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COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI Bruxelles, 6 marzo 2019 DOMANDE E RISPOSTE IN RELAZIONE AL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA PER QUANTO RIGUARDA L'OMOLOGAZIONE DI VEICOLI, SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITÀ TECNICHE INDIPENDENTI L'8 gennaio 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea hanno adottato il regolamento (UE) 2019/26 1, che integra la legislazione dell'unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'unione. 2 Il presente elenco di domande e risposte fornisce ulteriori orientamenti sulla base del regolamento per il caso in cui il Regno Unito, alle ore 00.00 (ora dell'europa centrale) del 30 marzo 2019 ("data del recesso"), diventi un paese terzo senza ratifica di un accordo di recesso e quindi - senza il periodo di transizione di cui all accordo di recesso 3, nonché - senza le disposizioni relative alle "merci immesse sul mercato" di cui all accordo di recesso. L'elenco di domande e risposte, che qualora necessario può essere ulteriormente aggiornato e integrato, dovrebbe essere letto in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/26 e con l'"avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dell'omologazione dei veicoli a motore" 4 e l'"avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme dell'ue nel settore dell'omologazione di taluni veicoli e motori" 5, pubblicati dalla Commissione europea rispettivamente il 29 gennaio e il 28 marzo 2018. 1 GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1. 2 3 4 5 Il regolamento (UE) 2019/26 è adottato nel quadro della direttiva 2007/46/CE sull'omologazione dei veicoli a motore, del regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, del regolamento (UE) n. 168/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, del regolamento (UE) 2016/1628 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e del regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato. Cfr. parte quarta dell accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 66 I, del 19.2.2019, pag. 1). https://ec.europa.eu/growth/content/brexit-%e2%80%93-guidance-stakeholders-impact-type-approvalmotor-vehicles_it. https://ec.europa.eu/growth/content/brexit-guidance-stakeholders-impact-type-approval-certainvehicles-and-engines_it.

A. CONCETTO DI MERCI IMMESSE SUL MERCATO DELL'UNIONE (UE A 27) PRIMA DELLA DATA DEL RECESSO Nel caso in cui il recesso del Regno Unito dall'unione avvenga senza la ratifica di un accordo di recesso, la legislazione dell'unione in materia di omologazione cesserà di applicarsi al Regno Unito e di avere validità in tale paese alla data del recesso. Ciò significa che a partire da tale data l'autorità di omologazione del Regno Unito cesserà di essere un'autorità di omologazione ai sensi della normativa unionale. Di conseguenza, a partire dalla data del recesso non sarà più possibile immettere sul mercato dell'unione (UE a 27) prodotti fabbricati in base a un'omologazione del Regno Unito. Il criterio pertinente per stabilire in che misura il recesso del Regno Unito possa avere conseguenze per veicoli, sistemi, componenti o entità tecnica indipendenti fabbricati in base a un'omologazione del Regno Unito è pertanto quello dell'eventuale immissione del prodotto sul mercato dell'unione (UE a 27) prima della data del recesso. Il concetto di "immissione sul mercato" si applica in modo costante alla normativa unionale sui prodotti per determinare i requisiti legali relativi a un prodotto specifico: il prodotto deve essere conforme alla normativa unionale al momento della sua immissione sul mercato 6. A tale proposito, nel regolamento (UE) 2019/26 si ricorda che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti devono essere conformi ai requisiti applicabili al momento della loro immissione sul mercato. Anche in questo contesto deve quindi essere applicato il criterio dell'"immissione sul mercato dell'unione (UE a 27)". Per "immissione sul mercato" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'unione (UE a 27) nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito 7. L'immissione sul mercato di un prodotto presuppone un'offerta o un accordo tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto concernente il prodotto in questione una volta ultimata la fase di fabbricazione. Il concetto di immissione sul mercato si riferisce a ogni singolo prodotto, non a un tipo di prodotto. Inoltre, l'immissione sul mercato non richiede la consegna fisica del prodotto, ma presuppone che la fase di