BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE

Documenti analoghi
AGGREGATI RICICLATI PROVENIENTI DALL ATTIVITÀDI RECUPERO SCARTI EDILIZI: CARATTERISTICHE E CAMPI Dl IMPIEGO

MATERIALI E PRODOTTI PREFABBRICATI

LA NORMA UNI EN E LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO A MARCHIO IIP UNI

Nuovo regolamento UE e l etichettatura energetica dei materiali da costruzione: nuovi strumenti per la sostenibilità e salubrità degli edifici

Introduzione alla EN 1090: dal Regolamento (UE) 305/2011 agli obblighi per i fabbricanti. 20 Settembre 2013

Criteri di acquisto e di controllo delle opere strutturali in legno

DM 14/01/2008 Acciaio per cemento armato

Il quadro delle norme per la qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione. Prodotti e materiali ad uso strutturale

MARGARITELLI Ferroviaria SPA Linea Esterni Eterni

PROCEDURA Documentazione Tecnica

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ CE

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SEMINARIO TECNICO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

Prodotti e materiali da costruzione: norme per la qualificazione

UNI EN Finestre e porte esterne pedonali SENZA caratteristiche di resistenza al fuoco. - porte esterne pedonali. - serramenti doppi

BULLONERIA DA PRECARICO (EN )

MANUALI ISTRUZIONI. Tavole di confronto tra la direttiva 98/37/CE e la nuova direttiva 2006/42/CE 98/37/CE 2006/42/CE. Allegato I, punto 1.7.

LA MARCATURA CE DELLE STRUTTURE METALLICHE (ACCIAIO E ALLUMINIO) SECONDO EN , IN CONFORMITA AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

SCHEMA. Mandato CEN M/120 Prodotti metallici per impieghi strutturali e loro accessori.

RIFIUTI INERTI E TERRE E ROCCE DA SCAVO: LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI RICICLATI

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

MATERIALI DA COSTRUZIONE: IN SINTESI, COSA DICE IL NUOVO DECRETO

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI MODULISTICA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N 1

Dichiarazione di prestazione nr K350

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

Criteri di acquisto e di controllo delle opere strutturali in legno

La marcatura CE degli aggregati riciclati. Ing. Antonio Bianco Direttore ABICert

Dalla Direttiva 89/106/CEE Prodotti da costruzione al Regolamento 305/ PVC Forum Italia Centro di Informazione sul PVC

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SEGNALI STRADALI VERTICALI PERMANENTI

Regolamento dei prodotti da costruzione. Testimonianza degli attori coinvolti I produttori Scianatico Laterizi S.r.l.

Dichiarazione di prestazione N. CPR-IT5/0007

Procedura aggiornamento FTC

ETA, LA STRADA PER LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI INNOVATIVI

Dichiarazione di prestazione N. CPR-IT1/0001

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

La Marcatura CE EN dei Componenti Metallici

IL QUADRO NORMATIVO. Direttiva 89/106/CEE. Norma UNI EN Norma UNI EN

IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) CPR N. 305/2011 CHE SOSTITUISCE LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE (89/106/CE).

VALUTAZIONE DI CONFORMITA

CALCESTRUZZO: COME REALIZZARE E CONTROLLARE IL PROCESSO DI PRODUZIONE AUDIT DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA E CHECK LIST DI VERIFICA

Applicazione e impatto della norma EN 1090 per i verniciatori

Transcript:

www.unicmi.it unicmi@unicmi.it

Ing. Filippo Leone Responsabile Ufficio Tecnico Margaritelli Ferroviaria SpA Tel: 075.59.72.11 filippo.leone@margaritelli.com BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE Marcatura ed etichettatura CE Norma EN 1317-5 Regolamento Comunitario 305/2011 Perugia, revisione 18 giugno 2018 2

