A confermare il suddetto orientamento è il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 24 aprile 2018, n. 623.

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Clausole vessatorie: non basta sottoscrivere in blocco le condizioni generali Tribunale, Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24/04/2018 n 623 di Redazione Altalex Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate. A confermare il suddetto orientamento è il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 24 aprile 2018, n. 623. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI: Conformi: Cass. 12 ottobre 2016, n. 20606 Cass. 13 novembre 2014, n. 24193 Cass. 11 giugno 2012, n. 9492 Cass. 27 febbraio 2012, n. 2970 Cass. 26 settembre 2008, n. 24262 Cass. 29 febbraio 2008, n. 5733 Difformi: Non si rinvengono precedenti Al fine di costituire una più forte tutela per il contraente debole, il legislatore, nell ambito delle condizioni generali di contratto, ha previsto la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, ossia di quelle pattuizioni particolarmente onerose e svantaggiose per l aderente. E così, l art. 1341 comma 2 c.c. statuisce che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore del predisponente: a) limitazioni di responsabilità

b) facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell aderente c) decadenze d) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti f) tacita proroga o rinnovazione del contratto g) clausole compromissorie e clausole di deroga alla competenza dell autorità giudiziaria. Nelle intenzioni del legislatore, la specifica sottoscrizione di alcune clausole particolarmente sbilanciate in favore di chi le ha predisposte varrebbe a destare l attenzione del contraente debole, che accettando in blocco le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall altro contraente potrebbe non valutare adeguatamente quella parte del regolamento contrattuale che aggravi la sua posizione rispetto a quella risultante dall applicazione della disciplina legale del contratto. Si prevede, così, un meccanismo basato su una doppia sottoscrizione : con la prima, l aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto non onerose, con la seconda, da apporsi in modo specifico, approva il contenuto di quelle vessatorie. La necessità della specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie non ammette equipollenti: così, la produzione in giudizio del documento contrattuale da parte del contraente aderente se vale certamente a sanare la mancanza della sottoscrizione, non può, però, sostituire la specifica approvazione delle clausole vessatorie, che quindi, a differenza delle altre condizioni generali, rimarranno senza effetto. Per altro verso, se le clausole vessatorie non sono state sottoscritte, a nulla varrebbe la prova che l aderente ne conoscesse comunque l esistenza e, di contro, una volta che tali clausole siano state sottoscritte, a nulla varrebbe provare, per renderle inefficaci, che l aderente ciononostante non le conoscesse e ciò in quanto, secondo la giurisprudenza, implicando la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie l esatta conoscenza del loro contenuto, nessuna indagine si impone in ordine a tale conoscenza, da doversi ritenere accertata in presenza della richiesta sottoscrizione. Una volta chiarito che la formalità della doppia sottoscrizione è indispensabile per la produzione di effetto delle clausole vessatorie, non potendo ritenersi sufficiente un unica sottoscrizione in calce al contratto, pare opportuno ora indagare sulle modalità con cui tale requisito possa dirsi soddisfatto. Al riguardo, è pacifico che non occorrono tante firme quante sono le clausole vessatorie: una sottoscrizione è sufficiente per approvare specificamente più clausole vessatorie, purchè queste ultime siano chiaramente individuate. È del pari pacifico che non è necessario che la sottoscrizione faccia seguito alla riproduzione integrale del testo delle clausole vessatorie: è sufficiente che la sottoscrizione sia collocata dopo un indicazione idonea a richiamare l attenzione dell aderente sulle clausole vessatorie contenute nel contratto. Si discute, invece, se tale indicazione debba recare una sintetica esposizione del contenuto della singola clausola vessatoria da approvare (ad esempio, clausola compromissoria), o se viceversa sia sufficiente il mero richiamo al numero assegnato alla clausola (ad es. clausola nr. 10). La giurisprudenza prevalente reputa assolto l onere formale quando l aderente sottoscrive un autonoma dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie individuate attraverso il richiamo al loro numero o al loro contenuto. La giurisprudenza è invece assolutamente assestata nella valutazione della fattispecie oggetto dalla pronuncia in rassegna, in cui è stata eccepita la validità di una clausola vessatoria, derogativa della competenza territoriale, perché approvata unitamente a molteplici altre clausole, molte delle quali non

