STATUTO ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE PROBI VIRI



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STATUTO ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE PROBI VIRI ALLEGATO A TITOLO I Natura e finalità dell Associazione- Art. 1 Denominazione e Sede 1. E costituita l Associazione Culturale denominata PROVI VIRI con sede in Dolo (Ve) Via Garibaldi 59. 2. Trattasi di libera associazione senza scopo di lucro ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai valori cattolico-cristiani e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, e regolata a norma del Titolo I Capitolo III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto. Art. 2 Finalità L Associazione PROBI VIRI non ha scopi di lucro e si pone come finalità: a) promuovere ogni tipo di attività culturale, politica, ricreativa, sociale tendente alla partecipazione dei cittadini alle questioni legate in primo luogo alla vita politica nazionale e internazionale, nonché all amministrazione locale; b) approfondire la ricerca sui valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione internazionale e di ripudio della guerra, di libertà politica e religiosa, di democrazia economica presenti con tanto rilievo nella nostra Carta Costituzionale; c) promuovere movimenti, comitati e gruppi anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopo in ambiti volta per volta determinabili; d) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio; e) organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto; f) stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni, produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora; g) organizzare od offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri enti o associazioni; h) promuovere attività di ricerca e formazione (corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca); i) promuovere attività editoriale (pubblicazione di un bollettino, di notiziari, di siti internet, di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute); j) promuovere attività commerciali coerenti agli scopi associativi; k) in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati. Art. 3 Durata La durata dell associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II Gli associati- Art. 4 Soci 1. Sono ammessi all Associazione tutte le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche interessati che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 2. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice dei componenti in modo inappellabile. Il diniego non va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa, nella misura fissata di anno in anno dall'assemblea. Le iscrizione a socio avvengono dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo. 3. I soci si distinguono in quattro categorie: - fondatori - ordinari - onorari - sostenitori Sono soci FONDATORI coloro che hanno partecipato alla costituzione dell Associazione; essi sono soci effettivi. I soci fondatori hanno diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi sociali e di voto in assemblea. I soci fondatori redigono il regolamento per il funzionamento dell associazione e lo sottopongono alla prima convocazione del Consiglio direttivo, che ne prenderà atto e ne disporrà l attuazione. Il regolamento potrà essere modificato in ogni momento a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo. Sono soci ORDINARI le singole persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche che, aderendo all Associazione, hanno presentato domanda di ammissione che sia stata approvata;essi sono soci effettivi. La qualifica di socio ONORARIO viene attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell Associazione a personalità che apportino prestigio e/o apprezzabile contributo all Associazione; tale qualifica comporta l esonero dal pagamento della quota sociale. Sono soci SOSTENITORI le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche che intendono sostenere materialmente e finanziariamente le attività promosse dall Associazione. I soci sostenitori aderiscono all Associazione mediante apposita domanda di ammissione che sia stata approvata. La partecipazione dei soci sostenitori all Assemblea dei soci è facoltativa. 4. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. Art. 5 Diritti e doveri dei Soci A tutti i soci sono riconosciuti gli stessi diritti e tutti devono ottemperare ai medesimi. 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell attività. 3. I soci sono obbligati a versare entro il 31/03 di ogni anno, in un'unica soluzione, la quota annuale di associazione nella misura stabilita di anno in anno dall'assemblea. I soci, inoltre, devono osservare il presente statuto, l eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione. 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 Recesso ed esclusione del Socio 1. La perdita di qualità di associato avviene per: a) dimissione volontarie (recesso); b) mancato versamento della quota associativa annuale; c) morte; d) indegnità o incompatibilità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contradditorio. 2. Il socio può recedere dall associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall Associazione. 4. L esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell interessato. Per i soci fondatori l espulsione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice dei suoi componenti. Contro la delibera di espulsione è consentito presentare ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione del Presidente, che sottopone senza ritardo tale ricorso alla decisione dell assemblea dei soci, la quale decide inappellabilmente con maggioranza semplice dei partecipanti al voto. In attesa della decisione dell assemblea il ricorrente rimane sospeso da ogni attività dell Associazione. TITOLO III Disposizioni economico-finanziarie- Art. 7 Risorse economiche 1. Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: a. Contributi e quote associative; b. Donazioni e lasciti; c. Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000. 2. L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. Art. 8 Rendiconto Economico-Finanziario 1. Il rendiconto economico-finanziario dell associazione è annuale e decorre dal primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. Per il solo primo anno il rendiconto economico- finanziario si chiude entro il 31/12/2013. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell associazione almeno venti giorni prima dell assemblea e può essere consultato da ogni associato. 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale.

