Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione

Documenti analoghi
Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

del 21 dicembre 1995 (Stato 13 giugno 2006)

Codice penale svizzero

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali

Legge federale sulla procedura penale

del 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Codice penale svizzero

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Codice penale militare e Procedura penale militare

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Spiegazione delle note

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Spiegazione delle note

Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010)

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale su la costituzione di riserve di crisi da parte dell economia privata

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Codice civile svizzero

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sul trasporto pubblico

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Codice penale militare e procedura penale militare

del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2017)

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Codice penale svizzero

Codice penale e Codice penale militare

Legge sul Tribunale penale federale

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sul Consiglio della magistratura

363 Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse

Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) 1 (del 20 aprile 2010)

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010)

Codice penale e Codice penale militare

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Codice penale svizzero

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge sul censimento federale della popolazione

Transcript:

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione (Legge sulle garanzie, LGar) 1 del 26 marzo 1934 (Stato 22 luglio 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 ottobre 1933, decreta: Art. 1 1 Durante le sessioni parlamentari, nessun deputato del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati può, senza il previo suo consenso o la preventiva autorizzazione del Consiglio a cui appartiene, essere perseguito in via giudiziaria o di polizia per crimini o delitti che non si riferiscono alle sue funzioni. 2 Rimane riservato l arresto preventivo in caso di presunzione di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato; l autorità che ordina tale arresto dovrà peraltro chiedere direttamente, entro le ventiquattro ore, il consenso del Consiglio interessato, salvo che il deputato in causa non lo dia egli stesso per iscritto. Art. 2 1 Quando, all apertura di una sessione, per uno dei reati previsti all articolo 1 sia già stato iniziato procedimento di polizia o giudiziario contro un deputato, questi può, per mezzo del Consiglio federale, domandare al Consiglio a cui appartiene che vengano sospesi così l arresto come le citazioni od operazioni giudiziarie importanti. La domanda non ha effetto sospensivo. 2 Per gli arresti ordinati durante una sessione, si procede in conformità del capoverso 2 dell articolo 1. Art. 3 L immunità parlamentare non può essere invocata quando si tratta d una pena di detenzione pronunciata con una sentenza cresciuta in giudicato, la cui esecuzione è stata ordinata già prima della sessione. RU 50 583 e CS 1 148 1 Tit. abbreviato e abbreviazione introdotti dal n. 1 dell all. della LF dell 8 ott. 1999, in vigore dal 1 gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961). 1

Art. 4 1 I membri del Consiglio federale, il Cancelliere della Confederazione e i rappresentanti o commissari federali non possono essere perseguiti nel senso dell articolo 1 senza il loro consenso scritto o l autorizzazione del Consiglio federale. 2 Parimenti un membro del Tribunale federale o del Tribunale penale federale non può essere perseguito senza il proprio consenso scritto o l autorizzazione della Corte plenaria. 2 3 Le disposizioni degli articoli 1 a 3 concernenti l apertura o la durata delle sessioni parlamentari s applicano per analogia all inizio o alla durata delle funzioni o missioni qui contemplate. 4 L articolo 1 capoverso 2 e l articolo 2 capoverso 2 sono applicabili per analogia. 5 I termini di prescrizione o di perenzione non decorrono finche è in corso la procedura per la concessione o il rifiuto dell immunità. Art. 5 3 Se il Consiglio federale, il Tribunale federale o il Tribunale penale federale negano l autorizzazione a procedere, l autorità competente per l azione penale può, entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, deferirla all Assemblea federale plenaria. Art. 6 1 Chiunque, scientemente e senza il consenso dell interessato o l autorizzazione del Consiglio competente, opera od ordina l arresto di persone protette dagli articoli precedenti, ovvero omette di chiedere il consenso prescritto nel capoverso 2 dell articolo 1, sarà punito con multa fino a duemila franchi, combinata nei casi gravi con la detenzione fino a sei mesi. Rimangono riservati gli arresti preventivi, di cui all articolo 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2. 2 Il reato è sottoposto alla giurisdizione penale federale. 4 Art. 7 È nullo qualsiasi atto di procedimento penale intrapreso, violando la presente legge, contro una delle persone da essa protette. 2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, 3 Nuovo testo giusta il n. 3 dell all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, 4 Nuovo testo giusta il n. 3 dell all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, 2