EN1317-parte 5 e CPR 305/2011 Il Marchio CE Le norme 1317 descrivono le procedure per il collaudo e la marcature CE dei dispositivi di sicurezza, si distinguono in: Armonizzate: barriere, attenuatori d urto Non armonizzate: terminali, transizioni, protezioni per motociclisti. I motivi per la non armonizzazione possono essere: Norme ancora in bozza (terminali e transizioni) Documenti tecnici, non accettati da tutti i paesi (protezioni per motociclisti) Prodotti non da costruzione (barriere temporanee, TMA) Solo sulle parti armonizzate (norme EN) si può avere la marchiatura CE. 3

Norma EN 1317 parte 5 Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli

EN 1317 parte 5 Requisiti Durabilità Tutti i sistemi di trattenimento veicoli devono essere durevoli per una vita utile economicamente ragionevole, il che deve essere adeguatamente dimostrato da una descrizione basata sull'esperienza e/o da misurazioni della durabilità. Le barriere di sicurezza possono avere sistemi di fondazione la cui vita utile economicamente ragionevole si riferisce alla struttura di supporto, e deve essere indicata separatamente rispetto a quella della barriera di sicurezza, se il fornitore è lo stesso fabbricante del dispositivo. a) Il fabbricante deve dichiarare i materiali e i rivestimenti di protezione utilizzati nella produzione della barriera di sicurezza; b) il fabbricante deve dichiarare una valutazione di durabilità, specificando le caratteristiche tecniche dei materiali che influiscono sulla durabilità, e i metodi di valutazione. 5

EN 1317 parte 5 Requisiti Durabilità in termini di materiali 6

EN 1317 parte 5 Requisiti Durabilità in termini di design 7

EN 1317 parte 5 Requisiti Durabilità Gli aspetti che influiscono sulla durabilità possono essere, ad esempio: il trattamento protettivo dell acciaio (in conformità alla EN ISO 1461 e EN10326) la composizione e lo spessore del calcestruzzo (EN 206-1); la composizione e lo spessore del calcestruzzo prefabbricato (EN13369) la durabilità naturale e gli eventuali trattamenti preservanti del legno, in funzione della classe di impiego (EN 335-1 e EN 335-2); raccomandazioni sull installazione in opera, se pertinenti; i requisiti di manutenzione specifici. Ovviamente il fabbricante può indicare una vita utile del prodotto dichiarata, che può essere anche molto diversa dalla vita utile reale. Quest ultima dipende da molti fattori non controllabili da parte del produttore stesso, come la progettazione dell installazione, la collocazione ambientale, l uso e la manutenzione. 8

EN 1317 parte 5 Requisiti Durabilità e installazioni critiche 9

EN 1317 parte 5 Descrizioni Tecniche - Descrizione del prodotto Il fabbricante deve fornire il seguente materiale: a) disegni della disposizione generale del sistema con descrizioni e tolleranze dello schema di installazione; b) disegni delle geometrie di tutti i componenti con dimensioni, tolleranze, e tutte le specifiche dei materiali; c) specifiche per tutti i materiali e tutte le finiture (compreso il sistema di trattamento protettivo); d) valutazione della durabilità del prodotto; e) disegni di tutti i componenti preassemblati in fabbrica; f) distinta parti completa, compresi i pesi; g) dettagli del pretensionamento (se pertinente); h) qualsiasi altra informazione pertinente (per esempio, informazioni su riciclaggio, ambiente, sicurezza); i) informazioni sulle sostanze regolamentate. 10

EN 1317 parte 5 Descrizioni Tecniche - Requisiti di installazione Il fabbricante deve fornire il seguente materiale: a) disegni complessivi del prodotto sottoposto a prova, comprese le tolleranze; b) descrizione dei lavori di installazione, comprese le attrezzature; c) procedimenti di installazione (montaggio, assemblaggio, fondazioni, ecc.) come indicati nel manuale di installazione; d) temperatura ambiente al momento dell'installazione (se pertinente); e) dettagli del tensionamento (se pertinente); f) descrizione delle condizioni del suolo e/o delle fondazioni adatte al sistema; g) disposizioni per riparazioni, verifiche e manutenzione; h) qualsiasi altra informazione pertinente sul riciclaggio, dettagli di materiali tossici o pericolosi presenti nelle opere. 11