TITOLO IV Organi dell Associazione- Art. 9 Organi Sociali 1. Gli organi sociali dell Associazione sono: Assemblea dei soci (associati); Consiglio Direttivo; Presidente; Vicepresidente; Tesoriere; Collegio dei revisori dei conti (eventuale); Collegio dei probiviri (eventuale); 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Art. 10 Assemblea dei Soci 1. L assemblea è l organo sovrano dell associazione ed è composta da tutti i soci. 2. Hanno diritto di partecipare all assemblea con diritto di voto tutti gli associati, tranne i soci onorari, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L associato può delegare un altro associato a rappresentarlo in assemblea. Ciascun associato non può rappresentare più di due associati. 3. E convocata almeno una volta all anno dal Presidente dell Associazione, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche, mediante avviso scritto con lettera semplice e/o e-mail da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l adunanza e contenente l ordine del giorno dei lavori. 4. L assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno di un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 5. L assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell Associazione. E ordinaria in tutti gli altri casi. Art. 11 Compiti dell Assemblea 1. L'assemblea delibera: - sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione; - sul bilancio consuntivo e preventivo; - sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Revisore dei Conti; - sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; - sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori; - su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto; - su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

Art. 12 Validità Assemblee 1. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti intervenuti, in proprio o in delega. Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l assemblea delibera a maggioranza dei presenti. 2. Le deliberazioni dell assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l assemblea lo ritenga opportuno). 3. L assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in caso di scioglimento dell associazione, l assemblea con voto favorevole di tre quarti dei soci, decide a quale organismo con finalità analoghe o pubbliche dovrà essere destinato il patrimonio residuo. Art. 13 Verbalizzazione 1. Le discussioni e le deliberazioni dell assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure da un componente dell assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente; 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. Art. 14 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o di almeno un terzo dei suoi componenti. 2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa prescrizione delle norme dello Statuto 3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all assemblea; redige e presenta all assemblea il rapporto annuale sull attività dell associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni, salvo diversa decisione dell assemblea dei soci al momento della nomina. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi. Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è l organo esecutivo dell Associazione. Elegge tra i propri componenti un Vice Presidente, cioè il socio che tra i dell Assemblea ha ottenuto la seconda quantità di voti di preferenza., candidati

Art. 16 Presidente 1. Il Presidente è eletto dall Assemblea dei soci e dura in carica due anni, salvo diversa decisione dell Assemblea stessa. Il primo Presidente è nominato tra i soci fondatori dell Associazione. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l assemblea; convoca l assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dirige l attività dell Associazione e ne assicura il coordinamento e l unità di indirizzo. Il Presidente ricopre la carica per un massimo di due mandati consecutivi. Art. 17 Vice Presidente 1. Il Vice Presidente è eletto dall Assemblea, contestualmente all elezione del Presidente, tra i candidati soci nella persona che ha ottenuto la seconda quantità di voti di preferenza. 2. Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni. Art. 18 Segretario 1. Il Segretario è nominato dal Presidente, alla prima riunione dopo l elezione, previa approvazione del Consiglio Direttivo, tra i soci dell Associazione. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, si incarica della tenuta e dell aggiornamento del libro dei soci, adempie in generale alle mansioni di segreteria e di contabilità. 2. Il segretario rimane in carica per due anni. Art. 19 Tesoriere 1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo con voto segreto, a maggioranza semplice, tra i propri componenti e rimane in carica per due anni. 2. Può essere eletto alla carica di Tesoriere ogni socio dell Associazione che abbia compiuto 18 anni di età. 3. Il Tesoriere ha i seguenti compiti: a) è responsabile dell eventuale patrimonio dell Associazione nonché della conservazione della documentazione relativa; b) provvede alla gestione del bilancio, alla riscossione delle entrate e delle quote sociali e al pagamento delle spese dell Associazione in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo; c) tiene la contabilità dell Associazione e predispone il bilancio da sottoporre al voto dell Assemblea. 4. Il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, può: a) richiedere finanziamenti, fidi e mutui; b) aprire e chiudere c/c postali e/o bancari; c) compiere azioni bancarie e agire sui c/c nei limiti dei fidi concessi

