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SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. I09I-A) LAZI0NE DELLA If COMMISSIONE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) PERMANENTE (RELATORE BOMBARDIERI) Comunicata alla Presidenza il 21 giugno 1983 SUL DISEGNO DI LEGGE Provvedimenti a favore dei tubercolotici d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, MANENTE COMUNALE, FERMARIELLO, DA ROIT, PETRONIO, PITTELLA, COSTA, PINTO, CIACCI e OSSICINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1980 TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) 2-3-4

2 Senato della Repubblica 1091-A LEGISLATURA Vili DISEGNI DI E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. A causa della ben I nota situazione politica e dell'ormai immi- I nente fine anticipata della Vili legislatura,! ancora una volta, purtroppo, le legittime at-! tese dei lavoratori tubercolotici sono destinate a rimanere insoddisfatte, nonostante la gravità di taluni problemi tipici della categoria e la palese iniquità di parte della normativa vigente. In ottemperanza, peraltro, al mandato ricevuto dalla Commissione nella seduta del 27 aprile scorso, mi sembra doveroso nel redigere ugualmente questa breve relazione favorevole per l'assemblea sottolineare l'intesa raggiunta tra i gruppi parlamentari, j che ha permesso di pervenire ad un testo dell'articolato del presente disegno di legge che potrebbe, se non altro, costituire un valido presupposto per un riesame della normativa nella prossima legislatura. Evitando una illustrazione analitica dei singoli articoli allo stato degli atti inutile mi limiterò ad evidenziare gli aspetti più rilevanti del testo approvato dalla Commis- sione: in primo luogo, l'elevazione a lire 70.000 mensili dell'assegno di cura e sostentamento (a decorrere dal 1 gennaio 1983) e l'agganciamento a tale importo della normativa sulla perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; il miglioramento, poi, delle indennità economiche ai cittadini colpiti da tubercolosi e non assicurati presso l'inps; l'assegno natalizio, infine, e l'indennità giornaliera di malattia. La Commissione ha invece proposto la soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge, aderendo ai giusti rilievi contenuti in proposito nel parere espresso dalla Commissione sanità ed ha altresì provveduto (in ottemperanza alle prescrizioni della 5 a Commissione permanente) a quantificare l'onere finanziario derivante dalla normativa in esame, al quale valutato in lire 37 miliardi per il 1983 si dovrebbe far fronte con l'attivo della gestione dell'assicurazione obbligatoria dell'inps contro la tubercolosi. BOMBARDIERI, relatore

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1091-A LEGISLATURA VII! DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI PARERE DELLA 1" COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Estensore MANCINO) 5 maggio 1981 La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. PARERE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) (Estensore D'AMELIO) 15 aprile 1983 La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso, preso atto dell'assicurazione fornita dal rappresentante del Tesoro relativa alla situazione dell'attivo della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dell'inps, e a condizione che gli oneri siano fronteggiati unicamente con tale attivo gestionale, senza alcun carico per il Fondo sanitario nazionale. Appare quindi necessario riformulare conseguentemente la clausola di copertura, operando anche una quantificazione presuntiva degli oneri per il 1983, nonché le disposizioni che pongono oneri direttamente a carico del Servizio sanitario nazionale (in particolare l'articolo 4).

Atti Parlamentari 4 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI Senato della Repubblica 1091-A E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE TESTO DEI PROPONENTI DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Art. 1. L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dai seguenti: «L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, qualora la domanda sia presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale. Nel caso che il richiedente presenti domanda oltre novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Hanno diritto di presentare domanda, e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento, anche gli ex assistiti che, possedendo i requisiti e le menomazioni fisiche richiesti, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale, qualunque sia stata la legge che l'ha regolata». Identico: «Identico. Art. 1. Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche richieste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1970, n. 1088». Art. 2. L'importo di lire 40.000 mensili di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, a partire dal 1 gennaio 1980 è aumentato a lire 70.000. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno si applica, nei suoi confronti, la variazione annuale prevista dall'articolo 4 della stessa legge. Art. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo di lire 40.000 mensili di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è aumentato a lire 70.000. A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Art. 3. Nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'articolo 7 della Identico: Art. 3.

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 1091-A LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo dei proponenti) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) legge 6 agosto 1975, n. 419, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi del trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiatili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" anziché decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155». «Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi del trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiagli per legge. Il suddetto "accredito figurativo" anziché avere effetto dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155». Art. 4. Ài fini della realizzazione pratica dei princìpi della medicina preventiva, conservativa e riabilitativa, prevista dal Servizio sanitario nazionale, gli ex assistiti per turbecolosi ed i lavoratori e cittadini predisposti al male hanno diritto ad un soggiorno climatico qualora esso sia ritenuto utile sotto il profilo sanitario. I soggiorni climatici possono avere di massima la durata di un mese all'anno e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale. L'accertamento delle condizioni sanitarie, ai fini dell'autorizzazione e della durata del soggiorno climatico, compete ai consorzi provinciali antitubercolari, quali servizi multizonali delle unità sanitarie locali, presso i quali gli interessati debbono inoltrare domanda. I consorzi provinciali antitubercolari possono convenzionarsi, per l'effettuazione del soggiorno climatico, con enti, istituzioni e Soppresso.

Atti Parlamentari LEGISLATURA Vili DISEGNI DI 6 Senato della Repubblica 1091-A LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo dei proponenti) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) strutture idonee allo scopo e ciò in concerto con l'unità sanitaria locale nella cui giurisdizione è situato il presidio ricettivo. Art. 5. Art. 4. L'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente: «I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'istituto nazionale della previdenza sociale oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro tramite i consorzi provinciali antitubercolari. L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post^sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e eon la stessa misura di quelle corrisposte dall'inps agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dal 1 gennaio 1980. Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'inps, accertate dai consorzi provinciali antitubercolari, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre viene confermato un assegno natalizio di lire 25.000». Identico: «I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'istituto nazionale della previdenza sociale oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'irpef ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro tramite i consorzi provinciali antitubercolari. L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'inps agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dal 1 gennaio 1983. Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'inps, accertate dai consorzi provinciali antitubercolari, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre viene confermato un assegno natalizio di lire 25.000». Art. 6. I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'inps, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale, rappresentate nei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri regionali specializzati in tisiobr on copneumologia. Art. 5. I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'inps, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 1091-A LEGISLATURA VITI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo dei proponenti) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, è pari allo 0,5 per cento delle indennità in corso di erogazione. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite, come già avviene per i pensionati, dalle organizzazioni interessate e dall'istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovrà stabilire il rimborso all'inps delle spese incontrate per l'espletamento del servizio. Identico. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso all'inps delle spese incontrate per l'espletamento del servizio. Art. 7. L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, verrà corrisposto nel mese di dicembre successivo all'entrata in vigore della presente legge nella misura pari ad una mensilità del trattamento economico assistenziale erogato all'avente diritto. Art. 6. L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, è corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale erogato all'avente diritto. Art. 8. L'indennità giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale è corrisposta agli aventi diritto nelle modalità e secondo le procedure previste per le indennità di malattia e di maternità di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Art. 7. L'indennità giornaliera spettate ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale è corrisposta con le modalità e secondo le procedure previste per le indennità di malattia e di maternità di cui al primo comma dell'articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Art. 9. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'attivo della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dell'inps, per la parte che le compete, nonché a carico del «Fondo sanitario nazionale» di cui al capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Art. 8. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 37 miliardi per il 1983, si fa fronte con l'attivo della gestione dell'assicurazione obbligatoria dell'inps contro la tubercolosi.