Statuto dell associazione culturale Caccabe Art. 1 Denominazione È costituita l Associazione culturale e di valorizzazione del territorio denominata Caccabe. Ai fini giuridici sarà valida anche la denominazione Caccabe. Art. 2 Finalità L Associazione non ha finalità di lucro, riconosce i principi di giustizia, solidarietà sociale e partecipazione democratica alla vita della comunità. Le attività sono aperte a tutti e rivolte a italiani e stranieri, bambini e adulti. L Associazione può svolgere tutte le attività ritenute necessarie, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: progetti e iniziative in collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni, Organizzazioni non governative, Movimenti, Fondazioni e Istituzioni per lo sviluppo e la solidarietà sociale, la promozione del territorio e lo scambio culturale; attività volte al superamento del disagio sociale attraverso l inclusione e la partecipazione; attività a favore dell integrazione degli stranieri e dei gruppi sociali marginali attraverso il coinvolgimento dei singoli e delle comunità; attività a favore dell inclusione sociale e contro la dispersione scolastica rivolte a minori; progetti ed eventi per l inserimento sociale e lavorativo; attività di documentazione, produzione, raccolta, distribuzione e vendita di materiali su tematiche che riguardano la cultura e la valorizzazione del territorio; promozione della lettura di libri; attività di progettazione, consulenza, formazione e aggiornamento per docenti, operatori, studenti e altri soggetti interessati; attività con studenti e docenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
promozione del dialogo interculturale attraverso la narrazione, l arte, la letteratura, la musica, il teatro e i mezzi di comunicazione; organizzazione, promozione e realizzazione di mostre, esposizioni, rassegne ed eventi culturali, letterari, teatrali, cinematografici e musicali; attività di promozione di autori e artisti; corsi di lingua italiana per bambini e adulti stranieri e immigrati; seminari, congressi, incontri ed eventi culturali sull educazione, sulla didattica, sulla formazione, sulla comunicazione interculturale, su argomenti di interesse antropologico ed etnologico, sulle migrazioni, sui diritti umani e di cittadinanza, sulla valorizzazione del territorio; organizzazione di itinerari turistici; progetti e iniziative atti a promuovere lo scambio giovanile, la mobilità internazionale e la formazione formale e informale per giovani e adulti. Art. 3 Rapporti interassociativi L Associazione offre la sua collaborazione ovvero si avvale di altri enti e persone giuridiche a livello locale, nazionale e internazionale per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nelle sue finalità. Essa mantiene tuttavia indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle organizzazioni politiche e sindacali. Art. 4 Natura dell Associazione L Associazione ha natura culturale e di valorizzazione del territorio ed è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio gestire specifici rapporti associativi o attività. Art. 5 Soci e Assemblea dei soci Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e condividano le finalità espresse nel presente statuto. I soci si dividono in: Fondatori, Onorari, Ordinari, di cui i soci Ordinari dovranno presentare domanda di ammissione. L'accettazione delle
domande è deliberata dall Assemblea che delibera insindacabilmente. Le iscrizioni sono personali, di durata annuale e revocabile e comportano il versamento di una quota associativa annuale stabilita dall Assemblea. Decorrono dal 1 Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. I soci Onorari saranno designati dall Assemblea dei soci per particolari meriti a favore dell Associazione o bel campo della valorizzazione del territorio. Le sanzioni disciplinari sono: a) richiamo scritto b) sospensione temporanea c) l esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni. La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell'anno; b) per delibera dell Assemblea a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità; c) per ritardato pagamento dei contributi dell'anno in corso entro il primo semestre. Art. 6 Organi dell Associazione Organi dell Associazione sono: l Assemblea, il presidente e il vicepresidente. Assemblea L Assemblea è il massimo organo deliberativo ed è costituita dagli iscritti all Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Ogni socio è titolare di un voto. L'Assemblea viene convocata dal presidente o in casi di impedimento dal vicepresidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede straordinaria per decisione del presidente o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con adeguato preavviso mediante invio per lettera semplice o messaggio di posta elettronica indirizzati a tutti i soci: l'avviso dovrà specificare, il giorno, l ora e il luogo nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di una delega. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato dal presidente. All'Assemblea spettano le seguenti prerogative: discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi eleggere il presidente e il vicepresidente fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci deliberare sullo scioglimento dell'associazione deliberare l approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale deliberare sulle modifiche dello Statuto deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto alla sua approvazione dai membri dell Associazione. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un terzo degli iscritti. E' legalmente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le modifiche allo Statuto sono approvate a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. b) Presidente e Vicepresidente Il presidente coordina l'associazione e la rappresenta di fronte a terzi. Il presidente ha la
responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea. Il presidente è eletto dall Assemblea sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono delegate al vicepresidente. Art. 7 Patrimonio, entrate e bilancio dell Associazione L Associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle quote di iscrizione, contributi di singoli iscritti, di gruppi di lavoro, di enti pubblici e privati. L attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati nell Assemblea dei soci. L Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria b) dai contributi associativi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative d) da versamenti volontari degli associati o di terzi e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali. I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il primo semestre di ciascun anno. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
Le quote versate dai soci sono intrasmissibili. Secondo le disposizioni introdotte dal D.lgs. 460/97, è prevista la stesura del rendiconto economico e finanziario annuale, che verrà approvato in sede di Assemblea ordinaria. Art. 8 Esercizi sociali L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Art. 9 Scioglimento e liquidazione L Associazione può essere sciolta solo dall Assemblea dei soci, con maggioranza degli almeno ¾ (tre quarti) degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all art.3 del presente statuto. Art. 10 Rinvio Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si fa rinvio all osservanza delle norme di legge.