SCUOLA PRIMARIA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
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1 Criteri di ammissione alla classe successiva e all Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (D.P.R. 122/09; C.M. 48/2012; D. leg. n. 62/2017) Il Collegio dei docenti dell I.C G. Verga, per garantire l uniformità e la trasparenza nelle procedure legate agli scrutini finali, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, fissa i seguenti criteri oggettivi che i docenti della Scuola primaria e i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di 1 grado dovranno osservare per l ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. SCUOLA PRIMARIA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA Secondo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 che interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola primaria, l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola secondaria di 1 grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. Anche a seguito della valutazione periodica, la Scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA Nella Scuola primaria, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei seguenti criteri, definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. La non ammissione è considerata: o come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; o come evento da ipotizzare ed eventualmente realizzare, senza intaccare l autonomia di valutazione dei docenti, negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta Primaria alla prima classe della Secondaria primo grado) che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e la presenza di prerequisiti irrinunciabili per una serena prosecuzione del percorso scolastico; o come momento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l alunno, anche in relazione alla classe di futura accoglienza; o come soluzione da evitare al termine della classe prima;
2 o quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi. Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni: assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica); mancati processi di miglioramento cognitivo o del comportamento (partecipazione, senso di responsabilità e impegno) pur in presenza di interventi individualizzati. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALIDITÀ DELL ANNO SCOLASTICO Il decreto legislativo n. 62/2017 non ha apportato modifiche relativamente all accertamento della validità dell anno scolastico. Pertanto, come in precedenza, costituisce requisito fondamentale all ammissione alla classe successiva l aver frequentato almeno tre quarti dell orario annuale personalizzato, sono ammesse eventuali deroghe, approvate dal Collegio dei docenti, al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Pertanto il Consiglio di classe, prima di procedere ad ogni altra valutazione, verifica per ogni alunna/o la validità dell anno scolastico. AMMISSIONE IN CASO DI PROPOSTE DI VOTO TUTTE DA 6/10 IN SU Se i voti assegnati in tutte le discipline sono pari o superiori a sei decimi, il Consiglio di classe dà immediatamente luogo all ammissione alla classe successiva. AMMISSIONE IN CASO DI PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN ALCUNE DISCIPLINE L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Il Consiglio di classe valuta la recuperabilità dei suddetti livelli tenendo conto di: 1) risultati registrati nel 1 Quadrimestre; 2) particolari attitudini evidenziate e risultati positivi in alcune discipline; 3) miglioramento conseguito nel corso dell anno scolastico; 4) possibilità di raggiungere gli obiettivi di apprendimento nell anno scolastico successivo; 5) positiva frequenza delle attività di recupero. Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla valutazione finale dell alunno: la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica l impegno e la volontà di migliorare il comportamento corretto e collaborativo il livello complessivo di maturazione raggiunto. Nel discutere se sia opportuno ammettere o non ammettere un alunno alla classe successiva, in considerazione anche del delicato momento di crescita in questa fascia d età, dovranno anche essere valutati eventuali motivi di salute o di disagio psicologico e sociale che hanno
3 influito sul rendimento scolastico, l opportunità anche di inserire l alunno in un contesto diverso da quello frequentato. In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si considera recuperabile la situazione dell allievo, il Consiglio di classe procede ad ammettere l alunno alla classe successiva. Sul documento di valutazione sarà registrata la votazione di sei decimi per le discipline con carenze, ma sarà stilata una nota da allegare al documento di valutazione con indicazioni alla famiglia sui livelli di apprendimento evidenziati e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo. Anche a seguito della valutazione periodica, la Scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei seguenti criteri, definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di Religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Il decreto legislativo n. 62/2017 ha abrogato la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). La non ammissione è considerata: come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; come evento da ipotizzare ed eventualmente realizzare, senza intaccare l autonomia di valutazione dei docenti, negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri (dalla prima alla seconda classe, dalla seconda alla terza classe della Secondaria di 1 grado) che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e la presenza di prerequisiti irrinunciabili per una serena prosecuzione del percorso scolastico; come momento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l alunno, anche in relazione alla classe di futura accoglienza; come soluzione, se possibile, da evitare al termine della classe prima; quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe in base alla sussistenza di almeno due dei seguenti criteri:
4 1. Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (quattro valutazioni inferiori a 6/10). 2. Non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dal momento che sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva. 3. Valutazione non positiva dell andamento dell alunno per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità, al Regolamento d Istituto e alle regole fondamentali della convivenza sociale e civile. 4. Complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativi perseguiti tramite le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". 5. Presenza di carenze che non possono essere recuperate nel periodo estivo e che non consentono all alunno di frequentare in modo proficuo l anno scolastico successivo Nell assunzione motivata della delibera di non ammissione il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni: analisi e monitoraggio della situazione dell alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche; coinvolgimento della famiglia durante l anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri personali); forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell alunno per carenze nella partecipazione personale responsabile e nel rispetto delle regole della vita scolastica, e sociale. In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe, tenute presenti eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell ultima classe frequentata, valutare l ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri: qualora l alunna/o presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti; se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza; se si è registrato un continuo impegno dell alunno nell acquisizione almeno delle conoscenze essenziali e irrinunciabili; l andamento delle attività di recupero eventualmente proposte; in sede di scrutinio finale l alunno che arrivi con delle insufficienze può essere ammesso alle prove d esame con quattro 5 oppure con due 4 oppure con un 4 e due 5.
