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All. 1/a alla del. n. 599 del 20.08.2015 CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE E L'AZIENDA USL 7 DI SIENA PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI PEDIATRIA/NEONATOLOGIA. *************** L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, con sede in Siena, Strada delle Scotte n. 14 (Cod. Fiscale e Partita IVA n. 00388300527), di seguito denominata "Azienda Ospedaliera", nella persona del Direttore Generale Dr. Pier Luigi Tosi, domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda, E L Azienda USL 7 di Siena (C.F. e P.I.: 00388270522), con sede in Siena, Piazza Rosselli, n. 26, di seguito denominata AUSL 7, nella persona del Vice Commissario, Dr. Enrico Volpe, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell interesse della medesima Azienda USL 7 di Siena, in esecuzione della deliberazione n. del, divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; PREMESSO - nell ambito di una logica di area vasta è opportuno sviluppare programmi e progetti interaziendali per prestazioni specialistiche di eccellenza tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, finalizzate ad integrare, razionalizzare e qualificare l offerta con l obiettivo di privilegiare l appropriatezza degli interventi e l integrazione dei servizi nei percorsi assistenziali nonché di eliminare le situazioni di disagio dei cittadini costretti ad una mobilità passiva; - per tale motivo l Azienda e l Azienda Ospedaliera intrattengono ormai da anni i rapporti per le forniture di consulenze specialistiche in varie branche; - la Asl 7 valuta necessario, allo stato attuale, in relazione al suo fabbisogno, avvalersi dell'attività di consulenza di uno Specialista dell Azienda Ospedaliera per la specialità di pediatria/neonatologia; - il Sanitario che accetta di erogare prestazioni specialistiche in favore della AUSL 7, in nome e per conto della AOUS, visti gli obblighi convenzionali assunti dall Azienda di appartenenza, esplica l attività quale compito di istituto, per finalità di interesse del servizio sanitario pubblico; - la collaborazione oggetto della presente convenzione non deve compromettere il buon andamento dell'attività dei servizi presso cui opera lo Specialista dell Azienda Ospedaliera; - il Sanitario dell Azienda Ospedaliera si dichiara consenziente a prestare l'attività di collaborazione e consulenza che forma oggetto del presente atto, in virtù degli obblighi convenzionali assunti dall Azienda Ospedaliera stessa, esplicando la suddetta attività per finalità di interesse del SSR; - Gli obblighi convenzionali intercorrono esclusivamente fra l'azienda Ospedaliera e la Asl 7; VISTO: - la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, c. 1,

- la Legge Regionale n. 40/2005, - il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; TUTTO CIO PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 PREMESSA Le premesse si intendono parte integrante del presente atto. Art. 2 OGGETTO La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione e consulenza tra le due Aziende mediante l utilizzo di una professionalità nella branca di pediatria/neonatologia. In attuazione di tale rapporto l'azienda Ospedaliera Universitaria Senese s'impegna ad assicurare consulenze mediche ambulatoriali in favore della Asl 7 di Siena, nelle forme e con le modalità indicate al successivo art. 3. Art. 3 PRESTAZIONI L attività medica di pediatria/neonatologia verrà assicurata da uno Specialista dell Aou. Senese, in collaborazione con gli specialisti della Asl 7. In particolare l attività specialistica dovrà garantire quanto segue: a) Attività di collaborazione e consulenza nella branca specialistica di pediatria/neonatologia; La consulenza verrà espletata mediante accessi per un numero massimo di 18 (diciotto) ore, presso gli stabilimenti ospedalieri della Asl 7, in giorni da concordare. Art. 4 - SEDE E LOCALI Le attività oggetto della presente convenzione è svolta presso gli stabilimenti ospedalieri della Asl 7: Zona Val di Chiana Senese e Zona Alta Val d Elsa, con sede di prevalente destinazione presso lo stabilimento ospedaliero della Zona Val di Chiana Senese. La Asl 7 è tenuta a mettere a disposizione i locali, le attrezzature, il personale, i farmaci, i presidi sanitari e quant'altro necessario per l'effettuazione delle prestazioni di consulenza. Art. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. La presenza dello Specialista incaricato per conto dell Azienda Ospedaliera Universitaria Senese presso la Asl 7 sarà opportunamente registrata presso la Direzione della UOC di competenza, in modo che venga attestato l orario d inizio e termine del servizio dello stesso. In alternativa la presenza potrà essere rilevata attraverso strumenti di registrazione informatici. Il sanitario incaricato del servizio dovrà redigere un prospetto mensile nel quale vengono evidenziati: il numero ed il giorno degli accessi, il numero delle ore effettuate. E cura dello specialista trasmettere il prospetto al Responsabile dell Area Funzionale Medica dell Asl 7 di competenza, ai fini dell'attestazione dell'avvenuta erogazione del servizio e della conformità degli stessi alle condizioni della presente convenzione. La medesima documentazione sarà trasmessa dall'asl 7 all'aou. Senese per l emissione della fattura trimestrale che verrà liquidata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. Art. 6 - COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA

