COPIA N. 238 del 11.12.2014 OGGETTO: Linee guida per l applicazione degli artt. 6 e 12 della legge n. 162/2014 in materia di separazioni e divorzi L anno duemilaquattordici, addì undici del mese di dicembre alle ore 14.00 nella sala delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei Signori: CAVARRA Alessio RAVECCA Elisabetta BAUDONE Massimo CHIATTI Giulia MICHELUCCI Juri Sindaco Risultano assenti i Sigg.: ACCORSI Sara Assume la presidenza il Sig. Alessio CAVARRA Sindaco Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Paola MICHELINI incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all argomento in oggetto. 1
LA G I U N T A C O M U N A L E Visto il D.L. 12/09/2014 n 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10/09/2004 n 162, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile ed in particolare gli artt. 6 e 12 che introducono importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure. Visto altresì le circolari del Ministero dell'interno n 16 del 01/10/12014 e n 19 del 28/11/2014. Considerato che: - l'art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) prevede che i coniugi possano decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati a condizione che marito e moglie addivengano ad una soluzione consensuale; - la possibilità di esperire la convenzione di negoziazione assistita prevede due ipotesi: 1) in mancanza di: figli minori; figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave; figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. L'accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della repubblica c/o il Tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il Nulla Osta. 2) in presenza di: figli minori; figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave; figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. L'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli, rilascia l'autorizzazione. 2
L avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile). Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di Stato Civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe di residenza dei coniugi. In caso di mancato rispetto dei termini di 10 giorni per la trasmissione dell'accordo all'ufficiale di Stato Civile, l'avvocato è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 ad un massimo di 10.000, da applicarsi, a cura del Dirigente del Settore, ai sensi della legge 24/11/1981 n 689. l'art. 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile) introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello Stato Civile, stabilendone l'applicabilità decorso il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dall'11 dicembre 2014; la separazione consensuale, ma anche la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio possono essere oggetto di una convenzione, di un accordo, da stilarsi di fronte all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio poiché celebrato in tale Comune e del Comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso o all'estero. L'accordo di separazione personale o divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento) è percorribile nei seguenti casi, in mancanza di: figli minori; figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap; figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti; 3
e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale di alcun genere (es. anche relativi all'uso della casa coniugale), precisando che, in caso di divorzio, devono essere trascorsi più di 3 anni di separazione legale. L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente (con l'assistenza facoltativa di un avvocato) la dichiarazione di separazione o divorzio compilata e sottoscritta dai coniugi da trascrivere nei Registri di Stato Civile. L'accordo raggiunto deve obbligatoriamente essere confermato, con un secondo atto di fronte all'ufficiale dello Stato Civile, da formarsi non prima di 30 gg. dalla redazione del primo atto e non oltre 90 gg. La mancata comparizione di entrambi i coniugi, di fronte all'ufficiale dello Stato Civile per la firma del 2 atto, equivale a mancata conferma dell'accordo stesso; l'art. 12, comma 6, stabilisce che l'ufficiale dello Stato Civile, al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo, deve esigere il diritto fisso non superiore a 16,00, corrispondente all'imposta fissa di bollo. Ritenuto opportuno, fornire all'ufficio dello Stato Civile le seguenti linee guida per l'applicazione della normativa di che trattasi: a) in considerazione della complessità e delicatezza delle pratiche e della necessità di garantire la privacy, dare mandato al Dirigente del Settore di individuare un giorno la settimana durante il quale effettuare, previo appuntamento con l'ufficio, la procedura dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello Stato Civile; b) stabilire la cifra di 16,00 quale diritto fisso da pagarsi direttamente allo sportello alla conclusione del primo atto; c) graduare nel modo seguente le sanzioni a carico degli avvocati, previste dal comma 4 dell'art. 6 della Legge n 162/2014: ritardo da 11 a 30 giorni: 2.000,00; ritardo da 31 a 60 giorni: 5.000,00; ritardo oltre 60 giorni: 10.000,00. Visto l allegato parere tecnico favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, espresso dall ufficio competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che non è stato acquisito il parere del responsabile dell area economico finanziaria, in quanto il provvedimento non comporta oneri contabili. 4
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. A voti unanimi favorevoli. D E L I B E R A 1. Per quanto espresso in premessa, fornire le seguenti linee guida all'ufficio dello Stato Civile per l'applicazione degli artt. 6 e 12 della Legge n 162/2014: a) in considerazione della complessità e delicatezza delle pratiche e della necessità di garantire la privacy, dare mandato al Dirigente del Settore di individuare un giorno la settimana durante il quale effettuare, previo appuntamento con l'ufficio, la procedura dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello Stato Civile; b) stabilire la cifra di 16,00 quale diritto fisso da pagarsi direttamente allo sportello alla conclusione del primo atto; c) graduare nel modo seguente le sanzioni a carico degli avvocati, previste dal comma 4 dell'art. 6 della Legge n 162/2014 ritardo da 11 a 30 giorni: 2.000,00; ritardo da 31 a 60 giorni: 5.000,00; ritardo oltre 60 giorni: 10.000,00; 2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale. Con separata unanime votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge D E L I B E R A Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l urgenza di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 5
Allegato alla deliberazione G.C. N. 238 del 11.12.2014 OGGETTO: Linee guida per l applicazione degli artt. 6 e 12 della legge n. 162/2014 in materia di separazioni e divorzi Il sottoscritto, Dott.ssa Patrizia Rossi in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto. Sarzana, lì 11.12.2014 IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Patrizia Rossi 6