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Transcript:

Pagina 1 di 8 Indietro Pubblicato il 27/06/2018 N. 01437/2018 REG.PROV.COLL. N. 00665/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 665 del 2018, proposto da Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Saeva e Concetta Vetro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio

Pagina 2 di 8 dell avv. Giuseppe Abissi sito in Palermo, via Simone Cuccia n. 1; contro Comune di Lampedusa e Linosa, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; nei confronti Ditta Donato Antonio Tindaro e Progresso Group s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., non costituiti in giudizio; per l'annullamento del provvedimento di esclusione del 27.02.2018, prot. n. 2771, dei verbali di gara nn. 1 del 31.01.2018; 2 del 02.02.2018; 3 del 13.02.2018; 4 del 27.02.2018; 5 del 27.02.2018; 6 del 28.02.2018 e 7 del 02.03.2018, nonché del bando di gara, oltre che dell'intera procedura negoziata. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Pagina 3 di 8 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato in data 28 marzo 2018, e depositato il successivo 10 aprile, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di: 1) Violazione e falsa applicazione dell art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 per come sostituito dall art. 2, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 152/2008 e art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, lettera b, e 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. n. 50/2016, nonché del bando di gara - Eccesso di potere con rifermento all aggiudicazione provvisoria alla Ditta Donato Antonio Tindaro. Sostiene la ricorrente che avrebbe errato la commissione di gara nel ritenere applicabile alla fattispecie

Pagina 4 di 8 per cui è causa il divieto posto dall art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; avrebbe errato che già al momento di manifestazione dell interesse a partecipare alla gara avrebbe dovuto indicare l impresa designata all esecuzione delle opere; nell espletamento del procedimento di gara l amministrazione avrebbe inoltre violato gli obblighi di riservatezza che gravano su di essa. Non si sono costituiti i soggetti intimati e, alla pubblica udienza fissata per la sua discussione, il ricorso è stato posto in decisione. DIRITTO Il collegio ritiene opportuno puntualizzare, in via preliminare, che la presente decisione prescinde dall esame della regolarità della procedura effettuata dal comune intimato, sotto profili diversi da quelli oggetto di censura, ai quali deve essere limitato quanto verrà statuito. Il ricorso è infondato, alla stregua di quanto verrà precisato.

Pagina 5 di 8 Punto focale della controversia è l applicazione, al procedimento per cui è causa, del divieto posto dall art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, già alla fase della manifestazione d interesse a partecipare alla gara. Sostiene la ricorrente che poiché tale fase si pone in un momento antecedente alla gara vera e propria, non potrebbe trovare applicazione il limite posto dalla norma richiamata, secondo il quale è fatto divieto a un impresa singola di partecipare alla medesima gara a cui partecipa il consorzio ordinario di cui fa parte, ovvero, nelle ipotesi di cui alla lett. b) e c) del comma 2 dell art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, di partecipare, in qualsiasi altra forma, a una gara in cui ha partecipato un consorzio che l ha indicata quale esecutrice dei lavori. La tesi di parte ricorrente non è fondata. Il particolare procedimento esperito dal comune di Lampedusa si è snodato attraverso tre distinte fasi:

Pagina 6 di 8 la manifestazione d interesse delle ditte disponibili ad effettuare i lavori che il comune intende realizzare; il sorteggio tra le ditte che hanno espresso tale manifestazione d interesse, in possesso dei requisiti richiesti, al fine di limitare i partecipanti alla gara a dieci; la gara vera e propria tra le dieci ditte sorteggiate. In tale situazione è evidente che la contemporanea manifestazione d interesse di soggetti tra loro incompatibili, ai sensi dell art. 45, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, o meglio del medesimo soggetto in forme diverse, integra, su un piano logico, la fattispecie che la norma in questione ha voluto scongiurare, rompendo l equilibrio tra gli operatori economici interessati all aggiudicazione dell appalto che viene in rilievo. Infatti le diverse manifestazioni di interesse dello stesso soggetto, seppur strutturato in diverse forme (ditta individuale e consorziato - nonché esecutore dei lavori - di un

Pagina 7 di 8 consorzio) determinano quanto meno l aumento delle probabilità - rispetto agli altri soggetti che hanno inoltrato manifestazione d interesse - di essere sorteggiati per la partecipazione alla gara successiva, con evidente lesione del principio di parità di trattamento tra i diversi soggetti interessati allo svolgimento dell appalto. Conseguentemente ritiene il collegio che, in relazione al particolare procedimento svolto dal comune di Lampedusa per l aggiudicazione dell appalto per cui è causa, le determinazioni adottate siano legittime e in linea con la ratio posta a fondamento dell art. 45, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. In assenza di costituzione dei soggetti intimati, nulla per le spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente

Pagina 8 di 8 pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Nicola Maisano, Consigliere, Estensore Maria Cappellano, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Maria Cristina Nicola Maisano Quiligotti IL SEGRETARIO 2014 - giustizia-amministrativa.it Mappa del sito Guida al sito Regole di accesso Accessibilità Condizioni di utilizzo Informativa privacy