EN 1317 parte 5 Valutazione di conformità La conformità della barriera di sicurezza stradale ai requisiti di norma deve essere dimostrata mediante: prove iniziali di tipo (ITT), per le barriere i crash test ; controllo di produzione in fabbrica (FPC) da parte del fabbricante, compresa la valutazione del prodotto (differenza fondamentale con le vecchie omologazioni). Il produttore deve stabilire, documentare e gestire un sistema FPC (controllo di produzione in fabbrica) per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle prestazioni dichiarate. Il sistema FPC deve consistere in procedimenti scritti, ispezioni e valutazioni regolari, in grado di monitorare la materia prima in ingresso, l attrezzatura, il processo di fabbricazione e il prodotto finito. 12

EN 1317 parte 5 Valutazione di conformità 13

EN 1317 parte 5 Requisiti del controllo FPC Personale: in termini di responsabilità, formazione e capacità; Apparecchiature: controlli e manutenzione per evitare non conformità; Materie prime e componenti: controllo di qualità in ingresso; Rintracciabilità e marcature: identificazione e rintracciabilità del prodotto; Prodotti non conformi: gestione delle non conformità del prodotto finito; Azioni correttive: risoluzione delle non conformità riscontrate; Movimentazione, stoccaggio, imballaggio: evitare danni durante le operazioni. Il produttore o un suo delegato deve: individuare efficacemente le non conformità del processo; attuare la rettifica delle non conformità; revisionare il sistema FPC per correggere le cause delle non conformità individuate, se necessario; attuare efficacemente un metodo di rintracciabilità del prodotto finito. 14

EN 1317 parte 5 Rintracciabilità del prodotto 15

EN 1317 parte 5 Certificato di costanza della prestazione CE Il certificato CE deve contenere: a) nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo di certificazione; b) nome e indirizzo del fabbricante, luogo di produzione; c) descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.); d) disposizioni alle quali il prodotto è conforme; e) condizioni particolari applicabili all'impiego del prodotto; f) numero del certificato; g) condizioni e periodo di validità del certificato, quando applicabile; h) nome e qualifica della persona autorizzata a firmare il certificato. 16

EN 1317 parte 5 Esempio di Certificato di conformità CE 17

Regolamento 305/2011 Dichiarazione di prestazione e marcatura CE Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o di un ETA, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DOP) all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. La DOP descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti norme tecniche armonizzate. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a quanto dichiarato. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile. 18

Regolamento 305/2011 Contenuto della Dichiarazione di Prestazione DOP La dichiarazione di prestazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni: 1. il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione è stata redatta; 2. il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (sistema 1 per le barriere di sicurezza); 3. il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o dell ETA usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale; 4. se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda. 19

Regolamento 305/2011 Contenuto della Dichiarazione di Prestazione DOP La dichiarazione di prestazione contiene altresì: 5. l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla norma tecnica armonizzata di riferimento; 6. la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati; 7. l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati; 8. per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) 20

EN 1317 parte 5 e Regolamento CPR 305 Esempio di Dichiarazione di Prestazione CE o DOP dispositivo numero della DOP lotto, serie, DDT o altro ragione sociale e sede legale del produttore uso del dispositivo sistema di valutazione 21

EN 1317 parte 5 e Regolamento CPR 305 Esempio di Dichiarazione di Prestazione CE o DOP organismo notificato dati relativi alle prestazioni della barriera firma del legale rappresentante 22

Regolamento 305/2011 Fornitura della Dichiarazione di Prestazione DOP Deve essere fornita una copia della DOP di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, che sia in forma cartacea o su supporto elettronico. Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico. Se il destinatario lo richiede, DEVE essere fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione. La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione. 23