fabbricazione sia stata completata 8. Tali principi si applicano al settore automobilistico in modo armonizzato a livello unionale, in quanto non sono previste disposizioni divergenti nella legislazione armonizzata del settore. I veicoli, completi o incompleti, devono essere dotati di un certificato di conformità valido basato su un'omologazione valida nel momento in cui vengono immessi sul mercato dell'ue a 27. Ciò significa che i veicoli, completi o incompleti, immessi sul 6 7 8 Cfr. la comunicazione della Commissione 2016/C 272/01, "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016" (GU C 272 del 26.7.2016, pag. 1). Cfr. l'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). Le disposizioni in materia di vigilanza del mercato contenute in tale regolamento sono applicabili nel contesto della direttiva 2007/46/CE sull'omologazione dei veicoli a motore. Cfr. anche i regolamenti (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013 e (UE) 2016/1628. Per ulteriori informazioni sul concetto di immissione sul mercato si veda, al capitolo 2, "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016", già citata. 2

mercato dell'ue a 27 con un certificato di conformità basato su un'omologazione valida del Regno Unito prima della data del recesso possono continuare a essere resi disponibili sul mercato dell'ue a 27. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato, all'immatricolazione e alla messa in circolazione di veicoli di fine serie 9, a decorrere dalla data del recesso l'immatricolazione e la messa in circolazione saranno possibili alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2019/26 (cfr. sezione B). A partire dalla data del recesso, veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti possono essere immessi sul mercato dell'ue a 27 solo in presenza di un certificato di conformità basato su un'omologazione dell'unione (UE a 27). 1. Veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti fisicamente presenti nella catena di distribuzione o già in uso nel mercato dell'ue a 27 alla data del recesso. Esempio A: pneumatici che si trovano già presso un importatore dell'ue a 27 o veicolo a motore che si trova già presso un rivenditore dell'ue a 27. Tali prodotti sono considerati immessi sul mercato dell'unione (UE a 27) prima della data del recesso e possono pertanto continuare a essere resi disponibili sul mercato dell'ue a 27 (nel caso dei veicoli, purché siano dotati di certificato di conformità) o a rimanere in uso senza necessità di una (nuova) omologazione unionale, di una rietichettatura/rimarcatura o di modifiche del prodotto. Ciò non pregiudica l'obbligo di nomina di un nuovo mandatario del fabbricante stabilito nell'ue a 27 qualora il mandatario designato fino a quel momento sia stabilito nel Regno Unito e intenda immettere prodotti sul mercato dell'ue a 27 a partire dalla data del recesso. Esempio B: autocarro non finito, fabbricato nell'unione (UE a 27) prima della data del recesso in base a un'omologazione del Regno Unito, soggetto a una produzione in più fasi, munito di certificato di conformità e fornito per essere ulteriormente assemblato o completato nell'unione (UE a 27) prima della data del recesso. Questo esempio riguarda un veicolo prodotto in più fasi, la prima delle quali comprende l'autotelaio cabinato (veicolo incompleto). Nel caso degli autocarri, un autotelaio cabinato può essere omologato, nell ambito di una prima fase, per un costruttore di veicoli, mentre un carrozziere (cioè un soggetto terzo) può detenere l'omologazione per una seconda fase e una fase finale successive. Un autocarro può essere costruito in più fasi anche dallo stesso costruttore. Qualora il veicolo incompleto possa essere considerato immesso sul mercato dell'ue a 27 in base a una transazione commerciale tra due entità ai fini della distribuzione o dell'uso sul mercato dell'ue a 27 prima del recesso del Regno Unito, valgono le stesse considerazioni relative ai prodotti dell'esempio A. 2. Veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti prodotti in un paese terzo o nell'unione (UE a 27) in base a un'omologazione del Regno Unito, forniti a un importatore/mandatario dell'ue a 27 o venduti a un cliente o a un rivenditore dell'ue a 27 prima della data del recesso una volta terminata la fase 9 Articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013 e articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 168/2013. Cfr. anche i considerando 15 e 19 del preambolo del regolamento (UE) 2019/26. 3

