Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Fondi pensione, riscatto volontario prestazione in forma di capitale della 22 Dicembre 2004 Le regole di compilazione dello schema di certificazione nel caso di difformità tra ammontare maturato e somme erogate Le prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs n. 124/93 erogate in forma di capitale sono qualificate, dalla lettera h-bis) dell'articolo 50, comma 1, del Tuir, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tuttavia, risultano assoggettate a un regime fiscale differenziato a seconda della tipologia delle prestazioni stesse. Se, infatti, in linea di principio, le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione beneficiano di un regime di tassazione separata secondo quanto previsto dagli articoli 17, comma 1, lettera a-bis) e 20 del Tuir, diversamente risulta stabilito dal medesimo articolo 17 per l'ipotesi di riscatto volontario della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare. Per riscatto volontario s'intende il riscatto operato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del citato Dlgs n. 124/93, diverso da quello esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Vengono in considerazione, in particolare, le ipotesi di dimissioni volontarie del lavoratore o di licenziamento da parte del datore di lavoro non ascrivibili a necessità oggettive quali il dissesto finanziario, il fallimento o altra procedura concorsuale coinvolgente l'impresa. Per tali ipotesi di riscatto, la lettera d-ter) dell'articolo 52, comma 1, del Tuir ha stabilito 1 di 5
l'applicazione della tassazione ordinaria sull'importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti, risultato di gestione del fondo tassato con imposta sostitutiva dell'11 per cento). Questo regime fiscale di maggior sfavore nei confronti del contribuente, applicabile all'ammontare della prestazione pensionistica maturato a partire dal 1 gennaio 2001, si giustifica con la considerazione che, nell'ipotesi di riscatto volontario, le somme risultano conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale. Il riscatto, pertanto, dà luogo, in questa ipotesi, a una forma di investimento esclusivamente finanziaria dei contributi versati, laddove, per tali importi, il contribuente ha fruito di deduzione giustificata dalla presenza di una finalità previdenziale. Le somme riscattate, in quanto assoggettate a tassazione ordinaria, dovranno essere evidenziate nel punto 1 della certificazione unica (Cud), beneficiando del riconoscimento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta e delle detrazioni per lavoro dipendente, così come previsto dagli articoli 11 e 14 del Tuir. Particolari problemi di compilazione insorgono, tuttavia, nel caso in cui, in anni precedenti, il lavoratore abbia ottenuto anticipazioni sull'ammontare maturato e nell'importo dell'anticipazione erogata risulti compresa anche una parte della prestazione maturata dal 1 gennaio 2001 da riassoggettare a tassazione ordinaria per effetto del riscatto; in tal caso, la somma concretamente corrisposta dal sostituto nell'anno 2004, risulterà d'importo inferiore al corrispondente ammontare maturato sul quale sono state operate le ritenute. Per questa ipotesi, le istruzioni alla compilazione dello schema di certificazione unica dispongono che nel punto 1 della certificazione sia esposto l'importo effettivamente erogato dal sostituto nel periodo d'imposta certificato e non l'intero ammontare maturato a partire dal 1 gennaio 2001. Ciò, in omaggio al principio che nel Cud il sostituto d'imposta debba dare evidenza delle somme corrisposte al lavoratore. Sempre con riferimento a tale fattispecie, le istruzioni precisano che nel punto 12 "Ritenute Irpef" dovranno essere evidenziate le ritenute riferibili ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 (ammontare erogato) che rilevano ai fini della eventuale dichiarazione dei redditi; contestualmente, nel punto 40 "Casi particolari", dovrà essere esposto il codice C, che, pertanto, da quest'anno risulta richiesto a prescindere dalla effettuazione di compensazioni, per il solo fatto dell'esistenza di un riscatto volontario e dell'erogazione di un importo diverso da quello maturato. Le informazioni relative all'importo maturato dal 1 gennaio 2001 e alle ritenute complessivamente operate su di esso risultano gestite invece nelle annotazioni (codice 3, tabella 2 di 5
B - codifica annotazioni, allegata alle istruzioni del Cud). Rimane ferma, per il sostituto, la facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Anche della compensazione effettuata dovrà essere data indicazione nelle annotazioni, con le modalità previste dal codice 4 della tabella B. Si riporta di seguito un esempio di calcolo e compilazione: Anticipazione erogata nel 2002 maturata al 31/12/2000 1.000 imposta a tassazione Anticipazione erogata nel 2002 maturata dal 1/1/2001 10.000 separata (da compensare) 2.300 Importo erogato nel 2004 (maturato dal 1/1/2001) a seguito di riscatto volontario 15.000 Totale prestazione maturata dal 1 /1/2001 da assoggettare a tassazione 25.000 ordinaria Atri redditi di lavoro dipendente erogati dal sostituto 5.000 3 di 5
Totale redditi da assoggettare a tassazione ordinaria (25.000 + 5.000) 30.000 Deduzione ex articolo 11 sull'ammontare dei redditi erogati nel 2004 (15.000 + 5.000 = 20.000), con esclusione quindi dell'ammontare erogato nel 2002 3.894 Nota: si è ipotizzato un numero di giorni pari a 365 per il calcolo della deduzione Imponibile (30.000-3.894) Ritenute (Imposta lorda su 26.106 detrazioni pari a zero) A dedurre importo relativo all'imposta a tassazione separata Imposta da trattenere effettivamente al contribuente Punto 1 - (redditi erogati nel 2004: 15.000 + 5.000 = 20.000) 26.106 6.671 2.300 4.371 20.000 Punto 24 - deduzione articolo 11 3.894 Punto 31 - imponibile (20.000-3.894) 16.106 Punto 32 - imposta lorda su 16.106 3.771 4 di 5
Punto 12 - ritenute Irpef 3.771 di Pietro De Felice URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fondi-pensione-riscatto-volontario-dellaprestazione-forma 5 di 5