vessatorie. Il Tribunale di Reggio Emilia aderendo al consolidato insegnamento della giurisprudenza ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l approvazione della specificità richiesta dall art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate. Il principio di diritto applicato dal Tribunale reggiano appare meritevole di qualche osservazione critica. Esso, in particolare, non appare pienamente compatibile con l opinione prevalente, specie in giurisprudenza, secondo cui la specifica approvazione per iscritto rappresenta un onere di natura formale, di rispetto di una forma ad substantiam, la cui inosservanza provoca la nullità delle clausole vessatorie. Non solo: sempre la giurisprudenza - pur se con pronunce risalenti nel tempo - ha avuto modo di affermare, come già accennato, che l avvenuta sottoscrizione delle clausole vessatorie da parte del contraente non predisponente implica l effettiva conoscenza delle stesse, per cui, una volta accertato il rispetto della forma richiesta dalla legge, sarebbe inibito al giudice ogni altra valutazione in ordine alla loro effettiva conoscenza (o conoscibilità), come invece è chiamato a fare per le condizioni generali di contratto non onerose ex art. 1341, comma 1, c.c., secondo il quale perché le condizioni generali di contratto siano efficaci è necessario che l aderente le abbia conosciute, o quanto meno che, usando l ordinaria diligenza, dovesse conoscerle. L orientamento giurisprudenziale sposato dalla pronuncia di merito in rassegna, come già ricordato, esclude, invece, ai fini della validità delle clausole vessatorie, la sufficienza della loro mera sottoscrizione, reputando che in caso di stipulazione promiscua (in cui cioè si assista ad una indiscriminata sottoscrizione della totalità delle clausole contrattuali, alcune delle quali di natura non onerosa), si renderebbe difficoltosa per il contraente debole la percezione delle clausole vessatorie; la giurisprudenza trae questo principio muovendo dal 2 comma dell art. 1341 c.c., senza che però, a ben vedere, questa tutela sia presidiata dalla norma, la quale si limita a richiedere, ai fini della validità della stipulazione della clausola onerosa per il contraente non predisponente, solo il rispetto della forma scritta, senza che vengano in rilievo ulteriori valutazioni. Per altro verso, non pare si possano dissipare le perplessità sulla pronuncia annotata, quand anche si volesse escludere che la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie implichi automaticamente la loro validità e invece si volesse sposare la tesi propugnata da autorevolissima dottrina, secondo cui il requisito del comma 2 dell art. 1341 c.c. si aggiunge a quello del comma 1, ma non lo elimina, così che una clausola onerosa, anche se approvata per iscritto, non vincola l aderente se da lui non conoscibile con l ordinaria diligenza. In quest ottica, infatti, la presenza della sottoscrizione apposta in calce ad un complesso di clausole riproducenti le condizioni generali di contratto, recante clausole vessatorie mescolate a clausole non vessatorie, dovrebbe indurre il giudice a verificare e controllare caso per caso l effettiva conoscenza o conoscibilità delle clausole vessatorie da parte del contraente aderente e ciò in forza del primo comma dell art. 1341 c.c., ma non a ritenere, per ciò stesso ed in automatico, nulle le clausole vessatorie ex art. 1341 comma 2 c.c., come affermato dal Tribunale reggiano. (Altalex, 19 giugno 2018. Nota di Donato De Giorgi tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer) Allegati

tribunale reggio emilia sentenza 24 aprile 2018 pdf PDF (137,1Kb) ( da www.altalex.com )

Nella procedura n. 3859/2016 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra R.D. & FIGLI SRL (avv. ACCOLLA GIUSEPPE) e CREDITO EMILIANO SPA (avv. FERIOLI ALBERTO) ATTORE CONVENUTO Oggi 24/04/2018, innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi: Per R.D. & FIGLI SRL, l avv. VALERIO per avv. ACCOLLA GIUSEPPE. Per CREDITO EMILIANO SPA, l avv. SALANMI per avv. FERIOLI ALBERTO. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente. Il Giudice dott. Gianluigi Morlini 1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3859/2016 promossa da: R.D. & FIGLI SRL (avv. ACCOLLA GIUSEPPE) contro CREDITO EMILIANO SPA (avv. FERIOLI ALBERTO) PARTE ATTRICE PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti introduttivi. FATTO La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dalla Banca Credito Emiliano s.p.a. nei confronti di R.D. e figli s.r.l., L.C. e R.A., nelle loro rispettive qualità di debitore principale e fideiussori, per il pagamento dello scoperto di un conto corrente. 2

Avverso l ingiunzione hanno proposto la presente opposizione gli intimati, eccependo in sequenza la litispendenza rispetto al giudizio da loro stessi in precedenza instaurato davanti al Tribunale di Agrigento, di accertamento negativo dell esistenza di un loro debito nei confronti della banca; l incompetenza territoriale del giudice adito, stante la nullità della clausola vessatoria di cui all articolo 26 del contratto, indicante la competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia, in quanto non ritualmente approvata specificamente per iscritto; in ogni caso, l insussistenza nel merito del credito vantato, stante l invalidità del contratto e l illegittimità del conteggio in ragione della presenza di usura, anatocismo vietato, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. Costituendosi in giudizio, ha resistito il Credito Emiliano, argomentando che rispetto alla controversia promossa davanti al Tribunale di Agrigento non vi è litispendenza, ma solo continenza; che pertanto, ai sensi dell articolo 39 c.p.c., il principio della prevenzione si applica solo se il giudice precedentemente adito sia competente anche per la causa proposta successivamente; che nel caso di specie ciò non è, atteso che il Tribunale di Agrigento non è competente a decidere la presente controversia, stante la disposizione dell articolo 26 del contratto inter partes, clausola da ritenersi validamente approvata per iscritto. In corso di causa, gli opponenti hanno prodotto l ordinanza con la quale il Tribunale di Agrigento ha respinto l eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del Credito Emiliano, e la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla banca in relazione a tale ordinanza. Esperita senza successo la mediazione ordinata dal giudice allora procedente, la controversia è stata ritenuta da questo giudice, nel frattempo nominato istruttore, matura per la decisione senza bisogno di dar corso all istruttoria richiesta dalle parti. DIRITTO 3

