Statuto dell' Associazione Culturale Trait d union



Documenti analoghi
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

- Statuto Associazione

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO " QUELLI DEL CARNEVALE DI VANZAGHELLO"

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale e Ricreativa:

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO 1 DENOMINAZIONE

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione. Art. 2 Sede. Art. 3 Scopi dell associazione. Art. 4 I soci

Statuto Associazione Noi tutti Grazia

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO L ASSOCIAZIONE CULTURALE TUBLÀ DA NIVES

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Statuto dell'associazione di promozione sociale. Eurytmica

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

ASSOCIAZIONE QUINTO MONDO-ONLUS

Statuto Associazione Damas Peruanas en Italia

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA

COMITATO GENITORI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOVERE Statuto associazione di promozione sociale

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione Associazione Italiana Termografia Infrarosso AITI.

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PSYNET

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

Statuto dell Associazione Una rete per la famiglia

Statuto dell'associazione di Promozione Sociale Perl.it

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE ARKE ONLUS UN DENTISTA PER AMICO

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

Statuto dell Associazione di promozione sociale Roberto Serena Amici della musica e dell arte

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE FERRARA FILM COMMISSION

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Statuto dell associazione

STATUTO dell'associazione

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

La durata dell Associazione è illimitata. L anno o esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. PETTENI

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L ARTERÌA

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO AIRP I IL PATRIMONIO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LaValvola ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile della L.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale OLTRE QUELLA SEDIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

ASSOCIAZIONE IL MONDO DELLE INTOLLERANZE STATUTO

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Camminare lentamente

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

AGGIORNAMENTO ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE CULTURALE - CENTRO STUDI

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ACCADEMIA di Alto Perfezionamento MUSICALE ROMA CASTELLI S T A T U T O. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della L.R. 9 novembre 2012, n.

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Allegato A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIEVE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

Transcript:

Statuto dell' Associazione Culturale Trait d union ART. 1 DENOMINAZIONE L associazione, denominata Trait d union Cultura, Arte e Tecnologia, è costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000. È un associazione di promozione sociale per diffondere la cultura in tutte le sue forme e manifestazioni. ART. 2 SEDE e DURATA L'associazione ha sede legale in Milano, Via Fra Bartolomeo, 14-20146, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata salvo proroga o anticipato scioglimento. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. ART. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE L associazione Trait d union è finalizzata alla ricerca ed al conseguimento dei seguenti scopi: a) Promuovere la cultura in tutte le sue forme e manifestazioni (cultura d impresa, beni culturali, etc); b) promuovere, divulgare e conservare il patrimonio artistico e culturale dell Italia attraverso le nuove tecnologie e i new media (Internet, WebTV, Devices mobili, Cd Rom e DVD Rom, etc.); c) promuovere la cultura e l arte per garantirne la consultazione ai diversamente abili e agli stranieri (turisti ed extracomunitari residenti o non in Italia); d) promuovere mostre (pittura, scultura, fotografie) rassegne cinematografiche, convegni e seminari a carattere storico, scientifico, artistico e ambientalista; e) promuovere iniziative culturali nel senso più ampio del termine: visite guidate a carattere storico, scientifico e artistico su tutto il territorio nazionale; nonché promuovere percorsi eno-gastronomici quali ad esempio: pranzi e cene a tema storico; promuovere spettacoli musicali e teatrali di rilevanza culturale e didattica; f) promuovere iniziative culturali anche con le scuole attraverso percorsi didattici finalizzati alla salvaguardia ed al recupero delle tradizioni culturali locali e nazionali, scambi interculturali con i paesi dell U.E ed extracomunitari, tramite contatti con consolati, ambasciate, università per stranieri in Italia; partecipare da singola associazione e/o in partenariato con altre associazioni o consorzi a concorsi in ambito culturale banditi da enti pubblici e privati; g) stilare da singola associazione e/o in partenariato con altre associazioni, consorzi, fondazioni, a progetti inerenti il settore culturale (storico, artistico e ambientale); h) organizzare corsi di formazione inerenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico e ambientalista dell Italia; organizzare inoltre corsi di lingue straniere, di alfabetizzazione informatica, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado rivolti a giovani, adulti, portatori di handicap per i propri soci e terzi, in partenariato con altre associazioni, agenzie di formazione, consorzi, ordini professionali e fondazioni, imprese, rivolti ad adolescenti, giovani ed adulti e portatori di handicap; i) segnalare ad agenzie turistiche e Tour operator italiani e stranieri percorsi culturali poco conosciuti dell Italia; stabilire convenzioni con agenzie di viaggio e tour 1

