ore e 10 lezioni); visto l attestato di partecipazione e il programma dettagliato depositati, delibera di riconoscere all Avv. Fiorani n. 10 crediti formativi per l anno 2017 e n. 10 crediti formativi per l anno 2018; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; h) Vista la richiesta di accreditamento dell evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Urbino Avv. Antonio Santini per il giorno 22/11/2018, alle ore 15:30 presso l Aula penale del Tribunale di Urbino Paolo Cigliola dal titolo La riforma della prescrizione, relatore Avv. Marcello Fagioli, Presidente Camera penale di Urbino; il Consiglio delibera di accreditare l evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti formativi ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso;

i) Vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento di Scienze della comunicazione, Studi Umanistici ed Internazionali (Scuola di Scienze della formazione Psicologia) dell Università degli studi di Urbino Carlo Bo, del Corso di formazione continua post laurea dal titolo Trauma e correlati psicosociali articolato in 5 moduli della durata di 15 o 20 ore per ciascun modulo, il primo dei quali avrà inizio a far data dal 28 marzo 2018; considerato che il corso è rivolto anche a laureati in materie giuridiche, ai tutori di minori non accompagnati e agli Avvocati; il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito per il predetto Corso; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; j) Vista la richiesta di accreditamento dell evento formativo organizzato da AIGA, sez. Urbino, per il giorno 23/11/2018, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, presso l Aula penale del Tribunale di Urbino Paolo Cigliola dal titolo La tutela dell Avvocato: professione, salute, previdenza, relatore Dott. Alessandro Gennari esperto in materia di assicurazione e previdenza; il Consiglio delibera di accreditare l evento riconoscendo per la partecipazione n. 2 crediti formativi ordinari ai fini della formazione continua; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; k) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, ***, ***, ***, *** il Consiglio delibera di ammettere i suddetti al patrocinio a spese dello Stato come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; Ad ore 17:30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: Il Presidente Il Segretario Avv. Giuseppe Recupero Avv. Loris Mascioli