Art. 20 Revisori dei Conti La gestione dell'associazione è controllata da un unico Revisore nominato ogni 3 (tre) anni dall'assemblea degli associati. Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Art. 21 Collegio dei Probiviri (opzionale) Il Collegio dei Probiviri è l organo garante dell applicazione e del rispetto delle norme statutarie dell Associazione. La carica di Proboviro comporta il requisito di particolari qualità morali. 1. Il Collegio dei Probiviri è composto 5 rappresentanti, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall Assemblea dei soci. 2. I membri del Collegio restano in carica per due anni, salvo dimissioni dall incarico, revoca o perdita di qualifica di associato, e sono rieleggibili. 3. I componenti del Collegio, effettivi e supplenti, eleggono tra i membri effettivi un Presidente del Collegio che rimane in carica per tutto il mandato del Collegio salvo dimissioni dall incarico, revoca dall incarico o perdita della qualifica di associato. 4. Il Collegio dei Probiviri delibera, comunicandone le decisioni sia all interessato sia al Presidente dell Associazione, su questioni riguardanti: a) le domande di iscrizione all Associazione; b) la disciplina associativa; c) la corrispondenza e la coerenza delle direttive e delle iniziative di tutti gli organi associativi con lo Statuto; d) i ricorsi in materia di votazioni degli organi associativi Art. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio 1. L eventuale scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea con le modalità di cui all art. 11. Con la stessa delibera l Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione del suo patrimonio a finalità di utilità sociale o a favore di organizzazioni, enti, ecc.. che perseguono gli stessi scopi associativi o strettamente correlati ad essi. Art. 23 Disposizioni finali 1. Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall Assemblea degli associati, con la presenza di almeno metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Regolamento de APC Art. 1 Gli organi L APC si compone di un Consiglio Direttivo, un Collegio dei Revisori dei Conti e di un gruppo di Probi Viri. Il primo è composto da 7 soci, gli altri da 3 soci ciascuno. Art. 2 Consiglio Direttivo La durata del mandato del Consiglio direttivo è di tre anni. Prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo in carica fissa la data delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probi Viri). Art. 3 Organo di Garanzia Il Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima della data stabilita per le elezioni, nomina un Organo di Garanzia. L Organo di Garanzia è composto da 3 soci. I membri dell Organo di Garanzia non possono presentare la propria candidatura a nessuna delle cariche oggetto delle elezioni. L Organo di Garanzia raccoglie le candidature alle cariche del Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti e Probi Viri, e predispone le liste dei candidati. Le liste dei candidati devono contenere: - per il Consiglio Direttivo un minimo di 12 candidati e un massimo di ulteriori candidati 1 ogni 30 soci; - per il Collegio dei Revisori dei Conti e i Probi Viri un minimo di 5 candidati e un massimo di 9 candidati per ciascuna lista. Art. 4 Le candidature Per essere ritenute valide, le candidature devono pervenire all indirizzo di posta elettronica dell Associazione APC almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, altresì devono contenere un breve curriculum vitae che indichi anche gli anni di iscrizione all Associazione APC Art. 5 Congresso Come operazione preliminare, il giorno del Congresso, l Assemblea elegge il Presidente della stessa ed il Segretario verbalizzante. Su proposta del suo Presidente, l assemblea elegge i componenti del seggio elettorale (1 Presidente e 2 scrutatori, tra coloro che non sono candidati alle cariche) per le operazioni elettorali, e determina l inizio e la chiusura del seggio stesso per le votazioni. I soci le cui candidature sono state accolte dall Organo di Garanzia hanno diritto di presentarsi pubblicamente all Assemblea plenaria per un tempo riconosciuto congruo dal Presidente l assemblea. I soci possono indicare su ogni scheda elettorale sino ad un massimo della metà (arrotondata per eccesso) delle persone eleggibili per ciascuna carica direttiva, di revisione dei conti e di probus viri. Art. 6 Scrutinio

Al termine delle votazioni avrà luogo lo scrutinio, alla presenza del Presidente dell assemblea e del segretario verbalizzante, del Presidente di seggio e dei 2 scrutatori. Terminate le operazioni di scrutinio e redatto il verbale del seggio, il Presidente dell assemblea dà lettura ufficiale delle persone elette per ciascuna categoria. Art. 7 Elezione del Presidente e del Vice Presidente Il nuovo Consiglio Direttivo, entro 10 giorni dalla sua elezione, provvede all elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente dell Associazione APC tra i soci candidati che hanno ottenuto la prima e la seconda quantità di voti di preferenza.