Tax credit per il turismo digitale di Anna Maria Pia Chionna Pubblicato il 9 maggio 2015 un ripasso delle interessanti opzioni per il riconoscimento del credito d imposta alle aziende che investono nella digitalizzazione e modernizzazione dei servizi turistici Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2015 il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, recante le Disposizioni applicative per l attribuzione del credito d imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator. L art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 ha introdotto, infatti, un credito d imposta sul reddito a favore degli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator, in relazione ai costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo. Il Governo ha voluto, in questo modo, sostenere la competitività del sistema turistico italiano, favorendo la digitalizzazione del settore. Tale sostegno si concretizza in un credito di imposta sul reddito, per i periodi 2015, 2016 e 2017, pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo da parte di esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonchè agenzie di viaggio e tour operator, fino all importo massimo complessivo di 12.500 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Soggetti beneficiari Esercizio ricettivo singolo, ossia struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie: 1
struttura alberghiera avente precise caratteristiche: aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Ad esempio: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, altre strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali; struttura extra-alberghiera, quali: affittacamere, 2
ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, altre strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali; Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari, si intende l aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe; Agenzie di viaggio e tour operator, ossia coloro che applicano lo studio di settore appartenente al cluster 10 o al cluster 11. Investimenti ammissibili Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a: 1. impianti wi-fi; 2. siti web ottimizzati per il sistema mobile; 3
3. programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 4. spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 5. servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; 6. strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; 7. servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale. Agevolazione concedibile Credito di imposta sul reddito pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo nei periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, fino all importo massimo complessivo di 12.500 euro (30% dell ammontare massimo di spesa ammissibile pari ad euro 41.666), da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Procedura di accesso Dal 1 gennaio al 28 febbraio dell anno successivo a quello di sostenimento delle spese relative agli investimenti ammissibili, le imprese interessate devono presentare, telematicamente, al Ministero dei Beni e delle Attività culturali, apposita domanda per il riconoscimento del credito di imposta, a cui deve essere allegata la seguente documentazione: 4
Dichiarazione dell imprenditore che elenchi gli interventi effettuati, Attestazione dell effettivo sostenimento delle relative spese, Dichiarazione relativa ad altri aiuti de minimis eventualmente fruiti. Utilizzazione credito di imposta Il credito di imposta, così ottenuto, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ex art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. 9 maggio 2015 Anna Maria Pia Chionna 5