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` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà CAPITANERIA DI PORTO ROMA Reparto Tecnico Amministrativo Servizio Sicurezza della Navigazione Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma) e-mail: roma@guardiacostiera.it Tel. 06/656171 0665617303 ORDINANZA N. 114 /2010 Il Capo del Compartimento Marittimo di Roma: VISTO l atto di concessione n. 133 del Registro Concessioni per atto (Rep. n. 461/2010) in data 14 dicembre 2010 della durata quindicennale rilasciato in favore della Semarpo s.r.l. per l esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Fiumicino, nella zona meglio specificata all art.3 dell allora Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Fiumicino approvato con Decreto 6 agosto 1990 del Ministero della Marina Mercantile; VISTO il vigente Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Fiumicino approvato con Decreto 17 gennaio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la nota prot. n.03/08 in data 19/05/2008, con cui la Corporazione dei Piloti del Porto di Fiumicino, a mezzo di dettagliata relazione tecnica, ha segnalato alla Capitaneria di Porto di Roma che il rimorchiatore Tebro, in uso quale mezzo di riserva per l effettuazione delle manovre di ormeggio, disormeggio ed assistenza delle navi petroliere presso le piattaforme R1 e R2, non risulta per vetustà ed obsolescenza - più idoneo all impiego, non offrendo sufficienti garanzie di piena operatività e sicurezza; VISTO la nota prot. n.1261 in data 16.01.2009 inoltrato alla società concessionaria quale richiesta di adeguamento della flotta, provvedendo, a tal fine, alla sostituzione del R/re Tebro con altro di nuova costruzione di potenza e capacità di manovra non inferiori alle unità attualmente in uso, così da assicurare la regolarità del servizio e garantirne lo svolgimento in piena sicurezza; la nota di riscontro prot. n.106/ar1 in data 22.05.2009 trasmessa dalla Semarpo s.r.l. in adesione alla richiesta di cui sopra; la nota prot. n.18.02.28/19609 in data 09.06.2009, con cui sono state interessate le associazioni nazionali di categoria CONFITARMA, FEDERAGENTI, FEDARLINEA, ASSORIMORCHIATORI e FEDERIMORCHIATORI, unitamente all Autorità Portuale Porti di Roma e del Lazio, per l espressione di pertinente parere; VISTI i pareri con i quali le associazioni nazionali di categoria di cui sopra hanno espresso il loro parere in meritoalla sostituzione del rimorchiatore in parola; VISTO il silenzio maturato dalla FEDERAGENTI e dall Autorità Portuale Porti di Roma e del Lazio, per mancata formulazione dei pareri richiesti nel termine assegnato e più volte prorogato; VISTO il fg. prot. n.18.02.28/9221 in data 23.03,2010, con cui è stata data formale comunicazione al superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché alle associazioni nazionali di categoria interessate della chiusura con esito favorevole della prima fase istruttoria relativa all inserimento in servizio nel porto di Fiumicino della nuova unità da impiegarsi in attività di rimorchio; Pagina 1 di 8

la nota prot. n.4602 in data 22.03.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione ex art.140 c.nav. dell assegnazione del nome Ariete Secondo alla motonave d interesse; la nota prot. n.m_tra/porti/8507 in data 28.06.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui è stato reso noto il valore finale, determinato in esito a rituale procedura, del suddetto rimorchiatore da assumere a riferimento per lo sviluppo della formula tariffaria; la documentata istanza in data 14.07.2010 della Semarpo s.r.l., assunta al prot. n.002458 del 15.07.2010, intesa ad ottenere la revisione delle tariffe fissate con Decreto n.17/2009 del 08.07.2009, con un aumento da riconoscersi nella misura del 18,83% secondo sviluppo della formula di cui alla circolare ministeriale prot. n. DEM 3/1589 del 17.06.2003, così come aggiornata da ultimo relativamente ai numeri indice anno 2010 con circolare; la propria nota prot. n. 18.02/119/P.I./TEC in data 22 ottobre 2010 con la quale la scrivente invia alle associazioni nazionali di categoria interessate l istanza di cui sopra, al fine di riceverne i pareri di competenza; CONSIDERATO che le citate associazioni di categoria, si sono espresse in merito all adeguamento tariffario, come di seguito indicato: - ASSOPORTI con nota s.n. in data 04 novembre 2010, ha rappresentato la necessità di mantenere l incremento tariffario entro il limite del 6% in linea con la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/6317 in data 12.05.