Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge sull agricoltura 1, ordina: Sezione 1: Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato delle ciliegie e delle prugne Art. 1 Contributi a provvedimenti interni 1 La Confederazione può versare contributi per provvedimenti di sgravio del mercato delle ciliegie e delle prugne da tavola, soprattutto per forniture nelle regioni di montagna. 2 I contributi stanziati dall Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale) mediante decisione sono commisurati all onere per le spese di imballaggio, trasporto e smercio. Art. 2 Contributi all esportazione 1 La Confederazione può versare contributi all esportazione delle ciliegie da tavola e delle ciliegie nere da conserva trasformate. 2 I contributi all esportazione delle ciliegie da tavola sono versati soltanto se il mercato interno è completamente approvvigionato. 3 I contributi all esportazione delle ciliegie nere da conserva trasformate sono versati soltanto se i raccolti delle ciliegie da conserva sono ritirati. Questi contributi sono versati in funzione dei ritiri indigeni comprovati dalle aziende. 4 I contributi all esportazione concessi dall Ufficio federale mediante decisione sono fissati secondo criteri unitari e dipendono dalla differenza tra il prezzo indigeno e quello estero. RS 916.131.11 1 RS 910.1; RU 1998 3033 1998-0184 415
Art. 3 Prezzi di ritiro I contributi sono accordati soltanto se per i prodotti corrispondenti sono stati pagati i prezzi di produzione fissati dai diretti interessati. Sezione 2: Contributi per la valorizzazione di mele e pere Art. 4 Contributi per l immagazzinamento della riserva di mercato 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell ambito dell immagazzinamento della riserva di mercato sotto forma di succo concentrato di mele e pere. L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. 2 Per riserva di mercato a livello d azienda s intende, per le mele da sidro e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l approvvigionamento normale, ma al massimo pari al 50 per cento dell approvvigionamento normale. 3 L approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere, riferito agli ultimi tre anni. Art. 5 Contributi per prodotti di mele e pere provenienti da eccedenze 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nonché all esportazione di succo concentrato di mele e pere, sempre che il concentrato sia prodotto da eccedenze di mele da sidro e pere da sidro. 2 Per eccedenza s intende il quantitativo destinato alla trasformazione che eccede l approvvigionamento normale e la riserva di mercato. 3 La Confederazione può versare contributi all esportazione di prodotti di mele e pere diversi da quelli di cui al capoverso 1. 4 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. Art. 6 Calcolo dei contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale 1 I contributi ai costi per le scorte di succo concentrato di mele e pere e per i relativi interessi del capitale sono determinati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali. 2 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. Art. 7 416 Calcolo dei contributi all esportazione 1 I contributi all esportazione di succo concentrato di mele e pere sono calcolati sulla base: a. di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali;
b. dei prezzi di produzione riferiti all azienda ed effettivamente pagati per le mele da sidro e le pere da sidro, ma al massimo del prezzo di riferimento fissato dalle competenti organizzazioni di categoria e c. della differenza tra il prezzo di fabbricazione del succo concentrato di mele o pere e il prezzo ottenuto all estero. 2 L Ufficio federale fissa i contributi per l esportazione dei prodotti di cui all articolo 5 capoverso 3 e li stanzia mediante decisione. Questi contributi possono corrispondere al massimo ai contributi all esportazione di succo concentrato di mele o pere. Art. 8 Aziende aventi diritto ai contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali ricevono contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale. 2 Le fabbriche di sidro industriali e le ditte commerciali ricevono contributi all esportazione. Sezione 3: Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto Art. 9 Le fabbriche di sidro industriali che chiedono i contributi sono tenute ad annunciare all Ufficio federale, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta. Questo vale per analogia anche per le ditte commerciali che chiedono i contributi all esportazione. Sezione 4: Requisiti qualitativi e rilevazioni statistiche Art. 10 Requisiti qualitativi Nell ambito dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione, l Ufficio federale può prescrivere requisiti qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali. Art. 11 Rilevazioni statistiche L Ufficio federale accorda contributi per le rilevazioni statistiche nell ambito della frutta conformemente all ordinanza del 30 giugno 1993 2 sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 RS 431.012.1 417
Sezione 5: Organizzazioni Art. 12 Collaborazione di organizzazioni 1 L Ufficio federale può valersi di organizzazioni nell esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione. 2 L organizzazione che collabora deve garantire: a. un esecuzione corretta dei compiti ad essa affidati; b. la parità di trattamento fra membri e non membri riguardo al versamento dei contributi; c. una sorveglianza efficiente dell impiego legale dei contributi. Art. 13 Esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione L Ufficio federale decide, su richiesta delle organizzazioni e in base alla situazione vigente sul mercato e in materia di approvvigionamento, circa l esecuzione e la durata dei provvedimenti. Fissa i dettagli dell esecuzione. Art. 14 Ricorso a ditte Oltre alle organizzazioni incaricate, l Ufficio federale può ricorrere anche a ditte per l esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione. Art. 15 Rilevazione dei dati e consultazione 1 L Ufficio federale rileva i dati specifici delle aziende di cui abbisogna per i provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione e li valuta. 2 Prima di decidere circa lo stanziamento di contributi per l esportazione di succo concentrato di mele e pere, l Ufficio federale sente l organizzazione coinvolta. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 16 Disposizioni transitorie 1 I contributi per i provvedimenti nel settore della frutticoltura sono versati sino al 31 dicembre 2000 conformemente all articolo 1 lettere d-f dell ordinanza del 15 gennaio 1997 3 concernente il promovimento della frutticoltura. 2 L Ufficio federale può versare annualmente, sino al 31 dicembre 2003, una somma massima di 40 000 franchi ad organizzazioni che promuovono la valorizzazione della frutta in ambito contadino. 3 RU 1997 445 418
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin 0833 419