Art. 8 5 1 I crimini e delitti contro la vita, l incolumità e la libertà personale di membri del Consiglio federale o del Cancelliere della Confederazione sono sottoposti alla giurisdizione federale. Lo stesso vale per i crimini e delitti contro l onore, in quanto essi si riferiscano all attività di questi magistrati. 2 Tali sono sottoposti alla giurisdizione federale anche quando sono commessi contro la persona di membri dell Assemblea federale o del Tribunale federale, di giurati federali, del Procuratore generale della Confederazione o di giudici istruttori federali, di supplenti o di sostituti di questi funzionari, o di rappresentanti o commissari federali, mentre queste persone si trovano in effettivo servizio della Confederazione. 3 Rimangono salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale in quanto si tratti di crimini e delitti contro la Confederazione e i poteri federali. Art. 9 6 Art. 10 7 1 La Confederazione, come anche i suoi istituti, aziende e fondazioni non autonome sono esonerate da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono eccettuati gli immobili non destinati a uno scopo pubblico immediato. 2 La Confederazione non soggiace alle prescrizioni dei Cantoni e dei Comuni concernenti l obbligo di assicurazione. Art. 11 I Cantoni sono responsabili di qualsiasi distrazione o danneggiamento di beni della Confederazione cagionati da torbidi verificatisi sul loro territorio. Art. 12 Quando, per causa di torbidi, il Consiglio federale reputi minacciata la sicurezza delle autorità federali nel luogo della loro sede, esso ha la facoltà indipendentemente dalle misure di sicurezza previste nella Costituzione federale 8, di trasferire le proprie sedute in un altro luogo e di ivi convocare anche l Assemblea federale. Art. 13 Se, in seguito ad una sommossa od altro atto di violenza, il Consiglio federale non si trovasse più in istato di agire, il presidente del Consiglio nazionale o, in caso d im- 5 Nuovo testo giusta il n. 3 dell all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, 6 Abrogato dal n. I della LF dell 8 ott. 1999 (RU 2000 414; FF 1999 6784). 7 Nuovo testo giusta il n. I 121 della LF del 5 mag. 1977 su provvedimenti per equilibrare le finanze federali, in vigore dal 1 gen. 1978 (RS 611.04). 8 RS 101 3

pedimento, il presidente del Consiglio degli Stati, ha l obbligo di radunare immediatamente i due Consigli legislativi in un Cantone che egli sceglierà. Art. 13a 9 Gli articoli 12 e 13 sono parimente applicabili qualora la sicurezza delle autorità federali o la possibilità d agire del Consiglio federale sia minacciata per altre cause. Art. 14 1 Gli edifici destinati all uso delle autorità federali sono sottoposti alla immediata polizia di quest ultime. 2... 10 Art. 15 1 Le contestazioni che potessero sorgere intorno all applicazione della presente legge sono di competenza dell Assemblea federale plenaria. Fanno eccezione le contestazioni intorno all applicazione dell articolo 10 che rientrano nella competenza del Tribunale federale. 2 Il Consiglio federale prende le misure provvisorie che si rendessero necessarie. Art. 16 Sono abrogati dalla presente legge: a. la legge del 23 dicembre 1851 11 sulle garanzie politiche e di polizia della Confederazione; b. l art. 60 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853 12 ; c. l articolo 15 capoverso 2 della legge del 22 marzo 1893 sull organizzazione giudiziaria federale 13. Art. 17 Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore. Data dell entrata in vigore: 1 luglio 1934 14 9 Originario art. 13 bis. Introdotto dall art. 60 cpv. 2 della L del 23 mar. 1962 sui rapporti fra i Consigli, in vigore dal 1 dic. 1962 (RS 171.11). 10 Abrogato dal n. 1 dell all. della LF dell 8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). 11 [RU III 32] 12 [RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 3. RU 54 799 art. 398 cpv. 2 lett. a] 13 [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 4. CS 3 499 art. 169] 14 DCF del 29 giu. 1934 (RU 50 587). 4

Disposizione finale della modificazione del 20 giugno 1947 15 Art. 2 1 Il Consiglio federale fissa la data dell entrata in vigore della presente legge. 2 L articolo 197 della legge sull organizzazione giudiziaria federale del 22 marzo 1893 16 cesserà di avere effetto a questa data. 15 RU 63 1052 16 [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 4. CS 3 499 art. 169] 5

6