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rinviando all Autorità Portuale di Civitavecchia eventuali osservazioni di merito sulla proposta della ditta concessionaria. - CONFITARMA con nota s.n. in data 26 novembre 2010, ha proposto un incremento tariffario pari al + 13.37%, che per effetto dei tetti stabiliti dalla Circolare Ministeriale prot. n. M-TRA/DINFR/6317 in data 12.05.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve essere ridotto al + 6.%; - FEDERIMORCHIATORI con nota prot. n. 1021 in data 26 novembre 2010, ha proposto un incremento tariffario pari al + 13.78%, che per effetto dei tetti stabiliti dalla Circolare Ministeriale prot. n. M-TRA/DINFR/6317 in data 12.05.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve essere ridotto al + 6.%; - FEDERAGENTI E FEDARLINEA con nota congiunta s.n. in data 29 novembre 2010, hanno proposto un incremento tariffario pari al + 13.07%, che per effetto dei tetti stabiliti dalla Circolare Ministeriale prot. n. M- TRA/DINFR/6317 in data 12.05.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve essere ridotto al + 6.%; - ASSORIMORCHIATORI con nota prot. n. 1463/10 in data 29 novembre 2010, ha proposto un incremento tariffario pari al + 13.37%, che per effetto dei tetti stabiliti dalla Circolare Ministeriale prot. n. M-TRA/DINFR/6317 in data 12.05.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve essere ridotto al + 6.%; la nota prot. n.318/ar1 in data 24 novembre 2010 assunta al prot. n. 39480 del 30 novembre 2010 con la quale la Semarpo S.r.l. ha integrato la propria istanza di revisione delle tariffe di rimorchio citata precedentemente, con la quale si richiede una variazione tariffaria pari al 14,36%; la nota prot. n.323/ar1 in data 01 dicembre 2010 assunta al prot. n. 39738 del 01 dicembre 2010 con la quale la Semarpo S.r.l., correggeva ulteriormente l incremento tariffario da applicare alla percentuale del + 13.37%; la disciplina tutta dettata in materia tariffaria del servizio di rimorchio riportata in ordine cronologico di pubblicazione e precisamente: a) la circolare prot. n. DEM 3/1589 in data 17.06:2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente i criteri e i meccanismi di formazione del servizio di rimorchio portuale definiti ex art.14, comma 1-bis, L.84/94; Pagina 2 di 8

b) la circolare prot. n. DEM 3/1421 in data 17.05.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinante l individuazione del broker di cui all allegato 4, lettera A, punti 1) e 2) della predetta circolare prot. n. DEM 3/1589; c) il dispaccio prot. n. DEM 3/3801 in data 29.12.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, determinante il valore dei rimorchiatori in servizio presso il porto di Fiumicino da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria di cui alla circolare prot. n. DEM 3/1589; d) la circolare prot. n. DEM 3/0445 in data 07.02.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riportante alcune precisazioni riguardo i criteri di calcolo delle componenti di costo, in particolare della voce imposte e tasse, di cui all allegato 5 Costi e spese generali della circolare prot. n. DEM 3/1589; e) la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006 del Ministero dei Trasporti, offrente chiarimenti interpretativi, modifiche e/o integrazioni alla circolare prot. n. DEM 3/1589; f) la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR/1977 in data 20.02.2007 del Ministero dei Trasporti, dettante ulteriori chiarimenti applicativi della circolare prot. n. DEM 3/1589; g) la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR/12732 in data 10.12.2007 del Ministero dei Trasporti, contenente precisazioni circa l istruttoria finalizzata all immissione in servizio, in via permanente, di rimorchiatori diversi (aggiuntivi o sostitutivi) da quelli che hanno costituito la base di calcolo per la determinazione delle tariffe; h) la circolare prot. n. M_TRA/DINFR/7884 in data 10.07.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introducente modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui alla circolare prot. n. DEM 3/1589 e successive; i) la circolare prot. n. M:TRA/DINFR/11528 in data 21.10.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella parte recante precisazioni alla circolare prot. n. M_TRA/DINFR/7884 e, specificatamente, alle procedure indicate ai punti 3) e 4) riguardanti la determinazione del valore dei rimorchiatori; j) la circolare prot. n. M_TRA/DINFR/13188 in data 02.12.