che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell Unione europea, Islanda e Norvegia

Documenti analoghi
Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell Unione europea

del 21 ottobre 2014 (Stato 4 marzo 2017)

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

del 18 novembre 2015 (Stato 27 agosto 2016)

del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza dellʼusav che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell Unione europea

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione dell influenza aviaria dalla Francia

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza dell UFV che istituisce misure per impedire l introduzione dell afta epizootica dalla Bulgaria

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

DECISIONI COMMISSIONE

DECISIONI COMMISSIONE

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2004/52/CE)

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43

Ordinanza di esecuzione attività di sorveglianza passiva del cinghiale all interno dell Oasi di protezione faunistica Anela nel Comune di Anela.

Ordinanza. Modifica del 13 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/734/UE)

61o anno 14 settembre 2018

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

. SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Azienda per la tutela della salute

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

del 9 aprile 2014 (Stato 19 luglio 2014)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/137/UE)

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Ordinanza dell UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Ordinanza dell UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica

MEDICINALE VETERINARIO PRINCIPALI NORME

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

COMMISSIONE. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/712/CE)

1 di 8 31/03/ :10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Peste suina africana

Ordinanza dell UFAG concernente i Paesi esentati dall obbligo di dichiarazione in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Ordinanza dell UFAG concernente i Paesi esentati dall obbligo di dichiarazione in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

Avv. Elisa Chiaretto Treviso, 19 maggio 2014

1) all articolo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza sulle epizoozie

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Regolamento 13 novembre 2012, n. 1063/2012/Ue

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza sul traffico di rifiuti

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea

Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/91/UE)

Transcript:

Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell Unione europea, Islanda e Norvegia Modifica del 17 ottobre 2018 L Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina: I L ordinanza dell USAV del 18 dicembre 2017 1 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue. Art. 1 cpv. 2, frase introduttiva 2 Essa disciplina l importazione dagli Stati membri dell Unione europea (UE), dall Islanda e dalla Norvegia dei seguenti animali e prodotti di origine animale: Art. 2 Divieto di importazione 1 L importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone con un rischio elevato riguardo all introduzione della peste suina africana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE 2 ; b. zone infette, zone di protezione e zone di sorveglianza stabilite secondo la direttiva 2002/60/CE 3. 1 RS 916.443.107 2 Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell 11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1512, GU L 255 dell 11.10.2018, pag. 18. 3 Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40. 2018-3234 3455

2 L importazione di cinghiali in libertà provenienti dall intero territorio degli Stati membri dell UE, dell Islanda e della Norvegia è vietata. Art. 3 Stati membri e zone interessati Gli Stati membri interessati sono stabiliti nell allegato. Nell allegato sono inoltre inseriti i rimandi agli atti normativi UE in cui sono stabilite le zone secondo l articolo 2 capoverso 1 lettere a e b. Art. 4, frase introduttiva In deroga all articolo 2 capoverso 1 lettera a, l importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE è ammessa se: Art. 5 Importazione dalle zone infette In deroga all articolo 2 capoverso 1 lettera b, l importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE 4 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta secondo la direttiva 2002/60/CE 5 a fini di scambi intracomunitari. Art. 6 Importazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza In deroga all articolo 2 capoverso 1 lettera b, l importazione di prodotti di origine animale dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE 6 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona di protezione oppure la zona di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE 7 a fini di scambi intracomunitari. II L allegato è modificato secondo la versione qui annessa. 4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 2 cpv. 1 lett. a. 5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 2 cpv. 1 lett. b. 6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 2 cpv. 1 lett. a. 7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 2 cpv. 1 lett. b. 3456

III La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2018 8. 17 ottobre 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Prisca Grossenbacher 8 Pubblicazione urgente del 18 ottobre 2018 ai sensi dell art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). 3457

Stati membri e zone interessati Allegato (art. 3 6) N. 1 1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE Gli Stati membri dell Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione: Atto normativo di base UE Decisione di esecuzione 2014/709/UE Titolo e data di pubblicazione dell atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell 11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1512, GU L 255 dell 11.10.2018, pag. 18. Nell allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti: Parte I Parte II zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II) zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione endemica Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell UE vi sono zone di cui all allegato parte I della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca 3458

Romania Ungheria Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell UE vi sono zone di cui all allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca Ungheria Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell UE vi sono zone di cui all allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Lettonia Lituania Polonia Romania Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell UE vi sono zone di cui all allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Italia 3459

3460