di fabbricazione, ma consegnati fisicamente al cliente dell'ue a 27 dopo il recesso del Regno Unito. Esempio: un motore per macchine mobili non stradali prodotto negli USA in base a un'omologazione del Regno Unito è venduto a un importatore o a un costruttore di apparecchiature originali di macchine mobili non stradali sito nell'ue a 27 il 28 marzo 2019 (data di immissione sul mercato, data della transazione), ma giungerà alle dogane dell'unione soltanto il 5 giugno 2019. Valgono le stesse considerazioni svolte al punto 1. La data di immissione sul mercato dell'unione (UE a 27) corrisponde alla data della transazione tra il costruttore e l'importatore o il costruttore di apparecchiature originali sito nell'ue a 27, purché a tale data sia terminata la fase di fabbricazione. L'immissione sul mercato non richiede la consegna fisica del prodotto. 3. Veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti prodotti in base a un'omologazione del Regno Unito, importati nel Regno Unito da un paese terzo o fabbricati nel Regno Unito prima della data del recesso e poi venduti a un cliente dell'ue a 27 alla data del recesso o successivamente ad essa. Esempio: un veicolo incompleto fabbricato in Giappone in base a un'omologazione del Regno Unito e dotato di certificato di conformità è venduto a un carrozziere del Regno Unito il 25 febbraio 2019 e importato da quest'ultimo nel Regno Unito il 10 marzo 2019. Il carrozziere del Regno Unito lo vende quindi a un rivenditore dell'ue a 27 il 20 aprile 2019 e il veicolo completo giunge alle dogane dell'unione il 30 aprile 2019. In questo esempio, il veicolo incompleto è immesso sul mercato dell'unione (UE a 27) dopo la data del recesso, in quanto la data della prima messa a disposizione a un cliente dell'ue a 27 corrisponde alla data del recesso o è successiva ad essa. Il veicolo incompleto è considerato un prodotto importato da un paese terzo e dovrà risultare pienamente conforme alle disposizioni del diritto unionale applicabili al momento della sua immissione sul mercato. I prodotti immessi sul mercato dell'ue a 27 a decorrere dalla data del recesso devono essere accompagnati da un certificato di conformità facente riferimento a un'omologazione rilasciata da un'autorità di omologazione dell'ue a 27. 4. Veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti prodotti in un paese terzo in base a un'omologazione del Regno Unito dopo la data del recesso. Esempio: un'autovettura fabbricata in Cina in base a un'omologazione del Regno Unito il 5 aprile 2019 è venduta a un rivenditore dell'ue a 27 il 15 aprile 2019 e giunge alle dogane dell'unione il 1 giugno 2019. L'autovettura di cui al presente esempio non può essere immessa sul mercato dell'unione (UE a 27) in base a un certificato di conformità facente riferimento all'omologazione rilasciata dall'autorità di omologazione del Regno Unito. Valgono le stesse considerazioni svolte al punto 3. 5. Come può essere fornita la prova dell'immissione sul mercato prima della data del recesso? 4

La prova dell'immissione sul mercato può essere fornita sulla base di un qualsiasi documento pertinente normalmente utilizzato nelle transazioni commerciali (ad es. contratto di vendita di merci già fabbricate, fattura, documenti relativi alla spedizione di merci ai canali di distribuzione o documenti commerciali simili). In pratica, tale prova dovrà essere fornita in caso di controlli all'importazione nell'unione (UE a 27) o di controlli da parte delle autorità di vigilanza del mercato, ovvero al momento dell'immatricolazione, nel caso dei prodotti che necessitano di immatricolazione. Le prove documentali fornite devono consentire di verificare la corrispondenza con le singole merci e quantità presentate in dogana o controllate dalle autorità di vigilanza del mercato, oppure per le quali è richiesta l'immatricolazione, ad esempio mediante riferimento agli elementi identificativi specifici dei prodotti. B. RILASCIO DI OMOLOGAZIONI UE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/26 L'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/26 prevede che un costruttore che detiene un'omologazione del Regno Unito valida può, finché la legislazione dell'unione in materia di omologazione non cessi di applicarsi al e nel Regno Unito, presentare domanda a un'autorità di omologazione dell'unione (UE a 27) per un'omologazione dell'unione dello stesso tipo. 1. Nuova omologazione dell'unione che viene rilasciata e ha effetto prima della data del recesso Per quanto riguarda questo esempio, la vecchia omologazione del Regno Unito non avrà più validità a partire dalla data in cui ha effetto la nuova omologazione