Accordo di Procacciamento

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Accordo di Procacciamento TRA ErgonGroup S.r.l. con sede legale in Padova, Viale dell Industria 21, P.IVA 03584930170, in persona del suo legale rappresentante dott. Daniele Della Bianca; Ergon S.r.l con sede legale in Padova, Viale dell Industria 21, P.IVA 03584930170, in persona del suo legale rappresentante dott. Paolo Bittolo Bon; Tecum S.r.l. con sede legale in Udine, Viale Trieste 156, P.IVA 01578660936, in persona del suo legale rappresentante ing. Moris Frattin; Erima S.r.l. con sede legale in Padova, Viale dell Industria 21, P.IVA 04684410287, in persona del suo legale rappresentante dott. Daniele Della Bianca; di seguito anche denominate congiuntamente e disgiuntamente ErgonGroup xxxxxxxxxxxx con sede legale in Via xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx C.F. e P.IVA: xxxxxxxxxxx (di seguito denominato Procacciatore ) E Premesso che a) ErgonGroup opera nel campo della consulenza e formazione alle imprese ed è interessata a cooperare per mettere in comune le proprie esperienze e sinergie per raggiungere obiettivi sempre maggiori; b) Il Procacciatore possiede le qualità necessarie al fine di acquisire e gestire in modo adeguato nuovi clienti per ErgonGroup; c) L attività sarà svolta dal Procacciatore in piena autonomia senza vincolo alcuno di subordinazione. Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si conviene e stipula quanto segue: 1) Premessa Le premesse sono da intendersi parte integrante ed essenziale del presente accordo. 2) Oggetto dell incarico ErgonGroup conferisce al Procacciatore l incarico di compiere una ricerca di mercato su tutto il territorio italiano allo scopo di individuare e segnalare tutte le possibilità atte a consentire l introduzione di ErgonGroup nell ambito della consulenza e formazione prendendo contatti con potenziali Aziende Clienti.

3) Modalità di Svolgimento Il Procacciatore si impegna a compiere quanto oggetto del presente accordo a propria cura e spese e nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni. In modo particolare l attività del Procacciatore consisterà nel: a) Procurare e facilitare l introduzione di ErgonGroup nell ambito della consulenza e formazione alle imprese prendendo i contatti con i potenziali utilizzatori onde favorire gli opportuni incontri tra le parti. b) Segnalare ad ErgonGroup le aziende interessate alla consulenza e formazione alle quali la stessa produrrà i relativi preventivi finalizzati al conseguimento dei relativi ordini. A fronte di ordini acquisiti, ErgonGroup riconoscerà al Procacciatore un compenso come specificato all art. 5 e come dettagliato all allegato n.1 del presente accordo. Il Procacciatore dovrà svolgere le attività sopra indicate con serietà, perizia e diligenza e nel rispetto di tutte le clausole del presente contratto. Allo scopo dichiara di aver preso coscienza dell organizzazione e delle modalità operative di ErgonGroup della quale s impegna, in ogni caso, a rispettare l immagine acquisita ed acquisente nel mercato. Il Procacciatore non assumerà alcun obbligo di concludere qualsivoglia contratto o accordo, in nome e per conto di ErgonGroup, né di impegnarle direttamente in alcun altro modo. Stesso dicasi per le attività delle società ad essa collegate. 4) Durata e recesso Il presente accordo avrà durata di anni 2 (due) a partire dalla data della firma dello stesso. Le parti, di comune accordo, potranno decidere di rinnovare il presente contratto. Il recesso potrà venire in qualunque momento da entrambi le parti anche senza il giustificato motivo con un preavviso di mesi 3 (tre) dalla scadenza da inviarsi con lettera raccomandata A.R. 5) Determinazione del corrispettivo Per le attività descritte nell oggetto, in caso di segnalazione di un nuovo cliente e relativa erogazione del servizio, sarà riconosciuto da ErgonGroup al Procacciatore un compenso calcolato sull importo incassato per le attività svolte a favore del cliente, nei modi e termini stabiliti nell allegato n.1 del presente accordo. Il compenso sarà corrisposto al Procacciatore per ogni singolo cliente segnalato durante il periodo di vigenza del contratto e nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione dello stesso. In ogni caso, tale compenso sarà corrisposto per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dal primo affare andato a buon fine I predetti compensi sono omnicomprensivi delle possibili spese sostenute dal Procacciatore per lo svolgimento delle suddette attività. Qualora il Procacciatore svolga attività di docenza e/o consulenza sui clienti dal medesimo segnalati, i compensi saranno oggetto di separata trattativa. In caso di insolvenza del cliente nulla sarà dovuto al Procacciatore. 6) Modalità di fatturazione e pagamento I conteggi relativi al compenso dovuto al Procacciatore per l attività svolta avverranno semestralmente. I compensi matureranno secondo quanto indicato nell allegato 1. La relativa fattura dovrà essere emessa dal Procacciatore ad ErgonGroup con modalità di pagamento bonifico 30gg DF FM. La gestione amministrativa, la riscossione dei crediti o eventuali solleciti di pagamento saranno di esclusiva competenza di ErgonGroup

