PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA EUGENIO PERROTTA. Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n. 221 (legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ) che prevede che «per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste». Il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis ha previsto inoltre l obbligo di invio della relazione ex art. 34 all Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il MISE. Nello specifico l allegata relazione ex art. 34 intende illustrare i contenuti citati dalla predetta normativa in riferimento all affidamento in uso e gestione della palestra comunale sita in Via Eugenio Perrotta. Il RESPONSABILE Dott. Salvatore D Angelo
INFORMAZIONI DI SINTESI Oggetto dell affidamento affidamento in concessione d uso e gestione della palestra comunale Ente affidante Comune di Succivo Tipo di affidamento Concessione Modalità di affidamento Affidamento tramite gara Durata dell affidamento 4 (quattro) anni Nuovo affidamento o Servizio già affidato la relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20) Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare: principalmente il territorio comunale e, con peso minore, anche quello di alcuni comuni confinanti Soggetto responsabile della compilazione Nominativo: Ente di riferimento: Area/servizio: Telefono: Email Data di redazione Salvatore D Angelo Comune di Succivo Settore Amministrativo Contabile 081.501.47.22 salvatore.dangelo@comune.succivo.ce.it 27 gennaio 2016
SEZIONE A NORMATIVA DI RIFERIMENTO In ambito sovranazionale e, in particolare, a livello comunitario è stata per prima la Corte di giustizia a ricondurre lo sport tra le attività economiche di cui all art. 2 dell ex Trattato CE (oggi Tfue) (sent. 12 dicembre 1974, in causa 36/74; sent. 15 dicembre 1995, in causa C 415/93). Tuttavia, è possibile constatare come l Unione europea, nell esercizio delle sue attribuzioni, abbia finito per incidere in modo significativo sullo sport considerandolo da sempre un grande fenomeno sociale, economico, mediatico. A tale proposto, il cd. Libro bianco sullo sport redatto dalla Commissione del 2007 ne fornisce una concreta dimostrazione: tale documento costituisce un importante testimonianza del rilievo oggi riconosciuto allo sport a livello europeo, nonché un punto di riferimento per azioni comunitarie concrete volte alla promozione e allo sviluppo dello stesso settore. Il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento è, invece, il seguente: Art. art. 117, comma 3, della Costituzione Art. 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), commi 24 e 25 Art. 30 del D.Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti) L.R. Campania n. 18 del 25/11/2013 La procedura è altresì definita tenuto conto del Regolamento comunale per la gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30 Maggio 2007, in quanto compatibile con la norma sovra-ordinata.
SEZIONE B CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO La gestione di un impianto sportivo rientra nell area dei servizi alla persona, in quanto viene senza alcun dubbio riconosciuta l importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell aggregazione sociale, della salute e della formazione con particolare riguardo alla fascia giovanile. In questo senso gestire un impianto sportivo significa gestire un servizio pubblico inteso quest ultimo quale un attività esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale. La gestione dell impianto deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata: Alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, in particolare della pallavolo, in ragione del progetto presentato min sede di gara dall aggiudicatario della stessa; all utilizzo della struttura, in particolare, per favorire la pratica sportiva di bambini ed adolescenti, mediante la partecipazione ad attività sportive compatibili con la stessa,; alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico; al formarsi di un etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza; allo sviluppo di attività volte a favorire l aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini; all auto-sostentamento delle attività poste in essere per l uso e la gestione dell impianto.
B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE Al fine di poter correttamente definire i parametri per il riscontro della coerenza del modello di gestione dei servizi oggetto della presente relazione con i requisiti dell ordinamento comunitario è necessario individuare alcune definizioni di riferimento, potendo assumere gli elementi precisati dalla Commissione Europea nel Libro Verde sui servizi di interesse generale COM(2003)270 del 21 maggio 2003, peraltro successivamente sviluppati dalla giurisprudenza comunitaria. L espressione servizi di interesse economico generale è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato UE. Non è definita nel trattato o nella normativa derivata. Tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. L espressione obblighi di servizio pubblico si riferisce a requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore e/o gestore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. Il concetto di servizio universale fa riferimento ad una serie di requisiti di interesse generale in base a cui taluni servizi sono messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti finali fino al livello qualitativo stabilito, sull intero territorio di uno Stato membro, a prescindere dall ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile, e che la qualità del servizio sia mantenuta e, se del caso, migliorata (sez. 1.1. punto 2 Allegato Libro Verde). Il concetto di servizio universale è dinamico: assicura che i requisiti di interesse generale tengano conto dei progressi in campo tecnologico, economico, sociale e politico e consente, se del caso, di adeguare costantemente tali requisiti alle diverse esigenze degli utenti e dei consumatori (sez. 1.1. punto 3 Allegato Libro Verde). Il servizio universale è caratterizzato da alcuni requisiti fondamentali (sez. 1 e 2 Libro Verde): a) continuità; b) qualità del servizio; c) accessibilità dei prezzi; d) protezione degli utenti e dei consumatori; e) sicurezza della fornitura; f) accesso alla rete.
Il servizio pubblico può quindi essere definito in sintesi come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente oppure indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. SEZIONE C MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA La decisione di affidare a terzi il servizio di gestione degli impianti sportivi comunale è stata determinata considerate: le possibili opzioni esercitabili per la gestione degli impianti sportivi, tenendo conto del quadro di contesto e del mercato di riferimento; la maggiore economicità per l Ente, sulla base di criteri oggettivi, rispetto alla gestione diretta. All esito della valutazione di quanto sopra esposto, è stata assunta la determinazione di procedere a gara ad evidenza pubblica attraverso procedura aperta sottoposta al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi. SEZIONE D ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA Al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione si è deciso di indire una procedura di selezione ad evidenza pubblica tramite gara aperta a tutti gli operatori del settore, nel rispetto della normativa sovra-ordinata di cui alle premesse e del regolamento comunale vigente in materia, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. La necessità di assicurare la continuità nell erogazione del servizio, di avere un assetto organizzativo unitario e uno stabile e unico soggetto gestore, costituiscono ragioni adeguate per l affidamento a un soggetto esterno scelto mediante procedura di evidenza pubblica. La gestione diretta dell impianto sportivo comporterebbe per il Comune di Succivo il farsi carico di esigenze, a volte complesse, sia nel campo dell organizzazione e della gestione amministrativa, sia in quello della ricerca di necessarie risorse per garantire l autofinanziamento delle spese gestionali ed un adeguata organizzazione e dotazione di servizi capaci di valorizzare la struttura. A fronte di tale concessione il gestore potrà introitare le tariffe pagate dagli utenti per fruire degli impianti, mentre il Comune riceverà un canone annuo. Come ultimo elemento di analisi di coerenza rispetto alla normativa comunitaria, è necessario evidenziare che nel caso di specie non sono previste compensazioni.