Prot. n. 004/01/E.20/E.20.1



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Roma, 16 gennaio 2001 Alle Aziende Associate Prot. n. 004/01/E.20/E.20.1 Circolare n. 16465 L o r o S e d i OGGETTO: Ccnl 23 maggio 2000 per i dirigenti di aziende industriali. Art. 12. Facciamo seguito alla comunicazione prot. n. 0338/00 del 5 dicembre 2000 per fornire indicazioni circa le modifiche apportate all art. 12 del C.c.n.l. 23 maggio 2000 dirigenti aziende industriali. Il testo della disposizione è stato parzialmente riformulato nelle parti relative al trattamento contrattuale spettante: a) in caso di inabilità temporanea assoluta, di invalidità permanente e di morte per infortunio, occorso sia sul lavoro che in ambito extralavorativo, e per malattia professionale; b) in caso di invalidità permanente e di morte per malattia non professionale. A) Infortunio (professionale e no) e malattia professionale La riformulazione della disposizione trae origine: dalla intervenuta estensione ai dipendenti appartenenti all area dirigenziale, a decorrere dal 16 marzo 2000, della assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall Inail (art. 4, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); dalla conseguente necessità, concordemente riconosciuta dalle parti, di una riarticolazione del regime privatistico idonea a realizzare, con buona approssimazione, un livello complessivo di copertura considerando garanzie e costi derivanti dalla sommatoria del regime di legge e del nuovo regime contrattuale sostanzialmente corrispondente a quello garantito sotto il vigore del precedente contratto collettivo. Il rinnovato trattamento contrattuale, ispirato alla logica della integrazione con il regime di legge:

1. conferma, in linea di principio, l entità delle prestazioni contrattuali garantite in precedenza per le seguenti ipotesi: 1.1. Invalidità temporanea: conservazione del posto e corresponsione dell intera retribuzione, nei limiti temporali del periodo di comporto di due anni e sei mesi dal giorno in cui si è verificato l infortunio o è insorta la malattia. Qualora l Inail riconosca l origine professionale dell infortunio o della malattia, il trattamento retributivo sarà corrisposto ad integrazione dell indennità di inabilità temporanea assoluta di legge che l Istituto eroga a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui l infortunio si è verificato o la malattia si è manifestata. In tal caso è prevista l anticipazione da parte dell azienda della prestazione indennitaria di competenza dell Ente assicuratore. E previsto altresì che il rimborso da parte dell Inail dell indennità assicurativa anticipata dall azienda avvenga mediante accredito diretto a quest ultima del relativo importo. Peraltro, per avvalersi di tale procedura semplificata (alternativa alla ordinaria prassi della liquidazione dall Inail al dirigente e della successiva restituzione dal dirigente all azienda), ogni azienda dovrà preventivamente richiedere alla Sede competente dell Istituto il rilascio di un apposita autorizzazione (v., in allegato, il facsimile di domanda). Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo circa il meccanismo dell integrazione e la garanzia dell anticipazione della intera retribuzione da parte delle aziende, abbiamo ritenuto opportuno riformulare il testo del comma 1 dell art. 12 che, di conseguenza, è stato nuovamente sottoscritto il 21 dicembre 2000 (trasmesso in allegato). 1.2. Invalidità permanente totale (superiore a 2/3): somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto; invalidità permanente parziale (pari o inferiore a 2/3): somma pari ad una quota di sei annualità della retribuzione di fatto, in funzione del grado di invalidità. 1.3. Morte: somma pari a cinque annualità della retribuzione di fatto; 2. conferma, altresì, l obbligo per l azienda di stipulare una polizza assicurativa privatistica per la copertura delle prestazioni sub 1.2 e 1.3; 3. dispone l inserimento nella polizza sub 2 di una clausola in base alla quale le prestazioni economiche contrattuali effettivamente spettanti al dirigente nei casi 2

di invalidità permanente totale o parziale e di morte per infortunio sul lavoro e malattia professionale sono determinate sottraendo dai massimali sub 1.2 e 1.3 le prestazioni in capitale o in rendita capitalizzata riconosciute dall Inail per gli stessi eventi. La stessa clausola dovrà fissare talune condizioni procedurali, espressamente riportate nel comma 4 dell art. 12, ai punti b), c) e d), destinate a regolare i rapporti tra dirigente, Inail e Compagnia assicurativa ai fini della determinazione, da parte di quest ultima, delle prestazioni effettivamente dovute ai sensi del contratto collettivo. In relazione alle modifiche introdotte, Confindustria ha ritenuto opportuno verificare la disponibilità del mercato assicurativo a rilasciare polizze per la copertura dei rischi di infortunio professionale ed extraprofessionale, tenendo conto (sia dal punto di vista normativo che da quello tariffario) della diminuzione del rischio dovuto alle nuove prestazioni rese dall Inail. Al riguardo, segnaliamo che, per il momento, Confindustria ha riscontrato che talune primarie Compagnie assicuratrici sono disponibili a fornire la polizza applicando mediamente uno sconto del 10% sulle condizioni normalmente praticate per la sommatoria dei premi relativi a rischi professionali ed extraprofessionali. Naturalmente tale disponibilità sarà suscettibile di essere graduata in caso di contratti con andamento storico negativo. B) Malattia non professionale Riguardo alle previsioni dei commi 5 e 6, concernenti l obbligo per l azienda di stipulare, nell interesse del dirigente, una polizza per la copertura nei casi di morte e di invalidità permanente per cause diverse da quella dell infortunio comunque determinato e da malattia professionale, facciamo rinvio alle indicazioni fornite con circolare n. 16359 del 3 novembre 2000. Cordiali saluti. Nicola De Marinis DIRETTORE AREA RELAZIONI INDUSTRIALI All. RT/ps 3