operator sia italiani che stranieri al fine di effettuare gite e/o tour turistici-culturali su tutto il territorio nazionale; j) organizzare stage formativi nel settore culturale in sinergia con le università italiane; k) promuovere iniziative, eventi, convegni e servizi innovativi nel settore turisticoculturale; l) offrire servizi di consulenza alle imprese operanti in ogni settore, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie nel settore culturale e turistico; m) formulare agli Enti Istituzionali locali e nazionali proposte inerenti al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e naturalistico dell Italia. L'associazione Trait d union per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, corsi di informatica per bambini e ragazzi a partire dai 3 (tre) anni e per giovani ed adulti, incontri sulle nuove tecnologie; b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per direttori di musei e addetti ai lavori, insegnanti, operatori sociali del settore relativo ai beni culturali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; c) attività editoriale: pubblicazione di un magazine e periodici on line, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. Art.4 I SOCI Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono 3 categorie di soci: - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e hanno l obbligo del versamento della quota sociale annuale stabilita dal Comitato Direttivo. - Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. 2

- Soci sostenitori: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. La loro qualità di soci sostenitori è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Possono fare parte dell associazione le persone fisiche residenti su tutto il territorio nazionale che accettino lo spirito del presente statuto e che facciano domanda al Comitato Direttivo. L età minima per avere la qualità di socio è di anni 18 (diciotto). Art. 5 DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Art. 6 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. La qualità di socio si perde per: - morte - dimissioni da presentare al Comitato direttivo - inosservanza obblighi previsti dallo statuto - morosità - indegnità La decadenza della qualità di associato è pronunziata dal Comitato direttivo con decisioni inappellabili. L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI Gli organi dell'associazione sono: - L'assemblea dei soci; - Il comitato direttivo; - Il presidente; - Il vicepresidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 3

Art. 9 L'ASSEMBLEA L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi; è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: Avviso scritto da inviare con lettera semplice o email agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario; quando la richiede almeno il 10% (un decimo) dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria elegge il Presidente, il Comitato Direttivo; propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Direttivo; fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; e ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo; approva il programma annuale dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci. ART.10 COMITATO DIRETTIVO L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da 5 membri. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall Assemblea dei soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 4

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; 3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; 4. ammette i nuovi soci; 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto. Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso). I COMPONENTI E LE LORO FUNZIONI PRESIDENTE Il Presidente ha il potere di rappresentante sociale dell Associazione nel rispetto delle finalità del presente statuto. Il presidente ha le seguenti funzioni : - firma sociale; - convoca e presiede l Assemblea dei soci del Consiglio Direttivo; - cura le esecuzioni dei deliberati dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; - provvede a quanto necessario per l amministrazione, l organizzazione e il buon funzionamento dell Associazione; - firma gli ordinativi di riscossione di pagamento; - riscuote da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo; - cura i rapporti dell associazione con gli uffici pubblici e privati; - esercita in via d urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo a riferire allo stesso, alla prima seduta per la ratifica. Il presidente dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Decade per morte o per dimissioni che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo e dall Assemblea dei soci. Il presidente può delegare tutti i suoi poteri al Vice Presidente. VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest ultimo nei limiti delle deleghe a lui di volta in volta conferite. È eletto dall Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Decade per morte, per dimissioni o per sfiducia da parte del consiglio Direttivo, confermate dall Assemblea. TESORIERE Il tesoriere o segretario ha le seguenti funzioni : - cura la struttura amministrativa e le attività necessarie per la realizzazione della vita dell associazione secondo i deliberati del Consiglio Direttivo e dell Assemblea; - propone al Consiglio Direttivo ed al presidente tutte le iniziative che ritiene utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 5

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono: - dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea; - dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; - dai fondi di riserva ordinari e straordinari costituiti con l eccedenza di bilancio; - dalle somme destinate dallo Stato, Regione, Comune, Provincia e dagli enti locali per la gestione dell Associazione; - da eventuali sovvenzioni, contributi, lasciti, donazioni e erogazioni fatte a favore dell Associazione; - rimborsi derivanti da comprensioni; - da iniziative promozionali - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; - contributi di organismi internazionali; - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. Art. 13 BILANCIO I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE Questo statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana. 6

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. 7