a) La prima tematica sulla quale occorre statuire, in base all ordine delle questioni previsto dall articolo 276 comma 2 c.p.c., è quella pregiudiziale di rito relativa all eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente. In particolare, gli attori deducono che la clausola contrattuale con la quale viene statuito come foro esclusivo quello di Reggio Emilia ed utilizzata dalla Banca per agire in via monitoria presso l intestato tribunale, deve ritenersi invalida; e l invalidità deriva dal fatto che trattasi di clausola, pacificamente vessatoria, specificamente approvata ai sensi dell articolo 1341 comma 2 c.c., ma approvata unitamente a molteplici altre clausole, molte delle quali in realtà non vessatorie, ciò che rende l approvazione inidonea. Tanto premesso, l eccezione deve ritenersi fondata. Infatti, è ben vero che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, non occorre sottoscrivere ciascuna clausola vessatoria, bastando un apposita dichiarazione che raggruppi tutte le clausole singolarmente richiamate. Ma è altrettanto vero che, sempre con orientamento pacifico ed incontrastato, che questo Tribunale condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la Suprema Corte ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l approvazione della specificità richiesta dall art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. n. 9492/2012, Cass. n. 2970/2012, Cass. n. 24262/2008, Cass. n. 5733/2008, Cass. n. 4

7748/2007, Cass. n. 4452/2006, Cass. n. 13890/2005, Cass. n. 2719/2005, Cass. n. 18680/2003, Cass. n. 6510/2001, Cass. n. 2849/1998). Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso concreto, atteso che il modulo unilateralmente predisposto dalla banca prevede la specifica approvazione per iscritto di ben 16 clausole, molte delle quali sicuramente non vessatorie (cfr., tra le più evidenti, art. 1 in tema di revoca e modificazione di rappresentanza; art. 2 in tema di comunicazioni al correntista; art. 7 in tema di accreditamento sul conto corrente; articolo 24 in tema di condizioni regolati l apertura di credito; art. 28 in tema di conto corrente senza spese). Né è pertinente, ai fini che qui occupa, la sentenza depositata all odierna udienza dalla difesa di parte opposta, relativa ad una vicenda in cui parte processuale era lo stesso Credem ed ove è stata stabilita la competenza del Tribunale di Reggio Emilia: infatti, la semplice lettura del provvedimento comprova che in quella sede non è in alcun modo stato affrontato o vagliato il principio per cui è invece qui causa, e cioè gli effetto di una contestuale approvazione di più clausole, anche non vessatorie. Pertanto ed in conclusione sul punto, la clausola che sancisce la esclusiva competenza del Tribunale di Reggio Emilia deve ritenersi nulla in quanto clausola vessatoria non ritualmente approvata per iscritto. b) Il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emanato dal giudice incompetente, deve quindi essere dichiarato nullo, e ciò deve essere fatto con sentenza e non con ordinanza ex art. 279 c.p.c., proprio perché la decisione non riguarda solo la competenza, ma anche la nullità del decreto (Cass. n. 14594/2012). La controversia, previa indicazione del Tribunale di Agrigento quale giudice competente ai sensi degli articoli 18 e 20 c.p.c., potrà quindi eventualmente essere riassunta davanti a tale giudice nel termine di cui a dispositivo, con la precisazione che, in caso di riassunzione, trasmigrerà al giudice ad quem la controversia intesa non già come causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che più non 5

esiste, bensì come ordinario giudizio di cognizione concernente l accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. n. 20936/2016, Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 21297/2004). All evidenza, restano assorbiti in questa sede tutti gli ulteriori profili dedotti dagli opponenti relativamente alla litispendenza o continenza, nonché al merito. c) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta opposta ed a favore della vittoriosa parte attrice opponente, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa. P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa - dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1026/2016, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia 13-14/4/2016; - dichiara la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale di Agrigento; - fissa in tre mesi il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Agrigento - condanna Credito Emiliano s.p.a. a rifondere a R.D. e figli s.r.l., L.C. e R.A., in solido fra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 5.000 per compensi, 286,5 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie. Reggio Emilia, 24/4/2018 Il Giudice Dott. Gianluigi Morlini 6

Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 24/4/2018, n. 623/2018; R.D. e Figli s.r.l. più 2 (avv. Accolla e Cappello) c. Credito Emiliano s.p.a. (avv. Ferioli). Clausole vessatorie - Richiamo cumulativo tutte o gran parte condizioni generali contratto comprese quelle non vessatorie - Sottoscrizione apposta sotto loro elencazione - Sufficienza ai fini della specifica approvazione delle clausole vessatorie comprese nell elencazione - Esclusione - Fondamento. Art. 1341 c.c. Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l approvazione della specificità richiesta dall articolo 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate. 7