7) Esclusioni Per tutte le attività di natura diversa da quelle del presente accordo e per quelle che si rendessero necessarie per effetto o di novità legislative o di interesse delle parti, ErgonGroup e il Procacciatore concorderanno appositamente la loro esecuzione e il corrispettivo verrà quantificato a parte. 8) Clausola di salvaguardia Relativamente al presente accordo ErgonGroup si impegna, per tutta la durata del presente accordo e per un anno successivo alla conclusione del rapporto, a non erogare ai clienti segnalati dal Procacciatore servizi in concorrenza allo stesso, limitatamente alle attività indicate in allegato n.2. Il Procacciatore non contatterà i clienti di ErgonGroup sia nel corso di validità del presente accordo che nei 12 mesi successivi dell eventuale termine. 9) Riservatezza Le parti si impegnano a mantenere la dovuta riservatezza sui dati, documenti e informazioni relativi all attività svolta durante il periodo di collaborazione e dopo la cessazione dello stesso; in particolare in via meramente indicativa e non certamente esaustiva, ci si riferisce alle strategie commerciali, alle informazioni relative agli affari, alle metodologie di svolgimento dell attività medesima di cui le parti siano venute a conoscenza in dipendenza dei rapporti derivanti dal presente accordo. 10) Divieto di cessione dell accordo Il presente accordo non può essere ceduto, né in tutto né in parte, dal Procacciatore. 11) Modifiche contrattuali Qualsiasi convenzione derogativa o complementare, nonché qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto viene essenzialmente riservata alla forma scritta. 12) Clausole nulle L eventuale nullità di una o più clausole del presente accordo non incide sulla validità dell accordo nel suo complesso. 13) Foro competente Per ogni controversia relativa al presente contratto le parti convengono la giurisdizione italiana e la competenza esclusiva e funzionale del Foro di Udine 14) Trattamento dei dati personali Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. n 196/2003 e s.m.i. in merito ai dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del presente accordo. Le parti dichiarano, inoltre, di essersi reciprocamente scambiate le informazioni previste nonché di essere a conoscenza dei diritti loro concessi dalle suddette normative. 15) Clausola 231 Con riferimento all esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, il Procacciatore si impegna a rispettare ed adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ErgonGroup ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, incluso il Codice Etico che ne costituisce parte integrante, disponibile sul sito web www.ergongroup.it

16) Interpretazione ed esecuzione del contratto secondo buona fede Data la natura del contratto e dei rapporti che ne discendono, le parti confermano che i loro comportamenti, nell applicazione di detto accordo, saranno improntati al principio della buona fede contrattuale, manifestando la più ampia disponibilità, fiducia e collaborazione necessaria per il conseguimento del buon fine dei servizi affidati. 17) Disposizioni Finali Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicheranno le norme del Codice Civile. Padova/Udine, lì ERGONGROUP SRL Il Procacciatore ERGON SRL TECUM SRL ERIMA SRL Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. ed in relazione all art. 1469 ter, comma 4 c.c, le parti dichiarano di essersi determinate spontaneamente nella sottoscrizione delle clausole contenute nel presente accordo. ERGONGROUP SRL Il Procacciatore ERGON SRL TECUM SRL ERIMA SRL

ALLEGATO N.1 Il presente allegato costituisce parte integrante dell accordo di procacciamento siglato tra ErgonGroup e il procacciatore Le commissioni verranno calcolate da ErgonGroup al Procacciatore nelle seguenti modalità: 1. In ambito AVVISI A VALERE SUL CONTO SISTEMA FONDIMPRESA verrà riconosciuto un corrispettivo pari al 5% dell importo incassato da ErgonGroup per i servizi erogati ai clienti segnalati. 2. In ambito CONTO FORMAZIONE verrà riconosciuto un corrispettivo pari al 10% dell importo incassato da ErgonGroup per i servizi erogati ai clienti segnalati. 3. In ambito FORMAZIENDA O FONDO LAVORO verrà riconosciuto il 10% dell importo incassato da ErgonGroup per i servizi erogati ai clienti segnalati. 4. Per ogni altro servizio finanziato verrà riconosciuto un corrispettivo del 5% dell importo incassato da ErgonGroup per i servizi erogati ai clienti segnalati. 5. Per i servizi non finanziati, verrà riconosciuto un corrispettivo del 10% dell importo incassato da ErgonGroup per i servizi erogati ai clienti segnalati. Modalità di pagamento: per i corsi finanziati di cui ai precedenti punti 1 e 3 il procacciatore maturerà un anticipo provvigionale del 50% del corrispettivo dovuto al momento dell approvazione del corso. Il restante 50% maturerà al momento dell incasso del saldo finale. Per i servizi di cui ai precedenti punti 2, 4,5 il corrispettivo maturerà all avvenuto incasso da parte di ErgonGroup delle competenze relative ai servizi erogati sui clienti segnalati.

ALLEGATO N.2 Il presente allegato costituisce parte integrante dell accordo di procacciamento siglato tra ErgonGroup e il Procacciatore. ErgonGroup si impegna, nei modi e tempi stabiliti dal suddetto accordo. a non erogare ai clienti segnalati dal Procacciatore servizi in concorrenza allo stesso, limitatamente alle attività indicate e selezionate di seguito: Consulenza e Formazione in materia di gestione delle risorse umane Consulenza e Formazione in materia di servizi IT Consulenza e Formazione in materia di organizzazione aziendale e lean thinking Consulenza e Formazione in materia di Amministrazione, finanza e controllo Consulenza e Formazione in materia di Ambiente, Qualità e Sicurezza sul lavoro Consulenza e Formazione in materia Agroalimentare