è un associazione ai sensi dell articolo 60 segg. del Codice civile svizzero.

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Statuti Nome, forma giuridica, sede Articolo 1 1.1 In qualità di organizzazione degli imprenditori dei ponteggi e dei produttori di materiali per ponteggi, la «Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi» (SISP) «Schweizerische Gerüstbau-Unternehmer-Verband» (SGUV) «Société des Entrepreneurs Suisses en Echafaudages» (SESE) è un associazione ai sensi dell articolo 60 segg. del Codice civile svizzero. 1.2 La SISP ha sede a Köniz. Scopo dell associazione Articolo 2 2.1 La SISP si impegna per mantenere l indipendenza degli imprenditori dei ponteggi. Inoltre persegue soprattutto i seguenti obiettivi: Articolo 3 - promuovere la formazione professionale e la formazione continua; - approfondire una cooperazione proficua tra datori di lavoro e lavoratori, tra committenti o le organizzazioni che li rappresentano e le imprese, come anche le relazioni con altre organizzazioni professionali. - rappresentare gli interessi professionali dei suoi membri nel senso più lato, ma soprattutto attraverso un lavoro mirato di relazioni pubbliche, nel quadro delle istituzioni esistenti quali autorità e organizzazioni sindacali, per il coordinamento degli interessi comuni dell edilizia. 3.1 La SISP svolge il suo compito specialmente sostenendo, nella misura del possibile, i suoi membri nel quadro dello scopo dell associazione. In questo contesto la SISP è responsabile in particolare di tutelare gli interessi dell associazione a livello federale e cantonale. 3.2 Per raggiungere lo scopo dell associazione, la SISP può adottare tutte le misure che ritiene opportune, se necessario vincolando i membri delle associazioni regionali, in particolare: - facendo raccomandazioni e fornendo documentazioni; - unendosi ad altre organizzazioni e riprendendo i corrispondenti obblighi; - seguendo lo sviluppo nel campo dei materiali per ponteggi e tutelando i corrispondenti interessi dei membri. Articolo 4 4.1 Le comunicazioni della SISP sono effettuate mediante circolari, lettere personali, per e-mail o con la pubblicazione ad esempio su «News» della SISP.

Appartenenza all associazione e associazioni regionali Articolo 5 5.1 Possono aderire alla SISP le persone fisiche e giuridiche con scopo aziendale principale nel campo dei ponteggi o della produzione di materiali per ponteggi e le aziende che rappresentano le categorie di lavoro indicate nel Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN) 114 domiciliate in Svizzera come pure i membri ospiti e le imprese subappaltatrici senza diritto di voto. I membri con sedi, filiali, punti vendita o simili sono tenuti ad affiliare separatamente queste sedi distaccate e a versare la rispettiva quota associativa per esse. 5.2 Gli interessati che desiderano aderire all associazione devono inoltrare una richiesta scritta al presidente dell associazione. Un ammissione provvisoria di nuovi membri può essere autorizzata dal Comitato nel corso dell anno con riserva dell approvazione da parte dell Assemblea generale durante la riunione successiva. 5.3 L affiliazione si estingue con il decesso, le dimissioni o l esclusione del membro, come pure in caso di fallimento o cessazione dell attività. 5.4 L estinzione dell affiliazione alla SISP comporta sempre anche la perdita dell affiliazione alle associazioni regionali. 5.5 L uscita dalla SISP è ammessa solo per la fine di un anno civile. La disdetta deve essere data con un preavviso di sei mesi inviando una lettera raccomandata alla sede della SISP. Articolo 6 6.1 Tutti i membri della SISP hanno gli stessi diritti e doveri nell ambito delle disposizioni statutarie. 6.2 Ogni membro ha il diritto di essere sostenuto ai sensi degli obiettivi dell associazione e, in questo contesto, di usufruire dei servizi e delle istituzioni della SISP. 6.3 Con l adesione alla SISP ogni azienda membro si impegna, per sé e per la propria filiale, ad attenersi ai presenti statuti, ai regolamenti, alle decisioni e alle disposizioni degli organi dell associazione. I membri sono tenuti a rappresentare gli interessi della SISP. Articolo 7 7.1 I membri che contravvengono alle disposizioni degli statuti e dei regolamenti, che non adempiono le decisioni, le direttive e le disposizioni o che con il loro comportamento danneggiano gli interessi della SISP possono essere puniti dal tribunale arbitrale con un ammenda, in rapporto alla colpa e alla dimensione dell impresa, o essere eventualmente espulsi dalla SISP. Le due sanzioni possono essere applicate contemporaneamente. Articolo 8 8.1 Per l esclusione di un membro è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti dell Assemblea generale. 8.2 Un membro escluso deve essere informato della decisione mediante lettera raccomandata in cui si menziona la motivazione che ha portato a tale misura. 8.3 Il membro escluso può adire il tribunale arbitrale al più tardi entro tre mesi.

