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Transcript:

COMUNE DI SORESINA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 30.01.2010

INDICE Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 oggetto e finalità del regolamento Titolo II Entrate comunali Articolo 2 tipologia delle entrate Articolo 3 regolamentazione delle entrate Titolo III Determinazioni di aliquote, dei canoni, tariffe e agevolazioni Articolo 4 aliquote e tariffe Articolo 5 trattamenti agevolati Titolo IV Gestione delle entrate Articolo 6 - forme di gestione Articolo 7 soggetti responsabili delle entrate Articolo 8 attività di verifica e controllo Articolo 9 - attività di liquidazione delle entrate Articolo 10- attività di accertamento e rettifica Titolo V Sanzioni per violazioni di norme tributarie Articolo 11- sanzioni Titolo VI Attività di riscossione Articolo 12 forme di riscossione Articolo 13 riscossione coattiva Articolo 14 rateazione straordinaria Articolo 15 misura degli interessi Articolo 16 pagamenti rateali Titolo VII Attività contenziosa e strumenti deflattivi Articolo 17 - Tutela giudiziaria Articolo 18 - autotutela Articolo 19 accertamento con adesione Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali Articolo 20 - Disposizioni finali e transitorie 2

Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate comunali, sia tributarie sia patrimoniali, con la sola esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle vigenti normative 2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione. 3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l equilibrio economico di bilancio del comune. Titolo II Entrate comunali Articolo 2 Tipologia delle entrate 1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate: * le entrate tributarie; * le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio; * le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale; * le entrate derivanti da canoni d'uso; * le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni; * le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo; * le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità; Articolo 3 Regolamentazione delle entrate 1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. 2. I regolamenti entrano in vigore il 1 gennaio dell anno successivo a quello di approvazione e debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze unitamente alla relativa delibera di approvazione entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale ed sul sito internet del Comune. 3

Titolo III Determinazioni di aliquote, dei canoni, tariffe e agevolazioni Articolo 4 aliquote, tariffe 1. Entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario sono determinati con apposita deliberazione le aliquote e le tariffe tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge. 2. Nell ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote e le tariffe stabilite dall ultima deliberazione approvata si intendono prorogate. Articolo 5 Trattamenti agevolati 1. le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate di cui all art. 3 Titolo IV Gestione delle entrate Articolo 6 Forme di gestione 1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate scegliendo tra una delle seguenti forme previste per legge: A) gestione diretta in economia, anche in associazione e/o unione con altri enti locali; B) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale; C) affidamento in concessione ai soggetti iscritti negli appositi albi previsti dalle leggi vigenti; 2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve essere la più efficace ed efficiente per l Ente e deve garantire semplicità di comprensione e di pagamento per il cittadino. Articolo 7 Soggetti responsabili delle entrate 1. Sono responsabili delle singole entrate dell Ente i funzionari ai quali le stesse risultino affidate nel piano esecutivo di gestione. 2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all acquisizione delle entrate, comprese l attività istruttoria di controllo e verifica e l attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. 3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal Responsabile Finanziario. 4. Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente, la liquidazione, l accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, detti soggetti debbono 4

intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri espressi nei commi precedenti. Articolo 8 Attività di verifica e controllo 1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, reclami, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. 2. nell esercizio dell attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalle leggi vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy. 3. le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l ausilio di soggetti esterni all Ente secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. 4. Ai fini del potenziamento dell azione di controllo in materia tributaria la Giunta Comunale può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse, a titolo di imposta. Articolo 9 Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali 1. L attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. 2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge o per regolamento il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento. 3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti. Articolo 10 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie o patrimoniali 1. L attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all uopo incaricati o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente nelle forme di legge, apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l aliquota applicata, l importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine, le modalità e l autorità per l eventuale impugnativa. 2. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell attività di controllo di cui all art.8 risulta che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento. 3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal 5

concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento. Titolo V Sanzioni per violazioni di norme tributarie Articolo 11 Sanzioni 1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dalle leggi vigenti, sono graduate entro i limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. 2. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le sanzioni minime previste dalle leggi vigenti. 3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata. 4. le sanzioni sono applicate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all art. 7. Titolo VI Attività di riscossione Articolo 12- Forme di riscossione 1. La riscossione delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune. 2. E prevista la possibilità di riscuotere le entrate, tributarie e non, secondo quanto previsto dalla legge, in alternativa al Tesoriere o al Concessionario. 3. le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della reciproca comodità ed economicità della riscossione. Articolo 13 - Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate. 2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell opportunità e della convenienza economica. 3. E attribuita al funzionario responsabile o al terzo affidatario, la firma dell ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate. Articolo 14 rateazione straordinaria 1. Qualora il carico tributario sia costituito o comprenda dei tributi arretrati e fosse uguale o superiore ad. 500,00, il contribuente che non ha impugnato gli avvisi di liquidazione, o di accertamento o di irrogazione di sanzioni può chiedere al funzionario responsabile del tributo, con apposita istanza scritta di rateizzare l importo da pagare in rate mensili non superiori a 6 e di durata complessiva non superiore all anno. 6

2. La richiesta del contribuente va presentata, a pena di decadenza, prima della normale scadenza indicata nell atto impositivo. L istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal funzionario responsabile del tributo che contestualmente ridetermina gli importi dovuti e le rispettive scadenze. Il provvedimento del funzionario responsabile deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente. 3. La prima rata sarà da pagare alla normale scadenza indicata nell atto impositivo. 4.All importo delle singole rate verranno aggiunti gli interessi al tasso legale. 5. In caso di mancato o intempestivo pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l importo ancora dovuto, puntualmente attualizzato, è immediatamente riscuotibile in un unica soluzione. Articolo 15 Misura degli interessi 1. La misura degli interessi, ove previsti, ai sensi dell art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1 gennaio di ciascun anno di imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso. Articolo 16 Modalità di riscossione 1. salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di. 12,00. Ciò non trova applicazione per la COSAP, l imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per i quali l importo corrispondente è di. 2,00. 2. nell ipotesi di cui al comma precedente, il funzionario del tributo è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva. 3. Se l importo da versare è maggiore dei limiti minimi previsti, il pagamento deve essere effettuato per l intero ammontare dovuto. Titolo VII ATTIVITA CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI Articolo 17- Tutela giudiziaria 1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario sono abilitati alla rappresentanza dell Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore. Articolo 18 Autotutela 1. il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell entrata, o i soggetti terzi incaricati, possono annullare totalmente o parzialmente l atto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. 2. In pendenza di giudizio, l annullamento deve essere preceduto da attenta valutazione della sua opportunità e convenienza economica con particolare riferimento ai seguenti fattori: a) grado di probabilità di soccombenza dell amministrazione; 7

b) valore della lite; c) costo della difesa; d) costo derivante da inutili carichi di lavoro. 3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all annullamento del medesimo nelle ipotesi di: a) doppia imposizione b) errore di persona; c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; d) errore di calcolo nella liquidazione dell imposta; e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. Articolo 19 Accertamento con adesione 1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme di legge in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali e del vigente Regolamento comunale per l applicazione dell istituto dell accertamento con adesione. Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali Articolo 20 - Disposizioni finali e transitorie 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente regolamento, dopo l esecutività del provvedimento di adozione, viene pubblicato per quindici giorni all albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione. 8