SENATO DELLA REPUBBLICA

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1 SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (N BI approvato dalla 11 Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 marzo modificato dalla 13 Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1976 (V. Stampato n. 4399) d iniziativa dei senatori AZIMONTI e TORELLI Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 aprile 1976 Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee ah'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento deh'assegno di mcollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE A ppr o v ato d a l S e n a t o d e l l a R e p u b b l ic a A ppr o v a t o d a lla C a m e r a d e i d e p u t a t i Art. 1. Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla m alattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, liqui- Art. 1.

2 Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 2240-B LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI data ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli superstiti di cui all'articolo 85 del predetto testo unico, uno speciale assegno continuativo mensile pari ad una quota parte della rendita di inabilità permanente di cui godeva l assicurato: il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; se superstite è il marito l'assegno è corrisposto solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo; il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età; il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell assicurato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è loro corrisposta nella misura dei 50 per cento, finché dura l inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente articolo, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati entro trecento giorni da tale data. Art. 2. Art. 2. La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente articolo, nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non può superare l'importo della rendita di inabilità permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilità

3 Atti Parlamentari 3 Senato delta Repubblica 2240-B permanente, i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite. Qualora uno o più assegni abbiano in seguito a cessare i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino ailla ricorrenza di detto limite. Nella reintegrazione dei singoli assegni non può, peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi dell'articolo precedente. Art. 3. Art. 3. I superstiti di cui all articolo 1, hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra e precedenti, erogate con carattere di continuità dallo Stato, dagli altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell assegno sopraindicato. Dal calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione. Art. 4. Art. 4. Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'articolo 3, ma di importo inferiore a quello dell assegno di cui all articolo 1, hanno diritto a quest ultimo ridotto in misura corrispondente all'importo della rendita, prestazioni o redditi percepiti. Art. 5. Art. 5. L assegno di cui all'articolo 1 non spetta al coniuge separato con sentenza passata in giudicato, o divorziato, a meno che la sentenza di separazione o di divorzio non ponga l'obbligo del mantenimento o soltanto quello di prestare gli alimenti a carico dell altro coniuge.

4 Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 2240-B Art. 6. Alla corresponsione dell assegno di cui all'articolo 1 provvede, con separata gestione, l INAÏL secondo le modalità previste per la erogazione delle rendite dal titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n Le spese di gestione sono a totale carico dell'inail. Art. 7. Per ottenere l'assegno di cui all articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3. Il predetto termine è interrotto quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n Art. 8. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Alla copertura degli oneri derivanti all INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con: a) un contributo prelevato dal Fondo speciale infortuni di cui all articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni;

5 Atti Parlamentari 5 Senato della. Repubblica 2240-B b) un contributo annuo di lire 300 a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore all 80 per cento. L Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonché le Casse, aziende ed amministrazioni di ciui all'articolo 127, nn. 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare airinail le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell anno successivo; c) un contributo a carico dell ANMIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l Associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni. Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvederà, per la differenza, con un addizionale sui premi e contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale è determinata annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese. Ai fini dell erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l INAIL dovrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della separata gestione di cui al precedente articolo 6. Art. 9. Art. 9. L articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente: «Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del Fondo speciale infortu-

6 Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 2240-B ni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sul Fondo di cui al comma precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può erogare somme: a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale; b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati; c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere». Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al Fondo speciale infortuni. Art. 10. L'assegno di incollocabilità di cui all articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura non superiore a lire 50 mila. L'importo di tale assegno sarà rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Comitato centrale dell'anmil, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 10. L'assegno di incollocabilità di cui all artioolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura di lire 50 mila. L importo di tale assegno può essere rideterminato salo in aumento con decreto del Ministro dal lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale delil ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ài fini del diritto' all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento;

7 Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 2240-B 2) età noe superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne) ; 3) non applicabilità, nei loro confronti, dal beneficio ddl'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall articolo 1, parte seconda, della legge 2 aprile 1968, n L'onere derivante dall aumento dell'assegno è a totale carico dell ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio.

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