Articolo 9 9.1 La SISP è articolata in associazioni regionali. I confini sono concordati bilateralmente per tutte le regioni. 9.2 L affiliazione alla SISP presuppone l adesione all associazione regionale e viceversa. Organi dell associazione Articolo 10 10.1 Gli organi della SISP sono: - l Assemblea generale (AG); - il Comitato (Co) L Assemblea generale Articolo 11 11.1 I soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria una volta all anno in primavera. La data è fissata in occasione di ogni Assemblea generale per l anno successivo. 11.2 L invito scritto è spedito con un anticipo di almeno 30 giorni prima della riunione del Comitato. 11.3 Le trattande da trattare auspicate dai membri devono essere sottoposte per iscritto al Comitato almeno 45 giorni prima dell Assemblea generale. 11.4 Le Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento dal Comitato. Un Assemblea generale straordinaria deve inoltre essere convocata se almeno un quinto dei membri lo richiedono. L invito deve essere notificato per iscritto almeno 20 giorni prima della riunione. 11.5 L Assemblea generale è presieduta dal presidente e, qualora questi fosse impedito, dal vicepresidente. Articolo 12 12.1 Nell Assemblea generale ogni membro, anche le imprese con più soci, hanno diritto a un voto. Anche le sedi affiliate a un associazione regionale che pagano la quota associativa annuale della SISP hanno diritto di voto nell Assemblea generale. I membri ospiti dell associazione non hanno diritto di voto. 12.2 L Assemblea generale delibera a maggioranza di voti. Articolo 13 All Assemblea generale spettano le seguenti competenze: 13.1 approvare il verbale dell Assemblea generale precedente; 13.2 approvare la relazione annuale e il conto annuale; 13.3 fissare le quote associative annuali e l ammontare della tassa d iscrizione; 13.4 nominare il presidente, gli altri membri del Comitato e l ufficio di revisione; 13.5 stabilire la sede dell associazione; 13.6 approvare l adesione di nuovi membri ed escludere i membri; 13.7 stabilire le competenze del Comitato; 13.8 modificare gli statuti; 13.9 deliberare in merito alla dissoluzione e alla liquidazione dell associazione; 13.10 conferire le onorificenze.

Il Comitato Articolo 14 14.1 Il Comitato si compone di cinque membri: un presidente e un responsabile per ognuno dei quattro ambiti tecnica, formazione, finanze, regioni/membri. Uno di questi responsabili funge da vicepresidente. 14.2 I membri del Comitato sono nominati annualmente durante l Assemblea generale. 14.3 Nel Comitato dovrebbero essere rappresentate con un membro, se possibile, la Svizzera tedesca, la Svizzera francese e la Svizzera italiana. Ufficio di revisione Articolo 15 15.1 L ufficio di revisione si compone di due membri della SISP. Su decisione dell Assemblea generale, si può anche ricorrere a un ufficio di revisione esterno. 15.2 I membri dell ufficio di revisione sono nominati durante l Assemblea generale per una durata di due anni. È ammessa la rielezione. 15.3 L ufficio di revisione è tenuto a presentare un rapporto scritto sul conto annuale. Tribunale arbitrale Articolo 16 16.1 Tutte le controversie dei membri, degli organi dell associazione e delle associazioni regionali relative all applicazione dei presenti statuti e ai regolamenti, alle disposizioni, norme e direttive emanate o ai contratti stipulati, basati sui presenti statuti, sono inoltrate a un tribunale arbitrale per la decisione definitiva, con riserva di eventuali strumenti giuridici conformemente al Codice di procedura civile applicabile. 16.2 Il tribunale arbitrale è composto da un presidente con una formazione giuridica e da due arbitri. 16.3 Il tribunale arbitrale è nominato caso per caso dal Comitato. Finanze Articolo 17 17.1 Con l acquisizione della qualità di membro, ogni membro è tenuto a versare una quota associativa annuale, il cui importo è determinato annualmente durante l Assemblea generale. 17.2 L Assemblea generale può stabilire una tassa d iscrizione per i nuovi membri. 17.3 La quota associativa annuale è destinata a coprire le spese inerenti agli scopi dell associazione. 17.4 I membri usciti dalla SISP non possono far valere alcun diritto né nei confronti della SISP né sul patrimonio. 17.5 Gli impegni della SISP sono garantiti attraverso il patrimonio dell associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri. 17.6 L anno contabile della SISP coincide con l anno civile.

Entrata in vigore Articolo 18 18.1 I presenti statuti entrano in vigore con effetto immediato con l approvazione durante l Assemblea generale della SISP del 16 marzo 2011 e sostituiscono gli statuti del 17 marzo 2004. A nome dell Assemblea generale Dr. Josef Wiederkehr Presidente Stéphane Fasel Vicepresidente