Allegato n. 1 (FAC - SIMILE) Spett.le INAIL Sede Provinciale di Alla c.a. del Direttore Data.. Oggetto: Richiesta di autorizzazione all anticipazione delle prestazioni indennitarie ai sensi dell art. 70 T.U. sull assicurazione infortuni approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 La scrivente.. intestataria presso codesta Sede provinciale del posizion assicurativ n. visto quanto disposto dall art. 12 del ccnl 23 maggio 2000 per i dirigenti di aziende industriali, che prevede, come da stralcio testuale che si allega, a carico del datore di lavoro l obbligo di erogare direttamente al dirigente infortunato anche le prestazioni di competenza dell Ente, CHIEDE a codesto Istituto, di essere autorizzata ai sensi dell art. 70 del Testo Unito sull assicurazione infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, ad anticipare ai propri dipendenti con qualifica di dirigenti le prestazioni indennitarie per inabilità temporanea assoluta, con successiva domiciliazione ed intestazione diretta alla scrivente degli assegni liquidati per le predette prestazioni da parte di codesto Istituto. Confidando in un positivo accoglimento dell istanza e restando a disposizione per ogni chiarimento, porge i più distinti saluti.

E FIRMA TIMBRO 5

Allegato n. 2 Art. 12 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa 1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l intera retribuzione, integrando quanto erogato dall Inail a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l infortunio. L indennità per inabilità temporanea assoluta a carico dell Inail è anticipata al dirigente dall azienda, che ne recupera il relativo importo mediante accredito diretto da parte dell Istituto. 2. L azienda inoltre deve stipulare, nell interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale: a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto; b) in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;

c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata daipredetti eventi, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto. 3. Agli effetti dei precedenti commi si considera: infortunio sul lavoro, l evento che, come tale, è previsto dalla normativa sull assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124; retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al comma 2 dell art. 24. 4. In relazione al decreto legislativo n. 38/2000 che, a decorrere dal 16 marzo 2000, estende ai dirigenti l obbligo di iscrizione all'inail, l azienda inserirà nella polizza di cui al precedente secondo comma una clausola che, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, preveda: a) la riduzione dell indennizzo, dovuto al dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall Inail all assicurato a titolo di capitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dell assicurato; b) la subordinazione del diritto all indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del dirigente o dei suoi aventi causa, dell importo della prestazione liquidata dall Inail; c) la natura vincolante per la Compagnia di assicurazione dell accertamento della malattia professionale effettuato dall Inail o dal Giudice, ferma restando, in quest ultimo caso, la necessaria informativa da parte del dirigente al fine di consentire la partecipazione al processo della Compagnia; d) l erogazione dell intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l Inail ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro; il dirigente, su richiesta della Compagnia e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico della stessa, avrà l obbligo di proporre causa all Inail. In caso di esito favorevole, il dirigente dovrà restituire alla Compagnia la somma che la predetta avrà versato in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lettera a) del presente comma. 7

5. L azienda provvederà altresì a stipulare, nell interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a L. 200.000.000 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a L. 280.000.000 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l importo di L. 270.000 annue che saranno trattenute dall azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità. 6. Le somme rispettivamente assicurate ai sensi del comma precedente, nonché l entità del concorso economico del dirigente ivi stabilita operano a decorrere dal 1 gennaio 1998. 7. Sono fatte salve, e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo. 8. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al quinto comma eventuali intese, attuali o future, definite fra azienda e dirigente che prevedano l assunzione diretta da parte dell azienda, al verificarsi degli eventi ivi specificati, dell obbligo del pagamento delle somme di cui al richiamato quinto comma, rimanendo in facoltà dell azienda stessa di assicurare tale obbligo. dichiarazione a verbale in calce all art. 12 Le parti si danno reciprocamente atto che il richiamo alla tabella annessa al DPR n. 1124/1965, di cui al terzo comma del presente articolo, deve intendersi comprensivo dell ampliamento disposto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 1997, in base alla quale l Inail indennizza, oltre alle malattie elencate nella predetta tabella, anche le malattie non tabellate di cui il dirigente dimostri l origine professionale. 8