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dettante, a modifica e/o integrazione delle precedenti disposizioni ministeriali, nuove modalità di ammortamento di rimorchiatori nuovi ed usati; k) la circolare prot. n. M_TRA/DINFR/6851 in data 25.05,2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente modalità di comunicazione della data di chiusura della prima fase dell istruttoria per l immissione in servizio dei rimorchiatori e prevedente, in allegato, il nuovo modello di scheda delle caratteristiche di ogni unità navale prescelta; l) la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/3614 in data 18.03.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introducente modifiche ed integrazioni ai criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale, unitamente a relativi chiarimenti interpretativi; m) la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/5663 in data 29.04.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante i numeri indice anno 2010 da utilizzare per lo sviluppo della formula per la revisione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale; n) la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/6317 in data 12.05.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dettante misure di contenimento di eventuali aumenti tariffari; CONSIDERATO che la documentazione tutta offerta in valutazione dalla Semarpo s.r.l. è risultata completa ed esaustiva; RITENUTA la corrispondenza della stessa documentazione ai dati forniti dalla società predetta ai fini del presente adeguamento tariffario, in particolare per lo sviluppo della relativa formula elaborata dalla concessionaria secondo modello Pagina 3 di 8

ministeriale ex circolare prot. n. M_TRA/DINFR/7884 del 10.07.2008 e sottoposta a puntuale analisi da parte dell Autorità Marittima; CONSIDERATA la ritardata decorrenza della variazione tariffaria di cui al precedente decreto n.17/2009 in data 08.07.2009 relativo al biennio 2008-2009 e riconoscente una riduzione delle tariffe nella misura del 1,95% -, con discendente rimodulazione del fatturato vecchio (FV) secondo i criteri di cui all allegato 1 della circolare prot. n.m_tra/porti/3614 del 18.03.2010; RITENUTO che l aumento percentuale derivante dal normale sviluppo della formula tariffaria è del 13,37 %; CONSIDERATO che, in osservanza delle disposizioni impartite dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot. n. M_TRA/PORTI/6317 in data 12.05.2010 quanto a misure di contenimento di eventuali aumenti tariffari volte a sostenere la competitività dei porti nazionali nell attuale fase congiunturale di crisi internazionale dei traffici marittimi, l incremento tariffario attualmente da riconoscersi non può essere percentualmente superiore ai valori indicati in tabella, ed esattamente al 6%, con recupero dell importo in cifra corrispondente alla riduzione effettuata in occasione dei successivi tre rinnovi biennali delle tariffe, secondo le modalità ivi indicate e che lo stesso importo sarà pari a 265.684 euro; VISTI gli art. 30, 66, 81 e 101 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione; DETERMINA di concedere un aumento del 6% sulle tariffe in vigore, ricalcolate nelle misure di seguito indicate, riconoscendo, al contempo, il recupero dell importo in cifra corrispondente alla riduzione effettuata rispetto all aumento percentuale derivante dal normale sviluppo della formula tariffaria pari a 265.684 euro in occasione dei successivi tre rinnovi biennali delle tariffe, secondo le modalità indicate in circolare prot. n. M_TRA/PORTI/6317 in data 12.05.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. ORDINA Pagina 4 di 8 Articolo 1 Stazza lorda internazionale Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso. Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore della stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula, che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all uopo elaborato: GT=K1V (dove V=2,832 VLT e K1= 0,2 + 0,02 Log10V). Qualora non risultasse possibile l applicazione di tale formula a causa dell irreperibilità dei dati in essa ricompresi, si farà riferimento alle seguente formula elaborata dall IMO nella circolare n. 653/94: GT=VE x a (dove VE=L x B x H). L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero.

