PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)



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PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL ISTITUTO L art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Il nuovo art. 54 bis del D.Lgs n. 165/2001 recita così: 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato. 3. L adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con l espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un amministrazione che segnala agli organi preposti violazioni o irregolarità commesse ai danni dell amministrazione di appartenenza e/o dell interesse pubblico. La segnalazione (cd. whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l interesse pubblico collettivo. Con il presente documento si intende formalizzare la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower. 2. SCOPO E FINALITA DELLA PROCEDURA Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. 1

In tale prospettiva, l obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al dipendente che intende segnalare un illecito chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell interesse pubblico. In particolare le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, Libro secondo del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell attività amministrativa, si riscontri l abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un mal funzionamento dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite. A titolo meramente esemplificativo si pensi ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l amministrazione o l ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all amministrazione di effettuare le dovute verifiche. Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell Ufficio Procedimenti Disciplinari. 4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell ambito dell azienda; 2

b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; e) l indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; f) l indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 5. MODALITA E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE L Università mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un apposito modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica a supporto delle pubbliche amministrazioni e disponibile sul sito istituzionale alla pagina Amministrazione trasparente, nella sezione Altri contenuti Corruzione, ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio. La segnalazione può essere indirizzata: a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione; b) al Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza. La segnalazione di cui alla lett. b) o ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell Università deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. La segnalazione deve essere presentata con le seguenti modalità: a) mediante invio all indirizzo di posta elettronica anticorruzione@unifi.it; b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, al seguente indirizzo: Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell'integrità e della Trasparenza - Piazza S. Marco, 4-50121 Firenze. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all esterno la dicitura riservata/personale. 6. ATTIVITA DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE 3

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si avvale del supporto e della collaborazione dell Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell'integrità e della Trasparenza e, all occorrenza, di organi di controllo esterni all ateneo. Qualora, all esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: a) a presentare denuncia all autorità giudiziaria competente; b) a comunicare l esito dell accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell autore della violazione accertata, affinché provveda all adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l esercizio dell azione disciplinare; c) ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell Ateneo. 7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione) a) Obblighi di riservatezza sull identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante può essere rivelata all autorità disciplinare e all incolpato solo nei casi in cui (art. 54 bis, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001): vi sia il consenso espresso del segnalante; la contestazione dell addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. 4

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell ambito delle ipotesi di esclusione di cui all art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90. b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l ipotesi di discriminazione: a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; b) all Ufficio Procedimenti Disciplinari che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 8. RESPONSABILITA DEL WHISTLEBLOWER La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell istituto oggetto della presente procedura. 5