Ammissione o non ammissione all Esame di Stato

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MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO CAVOUR - PAVIA Corso Cavour, 49 - tel. 0382/26884 - fax. 0382/531721 e-mail: pvic82900r@istruzione.it - PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it Web: www.icdicorsocavourpv.it C.F. 96069400180 - Codice univoco: UF4QFG All.5 VALUTAZIONE FINALE SCRUTINI (delibera n 29 Collegio Docenti del 14/05/2018) Ammissione o non issione all Esame di Stato In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'issione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti con delibera n.17 del CDU, seduta del giorno 8 gennaio 2014 (1). In tal caso l alunno/a non è esso/a allo scrutinio. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non issione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998 (allontanamento dalla comunità scolastica/ commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone); aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'invalsi, fatto salvo per gli alunni DVA esonerati da una o più prove INVALSI e/o alunni DSA esonerati dalla prova di inglese. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non issione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Criteri definiti dal collegio dei docenti per l issione o la non issione all Esame di Stato - l alunno/a viene esso/a all esame di stato solo se presenta al massimo due insufficienze nelle discipline oggetto delle prove scritte d esame, purché solo una con valutazione 4/10 (quattro decimi). - si discuterà la non issione qualora l alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti di cui al massimo due con valutazione 4/10 (quattro decimi);

- si valuterà comunque per l issione all Esame di Stato qualora: si siano registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza; si sia registrato un continuo impegno dell alunno per raggiungere gli obiettivi minimi; l alunno si sia impegnato nei corsi di recupero individualizzato. andamento delle attività di recupero eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell ultima classe. - l alunno/a NON è in nessun caso esso all esame di stato, qualora presenti 5 (cinque) o più materie insufficienti o tre valutazioni pari a 4/10; - il consiglio valuterà attentamente anche eventuali situazioni di alunni che non hanno raggiunto un profitto sufficiente in numerose discipline e che sono stati essi alla classe successiva nell anno scolastico precedente in presenza di lacune. Il voto espresso nella deliberazione di non issione all'esame dall insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni essi all'esame di Stato il voto di issione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di issione anche inferiore a 6/10. italiano matematica inglese 2^ lingua Altra Altra Altra Altra ESITO 6 4 6 6 6 4 4 Non 6 6 6 6 4 4 4 Nom 4 4 5 5 6 6 6 4 4 5 6 5 6 6 4 4 6 6 6 6 6 Non Nom Nom 4 5 6 6 4 5 6 Amm 5 5 6 6 4 4 6 Amm 5 6 6 6 4 4 5 Amm 5 6 6 6 4 4 5 Amm 6 6 6 6 4 4 5 5 Amm Ingl pot

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI (Media fine 1^+ Media fine 2^+ Media intermedio3^+ Media fine 3^):4= voto di issione Tutte le medie dei voti reali escluso il voto di condotta dalla media delle classi 1^ e 2^ Se inseriti nel corso del triennio si considerano le informazioni a disposizione. Voto finale e adempimenti conclusivi D.M. 741 del 3/10/2017 Articolo 13 1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di issione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Valutazioni prove in decimi senza frazioni decimali italiano /10 matematica /10 lingue /10 colloquio /10 Media valutazioni anche con frazione decimale senza alcun arrotondamento Voto di issione senza frazioni decimali Anche inferiore a 6/10 Voto finale arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 /10 /10 /10 anche con lode* 2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 3. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 4. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. 6. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode*, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su

proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 7. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento Articolo 14 l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13. 5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui

siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. 10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. 11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Il Dirigente Scolastico Dott. Stefano Gorla