5 L alunna/o NON è in nessun caso ammessa/o alla classe successiva o all Esame di stato, qualora presenti 5 (cinque) o più materie insufficienti. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 che individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti la Scuola secondaria di primo grado, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; c. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'invalsi. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, di seguito elencati, e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE ALL ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1 CICLO DI ISTRUZIONE (delibera Collegio dei docenti n. del ) Per definire il voto di ammissione, si fa riferimento: alla media dei voti disciplinari reali, non arrotondati e non ancora modificati in caso di ammissione con voto di consiglio, della classe terza con arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (CM 49/2010); al percorso scolastico e al processo di apprendimento compiuto nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento all ultimo anno di studi; ai progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale (rispetto delle regole,
6 apertura agli altri e cooperazione col gruppo-classe, interesse, organizzazione, impegno e partecipazione alle diverse attività svolte), alla progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti; alla progressione nel processo di maturazione e consapevolezza; partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola (campi dove l alunna/o si è particolarmente distinta/o). Rubrica di valutazione del processo evolutivo triennale Voto* Descrittori 10 -Conoscenze complete, organiche, approfondite; - Notevole capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti personali e rielaborativi; -Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure; -Puntuale capacità di orientarsi nell analisi e nella soluzione di un problema; -Piena autonomia e consapevolezza nell utilizzo dei linguaggi e degli strumenti propri delle discipline; -Esposizione fluida, ricca e articolata; -Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti originali e creativi 9 -Conoscenze strutturate e approfondite; -Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi; -Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure; -Agevole capacità di orientarsi nell analisi e nella soluzione di un problema; -Autonomia e consapevolezza nell utilizzo dei linguaggi e degli strumenti propri delle discipline; -Esposizione chiara, precisa e articolata; -Capacità di operare collegamenti tra discipline. 8 -Conoscenze corrette; -Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; -Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; -Buona capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; -Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell utilizzo dei linguaggi e degli strumenti propri delle discipline; -Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 7 -Conoscenze generalmente corrette dei principali contenuti disciplinari; -Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; -Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; -Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; -Discreta autonomia e consapevolezza nell utilizzo dei linguaggi e degli strumenti propri delle discipline; -Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche imprecisione morfo sintattica;
7 6 -Conoscenza talvolta parziale dei contenuti essenziali; -Comprensione accettabile ma con limitata capacità di analisi e sintesi; -Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; -Capacità di orientarsi, in modo guidato, nella soluzione di un problema; -Incerta autonomia e consapevolezza nell utilizzo dei linguaggi e degli strumenti propri delle discipline; -Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche. 5 -Conoscenze incomplete dei contenuti essenziali; -Stentata o modesta capacità di comprensione, analisi e sintesi; -Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; -Scarsa autonomia e consapevolezza nell utilizzo degli strumenti propri delle discipline; -Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici. 4 -Conoscenze frammentarie dei contenuti indispensabili; -Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi; -Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; -Mancanza di autonomia e consapevolezza nell utilizzo degli strumenti propri delle discipline; -Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici *La suddetta valutazione può essere aumentata di uno o due punti per gli alunni che hanno dei crediti.
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