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STATUTO Articolo 1 Costituzione Sede - Delegazioni e Uffici È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Amici Ematologia Talamona" con sede in Cornaredo (Ml), Via Matteotti n.16. Qualora l'ente ospedaliero dovesse prestare il proprio assenso,la denominazione sarà "Fondazione Amici Ematologia Talamona Niguarda Ca' Granda". Possono essere costituite, trasferite o soppresse sedi secondarie, rappresentanze e simili con decisione del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e Leggi collegate. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'area lombarda. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Articolo 2 Scopi La Fondazione ha lo scopo di favorire e sostenere la ricerca applicata, in particolare nell'ambito delle discipline oncoematologiche ed ematologiche, con particolare riferimento all'area lombarda, e di svolgere attività di sostegno dei bisogni del paziente, quindi attività di supporto e sviluppo dell'assistenza. extra ospedaliera, rivolta, principalmente ma non esclusivamente, ai portatori di patologie ematologiche. Articolo 3 Attività strumentali, accessorie e connesse La Fondazione intende costruire e gestire strutture di accoglienza destinate ad ospitare pazienti non residenti in cura presso i centri di eccellenza lombardi, anche in fase diagnostica o in riabilitazione e loro familiari. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: a) promuovere iniziative atte a realizzare lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività delle "Divisioni Ematologia" degli Enti Ospedalieri di Milano; b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili; c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo; d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni (rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi), corsi di formazione e di specializzazione nelle materie di interesse della Fondazione; f) istituire premi e borse di studio; g) perseguire la finalità di favorire e sostenere la formazione e l'aggiornamento professionale, anche del personale paramedico, tramite l'organizzazione o il sostegno economico a corsi di perfezionamento; h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore della editoria, nei limiti delle Leggi vigenti, e egli audiovisivi in genere; i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; l) integrare l'azione assistenziale di altri organismi e favorire la costituzione di comitati aventi finalità di sostegno morale, organizzativo e finanziario della Fondazione stessa; m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al raggiungimento delle finalità istituzionali. Articolo 4 Vigilanza Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Il Patrimonio della Fondazione è composto: Articolo 5 Patrimonio

- dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o ad altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuato dal Fondatore, dai partecipanti Istituzionali o da altri Partecipanti; - dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, puo' essere destinata ad incrementare il Patrimonio; - da contributi dell'unione Europea, dello Stato, degli Enti Territoriali o degli altri Enti Pubblici. Articolo 6 Fondo di Gestione Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione; - da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici; - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore, dai partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Articolo 7 Esercizio finanziario L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva ii budget previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota lntegrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti al Codice Civile in tema di società di capitali. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato. Esecutivo di gestione, se nominato, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o ii miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di Utili o avanzi di gestione nonché di Fondi e Riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge. Articolo 8 Membri della Fondazione I membri della Fondazione si dividono in: - Fondatore; - Partecipanti Istituzionali; - Partecipanti., Articolo 9 Fondatore E' Fondatore il sig. Giuseppe Romanò, vita natural durante, salvo rinuncia. Il Fondatore è Presidente della Fondazione. Il Fondatore designa, anche per via testamentaria, la persona che è destinata a succedergli in tutte le prerogative ad esso spettanti ai sensi del presente statuto. Articolo 10 Partecipanti Istituzionali

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base pluriennale, al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro o beni, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Articolo 11 Partecipanti Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata. Articolo 12 Esclusione e recesso Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione adottata a maggioranza, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - trasformazione, fusione e scissione; - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione. Sono organi della Fondazione: --il Consiglio di Amministrazione --il Presidente della Fondazione; --il Revisore dei Conti. --il Comitato Esecutivo, ove istituito; --il Comitato Scientifico, ove istituito; Articolo 13 Organi della Fondazione Articolo 14 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Fondatore e da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri, nominati al Fondatore medesimo che, in occasione della nomina, ne determina il numero. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca, da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può, ad iniziativa del Presidente, essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fondatore deve provvedere, il più sollecitamente possibile, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a: -stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto; - approvare il budget previsionale e il bilancio consuntivo; - approvare, ove ritenuto opportuno, il Regolamento della Fondazione; - istituire, ove ritenuto opportuno; il Comitato Scientifico, determinandone durata nella carica, compiti e regole di Funzionamento; - nominare i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti, ai sensi egli artt. 10 e 11 del presente Statuto; - suddividere, ove opportuno, i settori di attività della Fondazione in Dipartimenti Operativi, senza però che ciò comporti né moltiplicazione di organi né sovrapposizione di uffici e, conseguentemente, procedere alla nomina dei Responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; - deliberare eventuali modifiche statutarie; - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del Patrimonio. Queste ultime due delibere sono prese a maggioranza con l'imprescindibile voto favorevole del Fondatore. Il Consiglio d'amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da altri due Consiglieri, con mansioni esclusivamente gestorie, nei limiti di quelle delegate loro dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'amministrazione ne determina compiti, attribuzioni e, nei limiti di Legge e di Statuto, limiti di spesa. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo. Articolo 15 Convocazione e Quorum Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui sia comprovabile la ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può awenire tre giorni prima della data fissata. L'awiso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicario, che viene nominato dal Consiglio stesso nella prima riunione; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra estranei. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole del Fondatore. Articolo 16 Presidente della Fondazione Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, è il Fondatore. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente individua, all'interno del Consiglio d'amministrazione, il proprio Vicario cui delegare specifici compiti e funzioni; il Vicario sostituisce a tutti gli effetti di Legge e di Statuto il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha tutti i più ampi poteri, nei limiti di legge e di statuto, per la gestione della Fondazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, relativamente ai poteri previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione. Il Presidente provvede al!'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione del!a Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati. In particolare il Presidente provvede a: - predisporre e curare i piani di attuazione dei progetti, programmi ed obiettivi; - predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; - assumere le determinazioni necessarie in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, senza oneri patrimoniali per la Fondazione; - individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, nominandone, ove necessario, i responsabili; - mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione; - firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli; - dirigere il personale, i collaboratori e i consulenti della Fondazione - individuare, ove opportuno o necessario, il proprio vicario che lo sostituira' in caso di assenza o impedimento. Articolo 17 Organo di Consulenza Contabile L'Organo di Consulenza contabile è nominato dal Fondatore, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di budget previsionale e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato. Articolo 18 Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione sulla quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. Esso inoltre formula proposte sulla programmazione della ricerca scientifica. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposto verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario, nominato dal Comitato Scientifico anche fra estranei. Articolo 19 Scioglimento In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà anche il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero affini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia. Articolo 21 Norma transitoria Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.