B = larghezza massima fuori ossatura, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave. H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestato dai documenti a bordo della nave, a = F (VE) da calcolare con l interpolazione lineare secondo la seguente tabella: VE a Fino a 400 0,58 1000 0,43 5000 0,35 10000 0,34 25000 0,33 50000 0,32 100000 0,31 150000 0,30 200000 0,29 250000 e oltre 0,28 Per i casi eccezionali (ossia qualora insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all altezza totale della nave da utilizzarsi per l applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato VAL di cui alla tabella allegata al dispaccio ministeriale n. 5203508 in data 05/07/1990, al fine di comparare i valori risultanti dall applicazione della formula IMO (per le navi traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all articolo seguente) con quelli risultanti dal sistema VAL e commisurare la tariffa del servizio al valore che risulti più elevato tra i due. Articolo 2 Correzione del valore di stazza Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall applicazione di una delle formule di cui all articolo precedente) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti: Traghetti passeggeri 0,69 (passenger Ro-Ro Cargo Ferries) Traghetti merci 0,85 (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ship Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro CargoVehicles Carriers) Pagina 5 di 8 Articolo 3 Tariffe Porto Canale e Rada Escluse le piattaforme R1 ed R2 Sono approvate e rese esecutive le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel porto canale e nella rada di Fiumicino arrotondate al secondo decimale: a) navi di GT fino a 800 227,50 b) navi di GT da 801 a 1500 257,60 c) navi di GT da 1501 a 3000 344,90 d) navi di GT da 3001 a 5000 464,30 e) navi di GT da 5001 a 8000 563,50 f) navi di GT oltre 8000 40,80 per ogni GT in più

Articolo 4 Orario di lavoro L orario normale di lavoro inizia alle ore 08.00 e termina alle ore 17.00 dei giorni dal Lunedì al Venerdì, che non siano dichiarati festivi a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia. La prestazione di rimorchio ha inizio nel momento in cui il rimorchiatore giunge sotto bordo alla nave che ha richiesto il servizio e termina al momento in cui il comandante della nave ne da comunicazione al Capitano del rimorchiatore. Le tariffe saranno aumentate: Articolo 5 Maggiorazioni tariffarie a) Per i servizi effettuati tra le 17.00 e le 08.00 dei giorni feriali e quelli effettuati tra le 08.00 e le ore 17.00 nei giorni dichiarati festivi, del 60%; b) Per i servizi effettuati tra le ore 08.00 e le ore 17.00 del sabato che non coincida con la giornata festiva, del 35%; c) Per i servizi effettuati tra le 17.00 del giorno festivo e le ore 08.00 del giorno successivo, del 100%; d) Per l uso del cavo del rimorchiatore, del 20%; e) Per i servizi resi alle navi con macchine inattive, del 30%. Quando una prestazione è resa a cavallo di due degli orari indicati nel precedente comma, si applica la tariffa prevista per l orario in cui ha inizio la prestazione stessa. Articolo 6 Riduzioni Per il rimorchio delle navi appartenenti alla Marina Militare, o comunque in servizio per conto dello Stato, le tariffe sono applicate con riduzione del 50%. Articolo 7 Richiesta servizio Ritardata o mancata prestazione Il servizio dovrà essere richiesto dall armatore, dal Comandante o dal Raccomandatario Marittimo della nave entro le ore 16.00 del giorno precedente; la richiesta dovrà essere anticipata alle ore 12.00 se il giorno della richiesta coincide con il sabato o la giornata festiva. Nel caso il servizio non possa essere effettuato nel giorno fissato, per causa non imputabile alla società concessionaria, è dovuto un compenso pari al 50% della tariffa base. Per ogni rimorchiatore ordinato giunto sotto bordo e non impiegato, è dovuto un compenso pari al 70% della tariffa base. Per le attese sotto bordo superiori alla mezz ora, in dipendenza di ritardi dovuti alla nave, la tariffa base sarà aumentata del 30%. Articolo 8 Maggiorazione tariffaria navi trasportanti merci pericolose Le prestazioni di assistenza per ragioni di sicurezza alle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti di categoria A, sia cariche che vuote ma non degassificate, che attraccano nel porto canale di Fiumicino hanno inizio nel momento dell entrata in porto della nave e terminano con l inizio della manovra di disormeggio. La relativa tariffa è stabilita in 105,60 per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti. Pagina 6 di 8

