CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3470 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CASTIELLO, BIASOTTI, CARLUCCI, CASSINELLI, CATANOSO GE- NOESE, CATONE, CAZZOLA, COLUCCI, COSENZA, DIMA, DIVELLA, FRASSINETTI, FUCCI, GIRLANDA, GOISIS, LAMORTE, NASTRI, MARIO PEPE (PD), PICIERNO, RAISI, LUCIANO ROSSI, SAMMARCO, SCALERA, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VACCARO Istituzione dell Albo nazionale al merito dei donatori di sangue Presentata l 11 maggio 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Tutti conosciamo la straordinaria operosità di quel silenzioso mondo fatto di cittadine e di cittadini italiani che, quotidianamente, operano nel settore del volontariato sia esso laico o religioso. Recenti stime dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT) hanno censito ben 28.000 organizzazioni di volontariato del solo fronte laico operanti nel Paese, le quali annoverano circa un milione di volontari operanti nel settore della marginalità sociale, della sofferenza, dell assistenza di vicinato e familiare e della donazione del sangue. Tutte organizzazioni non profit impegnate quotidianamente anche nella salvaguardia della vita umana e nel miglioramento della qualità della stessa. Un opera ammirevole che recupera in toto il dettato dell articolo 32 della Costituzione, che pone il valore della salute quale fondamentale diritto dell individuo e interesse della comunità. Centinaia di migliaia sono i volontari che, ammirevolmente, operano, integrano e a volte surrogano le istituzioni nell affrontare l «emergenza sangue» la quale, soprattutto nei mesi estivi, si acuisce al punto tale da imporre anche a grandi strutture ospedaliere di dover rinviare interventi chirurgici già programmati con conseguenti danni umani e socio-economici a carico della comunità.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3470 La risorsa sangue e suoi derivati, pertanto, si porrà sempre più quale doveroso impegno socio-sanitario strategico anche per lo Stato. La presente proposta di legge, tenuto conto di quanto esposto, prevede, al fine di dimostrare il senso di gratitudine e di riconoscenza dello Stato nei confronti dei cittadini che negli anni si sono distinti per volontarie, costanti e generose donazioni di sangue, l istituzione dell Albo nazionale al merito dei donatori di sangue. Si tratta di un riconoscimento nei confronti di quanti, con impegno umanitario e civile, in maniera del tutto anonima e semplice, hanno consentito di aiutare e di tutelare il valore della vita, elevandone, in molteplici casi, anche la qualità, e alleviando sofferenze e malattie.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3470 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione dell Albo nazionale al merito dei donatori di sangue). 1. È istituito l Albo nazionale al merito dei donatori di sangue, di seguito denominato «Albo», quale riconoscimento dell opera dei cittadini che effettuano volontariamente e in modo continuo donazioni di sangue, apportando un beneficio all intera collettività e collaborando alla tutela e alla salvaguardia della vita umana. 2. L Albo è istituito presso il Ministero della salute e ad esso sono iscritti i cittadini che hanno effettuato sessanta donazioni volontarie di sangue, in forma spontanea, presso presìdi ospedalieri, centri medici abilitati o banche del sangue ovvero attraverso organizzazioni di volontariato riconosciute dallo Stato. I dati relativi agli iscritti sono riportati in conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. L Albo è aggiornato annualmente e l elenco degli aventi diritto all onorificenza di cui all articolo 2 è trasmesso alla Presidenza della Repubblica al fine della predisposizione degli atti propedeutici all attribuzione della stessa onorificenza. ART. 2. (Onorificenza della «Croce al merito dei donatori di sangue»). 1. L onorificenza dalla «Croce al merito dei donatori di sangue», di seguito denominata «onorificenza», è costituita da una croce metallica con un nastrino e da una pergamena recante la dicitura: «Lo stato, riconoscendo il valore sociale della

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3470 donazione del sangue, esprime la propria gratitudine e il proprio apprezzamento per l encomiabile opera di altissimo significato nazionale». 2. L onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata a seguito di segnalazione del Ministro della salute. ART. 3. (Uso ed effetti dell onorificenza). 1. I cittadini insigniti dell onorificenza, previa comunicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento, hanno diritto di fregiarsi della stessa in occasione delle festività nazionali e di altri eventi. 2. L onorificenza non produce effetti economici o altri benefìci su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura eventualmente percepiti dagli aventi diritto. 3. Fatte salve le disposizioni della legge penale, l onorificenza è revocata in caso di comportamento indegno del soggetto al quale è stata attribuita. La revoca è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, e la relativa comunicazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. ART. 4. (Regolamento di attuazione). 1. Il Ministro della salute adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore. ART. 5. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, determinato nel limite

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3470 massimo di 30.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

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