EN 1317 parte 5 e Regolamento CPR 305 Marcatura CE ed etichettatura Il simbolo di marcatura CE da applicare deve essere conforme alla Direttiva 93/68/CE e deve figurare sulla barriera di sicurezza stradale, oppure, quando questo non è possibile, sull'etichetta, sulla confezione o sui documenti commerciali di accompagnamento, per esempio sulla bolla di consegna. Le informazioni seguenti devono accompagnare il simbolo di marcatura CE: a) numero di identificazione dell'organismo di certificazione, nome o marchio di identificazione e sede legale del produttore; b) le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura è apposta; c) numero del Certificato CE o del certificato di controllo di produzione in fabbrica (ove pertinente), riferimento alla EN 1317-5; d) descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni e impiego previsto; e) le informazioni elencate nel prospetto ZA.1, da presentare come classi uguali o superiori ai livelli di soglia dichiarati; f) "nessuna prestazione determinata" quando pertinente come alternativa. 24

EN 1317 parte 5 e Regolamento CPR 305 Esempio di etichetta per marcatura CE sede e stabilimento di produzione anno di prima emissione certificato numero della DOP e norma di riferimento organismo notificato uso del dispositivo dati relativi alle prestazioni della barriera altri dati relativi alla barriera 25

EN 1317 parte 5 e Regolamento CPR 305 Esempio di etichetta per marcatura CE 26

Regolamento 305/2011 Principi generali e uso della marcatura CE La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione o DOP. La marcatura CE è apposta dal produttore in modo leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento La marcatura CE è eventualmente apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Essa può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare. L etichetta CE non può essere collocata sul dispositivo in seguito dal posatore, durante o dopo le operazioni di installazione. L unico soggetto che può apporre l etichetta è il produttore. 27

EN 1317 parte 5 Manuale di Installazione Il fabbricante deve fornire un manuale d'installazione che permetta di installare il prodotto in modo da ottenere le prestazioni dichiarate per la prova di crash. Il manuale di installazione deve, inoltre, contenere informazioni per la manutenzione e i controlli da effettuare durante la vita utile del prodotto per il mantenimento delle prestazioni attese. L'utilizzo della barriera, rispetto al suolo e alle altre condizioni di installazione, deve essere definito dal fabbricante. I sistemi sono considerati conformi alle prove solo se corrispondenti ai dettagli forniti dal fabbricante nel manuale di installazione. 28

Regolamento 305/2011 Documentazione a corredo di una fornitura Secondo quanto espressamente contenuto nel Regolamento Europeo 305/2011 per ogni fornitura vengono inviati: 1. Documento di trasporto dei materiali oggetto della fornitura 2. Dichiarazione di prestazione, legata al DDT, serie, lotto o altro 3. Etichetta di marcatura CE, non è obbligatorio che sia apposta sulla barriera 4. Manuale d installazione, uso e manutenzione del prodotto Non vengono necessariamente inviati, ma possono essere richiesti: 5. Certificati di costanza della prestazione CE 6. Resoconti delle prove di crash test 29

Prestazioni delle barriere di sicurezza

Barriere di sicurezza stradale Prestazioni di progetto dell Installazione Presenti nel certificato di costanza della prestazione ASI: minore è l ASI, minori saranno sollecitazioni e danni ai veicoli leggeri. A parità di altri fattori un ASI basso è preferibile. THIV: non influisce, deve comunque essere sotto il valore limite W: fondamentale per evitare impatti laterali con oggetti a distanza inferiore di W rispetto alla sede stradale, quota piano viabile VI: fondamentale per evitare impatti laterali con oggetti a distanza inferiore di VI rispetto alla sede stradale, in quota (4 metri) 31

Barriere di sicurezza stradale Prestazioni di progetto dell Installazione Presenti nel resoconto di prova (ITT) VCDI: può dare indicazioni dei danni reali riportati dal veicolo Elementi espulsi: Lunghezza minima: gli elementi maggiori di 2 kg potrebbero essere importanti in casi particolari importante in funzione della lunghezza installabile nella realtà Caratteristiche del terreno o del cordolo di fondazione: Fondamentali per poter calibrare l uso di barriere in condizioni diverse da quelle di esecuzione della prova di crash test 32

www.unicmi.it unicmi@unicmi.it