Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli

Documenti analoghi
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta

Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

(Ordinanza sulla liberazione secondo l OIEVFF) del 16 settembre 2016

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2002

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza dell UFAG. Modifica del 2 agosto L Ufficio federale dell agricoltura ordina:

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

Consultazione. 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) Situazione iniziale

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Paese e l importo degli aiuti all esportazione per il formaggio sono fissati nell allegato.

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l entrata in vigore della nuova legge sull agricoltura

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie. (OCoR) 1. del 12 aprile 1995 (Stato 9 luglio 2002)

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza 3 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.

Transcript:

Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge sull agricoltura 1, ordina: Sezione 1: Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato delle ciliegie e delle prugne Art. 1 Contributi a provvedimenti interni 1 La Confederazione può versare contributi per provvedimenti di sgravio del mercato delle ciliegie e delle prugne da tavola, soprattutto per forniture nelle regioni di montagna. 2 I contributi stanziati dall Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale) mediante decisione sono commisurati all onere per le spese di imballaggio, trasporto e smercio. Art. 2 Contributi all esportazione 1 La Confederazione può versare contributi all esportazione delle ciliegie da tavola e delle ciliegie nere da conserva trasformate. 2 I contributi all esportazione delle ciliegie da tavola sono versati soltanto se il mercato interno è completamente approvvigionato. 3 I contributi all esportazione delle ciliegie nere da conserva trasformate sono versati soltanto se i raccolti delle ciliegie da conserva sono ritirati. Questi contributi sono versati in funzione dei ritiri indigeni comprovati dalle aziende. 4 I contributi all esportazione concessi dall Ufficio federale mediante decisione sono fissati secondo criteri unitari e dipendono dalla differenza tra il prezzo indigeno e quello estero. RS 916.131.11 1 RS 910.1; RU 1998 3033 1998-0184 415

Art. 3 Prezzi di ritiro I contributi sono accordati soltanto se per i prodotti corrispondenti sono stati pagati i prezzi di produzione fissati dai diretti interessati. Sezione 2: Contributi per la valorizzazione di mele e pere Art. 4 Contributi per l immagazzinamento della riserva di mercato 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell ambito dell immagazzinamento della riserva di mercato sotto forma di succo concentrato di mele e pere. L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. 2 Per riserva di mercato a livello d azienda s intende, per le mele da sidro e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l approvvigionamento normale, ma al massimo pari al 50 per cento dell approvvigionamento normale. 3 L approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere, riferito agli ultimi tre anni. Art. 5 Contributi per prodotti di mele e pere provenienti da eccedenze 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nonché all esportazione di succo concentrato di mele e pere, sempre che il concentrato sia prodotto da eccedenze di mele da sidro e pere da sidro. 2 Per eccedenza s intende il quantitativo destinato alla trasformazione che eccede l approvvigionamento normale e la riserva di mercato. 3 La Confederazione può versare contributi all esportazione di prodotti di mele e pere diversi da quelli di cui al capoverso 1. 4 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. Art. 6 Calcolo dei contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale 1 I contributi ai costi per le scorte di succo concentrato di mele e pere e per i relativi interessi del capitale sono determinati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali. 2 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. Art. 7 416 Calcolo dei contributi all esportazione 1 I contributi all esportazione di succo concentrato di mele e pere sono calcolati sulla base: a. di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali;

b. dei prezzi di produzione riferiti all azienda ed effettivamente pagati per le mele da sidro e le pere da sidro, ma al massimo del prezzo di riferimento fissato dalle competenti organizzazioni di categoria e c. della differenza tra il prezzo di fabbricazione del succo concentrato di mele o pere e il prezzo ottenuto all estero. 2 L Ufficio federale fissa i contributi per l esportazione dei prodotti di cui all articolo 5 capoverso 3 e li stanzia mediante decisione. Questi contributi possono corrispondere al massimo ai contributi all esportazione di succo concentrato di mele o pere. Art. 8 Aziende aventi diritto ai contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali ricevono contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale. 2 Le fabbriche di sidro industriali e le ditte commerciali ricevono contributi all esportazione. Sezione 3: Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto Art. 9 Le fabbriche di sidro industriali che chiedono i contributi sono tenute ad annunciare all Ufficio federale, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta. Questo vale per analogia anche per le ditte commerciali che chiedono i contributi all esportazione. Sezione 4: Requisiti qualitativi e rilevazioni statistiche Art. 10 Requisiti qualitativi Nell ambito dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione, l Ufficio federale può prescrivere requisiti qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali. Art. 11 Rilevazioni statistiche L Ufficio federale accorda contributi per le rilevazioni statistiche nell ambito della frutta conformemente all ordinanza del 30 giugno 1993 2 sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 RS 431.012.1 417

Sezione 5: Organizzazioni Art. 12 Collaborazione di organizzazioni 1 L Ufficio federale può valersi di organizzazioni nell esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione. 2 L organizzazione che collabora deve garantire: a. un esecuzione corretta dei compiti ad essa affidati; b. la parità di trattamento fra membri e non membri riguardo al versamento dei contributi; c. una sorveglianza efficiente dell impiego legale dei contributi. Art. 13 Esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione L Ufficio federale decide, su richiesta delle organizzazioni e in base alla situazione vigente sul mercato e in materia di approvvigionamento, circa l esecuzione e la durata dei provvedimenti. Fissa i dettagli dell esecuzione. Art. 14 Ricorso a ditte Oltre alle organizzazioni incaricate, l Ufficio federale può ricorrere anche a ditte per l esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione. Art. 15 Rilevazione dei dati e consultazione 1 L Ufficio federale rileva i dati specifici delle aziende di cui abbisogna per i provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione e li valuta. 2 Prima di decidere circa lo stanziamento di contributi per l esportazione di succo concentrato di mele e pere, l Ufficio federale sente l organizzazione coinvolta. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 16 Disposizioni transitorie 1 I contributi per i provvedimenti nel settore della frutticoltura sono versati sino al 31 dicembre 2000 conformemente all articolo 1 lettere d-f dell ordinanza del 15 gennaio 1997 3 concernente il promovimento della frutticoltura. 2 L Ufficio federale può versare annualmente, sino al 31 dicembre 2003, una somma massima di 40 000 franchi ad organizzazioni che promuovono la valorizzazione della frutta in ambito contadino. 3 RU 1997 445 418

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin 0833 419