Articolo 9 Tariffe piattaforme Per il servizio di rimorchio prestato durante le manovre di ormeggio e disormeggio in favore delle navi che operano alle piattaforme R1 e R2 si applicano le seguenti tariffe: a) navi di GT fino a 10.000 1748.40 b) navi di GT da 10.001 a 20.000 1991.50 c) navi di GT da 20.001 a 30.000 2309.90 d) navi di GT da 30.001 a 40.000 2544.90 e) navi di GT da 40.001 a 50.000 2785.60 f) navi di GT da 50.001 a 60.000 3106.60 g) navi di GT da 60.001 a 70.000 3341.50 h) navi di GT da 70.001 a 80.000 3491.70 i) navi di GT da 80.001 a 90.000 3739.30 j) navi di GT da 90.001 a 100.000 4058.90 k) navi di GT da 100.001 a 110.000 4293.30 l) navi di GT da 110.001 a 120.000 4542.10 m) navi di GT da 120.001 a 130.000 4865.60 n) navi di GT da 130.001 a 140.000 5096.20 o) navi di GT oltre 140.000 5252.00 La durata di ogni servizio di rimorchio, sia di ormeggio che di disormeggio, sarà forfettariamente considerata di due ore, indipendentemente dalla durata effettiva della prestazione, con esclusione cioè delle maggiorazioni previste ai punti a), b), e c) dell articolo 5 del presente provvedimento. Qualora nel corso dello stesso approdo la nave effettui più di un ormeggio e disormeggio, sarà applicata una riduzione del 30% sul secondo ormeggio e disormeggio; per i successivi ormeggi la riduzione sarà del 50%. Il compenso per l utilizzo del cavo del rimorchiatore è determinato in 342,40. Il servizio dovrà essere richiesto dall agenzia raccomandataria della nave entro le ore 16.00 del giorno precedente; la richiesta dovrà essere anticipata alle ore 12.00 se il giorno della richiesta coincide con il sabato o giornata festiva. Nel caso il servizio non possa essere effettuato nel giorno fissato per causa non imputabile alla società concessionaria, sarà dovuto un compenso forfettario di 916.60 per i giorni feriali, 1198.00 per le giornate di sabato non festive, di 1423.60 per le giornate festive. Articolo 10 Tariffe assistenza piattaforme Per le prestazioni di assistenza rese per ragioni di sicurezza alle navi durante le manovre di ormeggio e di disormeggio e durante le operazioni di caricazione/discarica alle navi ormeggiate alla piattaforme R1 ed R2, la tariffa oraria è forfetariamente stabilita in 397.70, con l esclusione cioè delle maggiorazioni previste ai punti a), b) e c) dell articolo 5 del presente provvedimento. Articolo 11 Altre prestazioni Per il compenso di qualunque altro servizio non contemplato dalle presenti tariffe, si applicheranno le disposizioni previste dall art.12 del vigente Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Fiumicino approvato con Decreto 17 gennaio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pagina 7 di 8

Articolo 12 Pagamento delle fatture Le fatture emesse dalla società concessionaria devono essere saldate antro 5 (cinque) giorni per le navi battenti bandiera estera ed entro 30 (trenta) giorni per le navi nazionali dalla data della fattura. Trascorsi tali termini saranno applicati gli interessi di mora pari al tasso di sconto vigente alla data di emissione della fattura, aumentato di 4 punti. Articolo 13 Disposizioni finali La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 del 01/01/2011 ed abroga il precedente decreto tariffario n. 17/2009 in data 08.07.2009. Articolo 14 Sanzioni Spetta a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza; i contravventori saranno perseguiti, qualora la violazione commessa non concretizzi gli estremi di più grave, specifico reato, ai sensi degli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione. Art.15 Pubblicazione Adeguata pubblicità alla presente Ordinanza, verrà assicurata mediante l affissione della stessa all albo dell ufficio, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., e mediante l inoltro agli indirizzi in elenco e con la pubblicazione della stessa nella pagina Ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/roma/. Fiumicino, 20 Dicembre 2010 Pagina 8 di 8