Per l espletamento dell attività in oggetto la Asl 7 corrisponderà all Azienda Ospedaliera Universitaria Senese i seguenti compensi: - compenso orario, pari a 35,23, corrispondente al valore lordo delle indennità orarie corrisposte dalla Aous al proprio dipendente; - al professionista della Aous è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio in base alla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Art. 7 - PROGRAMMAZIONE E MODIFICA ACCESSI I programmi relativi agli accessi settimanali vengono concordati fra lo Specialista dell Azienda Ospedaliera ed i Responsabili dei Presidi Ospedalieri delle competenti strutture organizzative della Asl 7, responsabili del monitoraggio e del buon andamento dell attività oggetto della presente Convenzione, con particolare riferimento all'attivazione delle modalità organizzative necessarie all'espletamento dell attività stessa. Il numero di accessi settimanali, potrà essere soggetto a modifica da concordare fra le due parti, purché la variazione non determini una maggiore quantità di orario. ART. 8 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI. Il Professionista convenzionato deve predisporre, a cadenza trimestrale, un report in cui siano riportate le seguenti informazioni: - nome e cognome del paziente sottoposto a prestazione, o codice fiscale; - tipo di prestazione eseguita; - codice della prestazione. Il report, debitamente firmato e timbrato dal professionista, deve essere consegnato al Direttore dell'unità Operativa competente, unitamente ai cartellini cartacei di presenza del professionista medesimo. Il Direttore della struttura deve controfirmare l'intera documentazione, previo controllo della veridicità, e trasmetterla all Ufficio "Convenzioni con Strutture Sanitarie", corredata da una dichiarazione attestante il rispetto, da parte dello specialista dell Azienda Ospedaliera, degli obblighi convenzionali previsti nel presente atto. Il predetto Ufficio provvede alla verifica del monte orario annuale concordato ed al relativo pagamento. ART. 9 RESPONSABILITA 1. La AUSL7, beneficiaria delle prestazioni, provvede per la responsabilità civile, conformemente a quanto disposto dalla Regione Toscana con deliberazione GRT n. 1203/2009 e sulla base del proprio regolamento adottato con deliberazione DG n. 129/2010 recante "Costituzione Comitato Gestione Sinistri ed adozione regolamento", alla gestione diretta delle eventuali richiese di risarcimento per danni cagionati a terzi dal Professionista della AOUS durante l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, senza trasferire tale rischio a compagnie di assicurazione. Nel caso di colpa grave, come da normativa vigente e conformemente alla Legge Finanziaria 2008, la relativa copertura assicurativa rimane sempre a carico del professionista della AOUS. 2. La AUSL7 risponde altresì dell uso delle strutture e delle attrezzature oggetto della presente Convenzione. 3. La copertura per infortuni, per malattie professionali e rischi in itinere del professionista della AOUS è a carico della medesima. ART. 10 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1. Il professionista coinvolto nell attività oggetto della presente Convenzione, ai fini delle disposizioni di legge in materia d igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008), ha nei confronti dell Azienda Sanitaria ospitante gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 1. L AOUS ed il professionista che presta attività presso la AUSL 7 in virtù della presente convenzione, sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., nonché del Regolamento aziendale in tema di trattamento dei dati personali, adottato con Deliberazione DG 23 aprile 2013, n. 154. 2. In particolare qualora in ragione della propria attività, il professionista venga a conoscenza di dati personali trattati dalla AUSL 7, è tenuto in particolare a: - mantenere la massima riservatezza sulle notizie e le informazione di cui venga a conoscenza; - astenersi dall effettuare operazioni di trattamenti dei dati, salvo che non sia individuato quale incaricato. 3. Il professionista si impegna alla tenuta, conservazione ed archiviazione dei dati nel pieno rispetto del diritto di accesso. ART. 12 CONTROVERSIE 1. Ogni controversia derivante dall esecuzione della presente Convenzione che non sia definita bonariamente è devoluta all organo competente previsto dalla vigente normativa. ART. 13 APPROVAZIONE, EFFETTI, DECADENZA, DURATA 1. La presente Convenzione è sottoscritta per approvazione dai legali rappresentanti delle due Aziende Sanitarie interessate. 2. Il presente atto ha validità di 6 mesi (sei) dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, in virtù di accordi espressi tra le parti. 3. Le due Aziende Sanitarie, per sopravvenuti giustificati motivi, estranei alla volontà delle parti, si riservano la facoltà di disdire il presente atto prima della scadenza con un preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi tramite PEC ai seguenti indirizzi: AOU Senese: ao-siena@postacert.toscana.it ASL 7: ausl@postacert.toscana.it 4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Direzioni Aziendali della AOUS e della AUSL 7. ART. 14 FIRMA DIGITALE - REPERTORIO 1. In base all articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Codice dell amministrazione digitale. ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI 1. Le parti si impegnano a concordare, contestualmente alla stipula del presente atto, il nominativo dell operatore che, per conto della AOUS, espleta le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione, nonché il giorno o i giorni della settimana in cui verranno effettuati i relativi accessi. 2. Le parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere, al fine anche di migliorare l espletamento dell attività oggetto della convenzione, in conformità alla normativa vigente. ART. 16 SPESE 1. Il presente atto è soggetto all imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell Allegato A Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese sono poste a carico della parte beneficiaria della prestazione.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi dell Art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 3. Il presente atto consta di n. 16 articoli, n. 5 pagine ed è conservato agli atti del competente Ufficio della AUSL 7, che provvede ad iscriverlo a repertorio. Letto, confermato e sottoscritto p. AZIENDA OSPEDALIERA SENESE p. AZIENDA ASL 7 UNIVERSITARIA SENESE DI SIENA Il Direttore Generale Il Vice Commissario Dr. Pierluigi Tosi Dr. Enrico Volpe