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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali la collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, ai fini di garantire l accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dal vigente articolo 7, c. 6, del DLgs. 30 marzo 2001, n.165. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli. 2222 e 2230 del codice civile. Art. 2 Individuazione del fabbisogno Il Segretario Generale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica il carattere temporaneo della necessità manifestata e la congruenza con il fabbisogno dell Amministrazione per la realizzazione delle proprie funzioni istituzionali e dei piani e programmi sull attività amministrativa, di cui ai documenti di programmazione previsti all articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo, verificata l impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l Amministrazione, tenuto conto delle mansioni esigibili, può decidere il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita dal c.1, dell articolo 1, del presente regolamento. Il Segretario Generale verifica, inoltre, che la tipologia professionale richiesta risponda ai requisiti stabiliti dalla legge e determina la durata, il luogo, l oggetto ed il compenso massimo per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato, ricavato dai dati in possesso dell Ente od anche da informazioni assunte presso le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali e le altre Amministrazioni. Il medesimo verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti. Allegato alla deliberazione n. 4 del Consiglio camerale del 19 maggio 2008 Pagina 1/5

Art. 3 Avviso per l individuazione del professionista L Ufficio per gli affari legali, sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale, predispone un apposito avviso nel quale devono figurare i seguenti elementi: a) la definizione circostanziata dell oggetto dell incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all attività camerale connessi; b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti; c) la durata dell incarico; d) il luogo e le modalità generali di realizzazione dell incarico medesimo (livello di coordinamento); e) l indicazione della struttura di riferimento o del responsabile del procedimento; f) il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte; g) il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. Nel medesimo avviso dovrà, inoltre, essere specificato che per partecipare alla selezione occorre, in ogni caso: essere in possesso della cittadinanza italiana, o di quella di uno degli Stati membri dell Unione europea; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, nonché della iscrizione in Albi, Consigli, Collegi professionali, eventualmente necessari ad espletare l incarico, ovvero di essere in possesso di diverso, specifico, requisito richiesto da specifiche disposizioni di legge. Art. 4 Avviso per la creazione e revisione dell elenco dei professionisti di fiducia Per le esigenze di flessibilità e celerità connesse all assistenza legale o tecnica, l Ente predispone elenchi di professionisti di fiducia, cui attingere in caso di necessità. A tal fine, l Ufficio per gli affari legali attiva, annualmente, una procedura analoga a quella di cui al precedente art.3, predisponendo appositi avvisi, nei quali devono espressamente figurare: a) la durata annuale della permanenza nell elenco; b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti; Allegato alla deliberazione n. 4 del Consiglio camerale del 19 maggio 2008 Pagina 2/5

c) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione; d) l indicazione della struttura di riferimento o del responsabile del procedimento; e) il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte; f) il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura. Nel medesimo avviso dovrà, inoltre, essere specificato che per partecipare alla selezione occorre, in ogni caso: essere in possesso della cittadinanza italiana, o di quella di uno degli Stati membri dell Unione europea; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, nonché della iscrizione in Albi, Consigli, Collegi professionali, eventualmente necessari ad espletare l incarico, ovvero di essere in possesso di diverso, specifico, requisito richiesto da specifiche disposizioni di legge. Art. 5 Comparazione L Ufficio per gli affari legali, trascorso il termine per l invio dei curricula e delle offerte, procede a convocare la Commissione per la valutazione dei curricula; la Commissione è composta dal Segretario Generale, dai Dirigenti e dal Responsabile dell Ufficio per gli affari legali medesimo, con funzioni di Segreteria. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi: - qualificazione professionale; - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell incarico, eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell attività e sul compenso, nelle selezioni di cui all art.3,; - ulteriori elementi che il professionista ritenga di indicare. Art. 6 Esclusioni Allegato alla deliberazione n. 4 del Consiglio camerale del 19 maggio 2008 Pagina 3/5

Non soggiacciono all applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del presente Regolamento, i componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione. Sono, inoltre, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi dell Ente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Art. 7 Divieto di rinnovo del contratto. Rideterminazione del compenso. Liquidazione. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.l Amministrazione può prorogare la durata del contratto ove ravvisi un motivato interesse, al fine di completare il progetto, o per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando l importo del compenso originariamente pattuito. Il Segretario Generale può provvedere all aggiornamento del compenso qualora il tempo incolpevolmente trascorso dall affidamento o il consistente incremento quali-quantitativo dell attività oggetto dell incarico, o dell eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri del collaboratore - originariamente non previsto, né prevedibile, ma successivamente concordato -, anche con riferimento al mutamento dei valori di mercato, suggeriscano tale revisione per il mantenimento della proporzionalità contrattuale fra l impegno richiesto e l utilità conseguita dall Amministrazione. La liquidazione del compenso avviene, di norma, in unica soluzione al termine della prestazione, ovvero, per espressa pattuizione, nel corso della prestazione, qualora la medesima sia di ampia durata, o presupponga l anticipazione di somme, o imponga l acquisto di beni e/o strumenti ad hoc. Art. 8 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico Il Segretario Generale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico - particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia articolata in successive fasi di sviluppo - mediante verifica della correttezza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Allegato alla deliberazione n. 4 del Consiglio camerale del 19 maggio 2008 Pagina 4/5

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nell atto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Segretario Generale può chiedere al Collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito - comunque non superiore a novanta giorni - ovvero può risolvere il contratto, per inadempimento. Qualora i risultati siano soltanto parziali, il Segretario Generale può chiederne al Collaboratore l integrazione, ovvero, sulla base dell esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Il Segretario Generale verifica l assenza di ulteriori oneri previdenziali e assicurativi nonché la conformità dei rimborsi richiesti con quelli previsti e autorizzati. Art. 9 Pubblicità ed efficacia Dell avviso di cui agli articoli 3 e 4, si dà adeguata pubblicità tramite il sito camerale ed altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei. Dell esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità. L efficacia del contratto di collaborazione è subordinata, altresì, agli obblighi di cui all articolo 3, c. 18, della L. 244/2007. IL SEGRETARIO GENERALE Popolla IL PRESIDENTE Papetti Allegato alla deliberazione n. 4 del Consiglio camerale del 19 maggio 2008 Pagina 5/5