UE. L'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/26 stabilisce che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti prodotti sulla base di un'omologazione del Regno Unito che abbia cessato di avere validità a seguito del rilascio di un'omologazione dell'unione possono essere immessi sul mercato, immatricolati e fatti entrare in circolazione nell'unione fino alla data in cui la legislazione dell'unione in materia di omologazione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito. Se per altri motivi l'omologazione del Regno Unito cessa di avere validità prima di tale data, veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti possono essere immessi sul mercato, immatricolati e fatti entrare in circolazione nell'unione solo fino alla data in cui cessa la validità dell'omologazione unionale. Per quanto riguarda i veicoli, i costruttori dovranno indicare il nuovo numero di omologazione UE in un supplemento del certificato di conformità. Al considerando 17 del preambolo del regolamento (UE) 2019/26 è precisato che "poiché l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione potrebbero non avvenire contemporaneamente, il momento in cui si esegue la prima di tali fasi dovrebbe essere utilizzato per stabilire i termini stabiliti dal presente regolamento". Di conseguenza i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti immessi sul mercato prima della data del recesso alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, possono essere immatricolati e fatti entrare in circolazione anche alla data del recesso o successivamente ad essa. 2. Nuova omologazione dell'unione rilasciata alla data del recesso o successivamente ad essa 5

È prevedibile che, nonostante le migliori intenzioni, le autorità di omologazione dell'unione non riescano a trattare in tempo, vale a dire prima della data del recesso, tutte le domande dei diversi costruttori. Può pertanto accadere che la nuova omologazione dell'unione, che sostituisce la precedente omologazione del Regno Unito, sia rilasciata solo alla data del recesso o successivamente ad essa. In tale caso: - veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti prodotti in base a un'omologazione del Regno Unito per cui è stata richiesta un'omologazione dell'unione per lo stesso tipo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/26 e che sono stati immessi sul mercato dell'ue a 27 prima della data del recesso possono essere immatricolati e fatti entrare in circolazione anche alla data del recesso o successivamente ad essa, in attesa del rilascio della nuova omologazione dell'unione. Per quanto riguarda i veicoli, i costruttori dovranno dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene fatta richiesta dell'immatricolazione e della messa in circolazione dell'automezzo di avere presentato, a un'autorità di omologazione dell'unione, una domanda di omologazione dell'unione per lo stesso tipo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/26; - a decorrere dalla data del recesso, la produzione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati ad essere immessi sul mercato dell'ue a 27 può avere luogo solo in base a un'omologazione rilasciata da un'autorità di omologazione dell'ue a 27. C. CHIARIMENTI SULLA VALIDITÀ DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE A NORMA DELLA DIRETTIVA 97/68/CE Il considerando 20 e l'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/26 si basano sul presupposto che le omologazioni soggette alle esenzioni e deroghe e alle disposizioni transitorie previste dalla direttiva 97/68/CE o dal regolamento (UE) 2016/1628 non siano più valide. La direttiva 97/68/CE non contiene articoli equivalenti all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628, che specifica quando le omologazioni perdono la loro validità. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 97/68/CE recava tuttavia una disposizione per i motori di fine serie fondata sul principio secondo cui un'omologazione rilasciata per una categoria di motori di una determinata fase di emissioni cessa di avere validità a partire dalla data dell'applicazione obbligatoria, ai fini dell'immissione sul mercato, della fase di emissione successiva di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva. Si considera pertanto che le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 97/68/CE perdano la loro validità con l'applicazione obbligatoria di nuovi requisiti di emissione per l'immissione sul mercato. Questa posizione è in linea con le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/26. * * * 6