ALLEGATO B Capitolato Speciale d Appalto (C.S.A.) relativo a FORNITURA IMBARCAZIONE AD USO DI POLIZIA LOCALE 1
INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 OGGETTO QUALITÀ E CARATTERISTICHE REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE IMPORTO PRESUNTO DELL APPALTO OBBLIGATORIETA DELL OFFERTA AGGIUDICAZIONE CONSEGNA VERIFICA DELLA FORNITURA E COLLAUDO CONTESTAZIONE ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE CAUZIONE PROVVISORIA CAUZIONE DEFINITIVA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PENALITA PAGAMENTI SUB APPALTO FORO COMPETENTE CONDIZIONI PARTICOLARI 2
ARTICOLO 1 OGGETTO Oggetto del presente appalto è la fornitura di n. 1 imbarcazione nuova di fabbrica con allestimenti, per uso di Polizia Locale per i servizi di pattugliamento sul lago d Iseo, con le caratteristiche previste nel capitolato tecnico allegato al presente documento. ARTICOLO 2 QUALITÀ E CARATTERISTICHE Le caratteristiche tecniche di quanto oggetto del presente capitolato devono corrispondere alla descrizione fornita nell articolo precedente, alle norme UNI, di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. L imbarcazione deve inoltre avere: la disponibilità di ricambi, esclusi la componentistica che il cantiere acquisterà da ditte terze, non inferiore a 10 anni; tutti i componenti che rispondano per sicurezza, idoneità, compatibilità elettrica ed elettromagnetica alla vigente normativa. la garanzia per almeno 24 mesi dalla consegna; l eventuale offerta di garanzia inferiore a tale periodo, per tutto o parte dell'imbarcazione o della attrezzatura sono causa di esclusione dell offerta. ARTICOLO 3 REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE La Ditta concorrente deve possedere e autocertificare, in sede di partecipazione alla procedura negoziata a pena l esclusione dalla gara, i requisiti di cui alle dichiarazioni sostitutive allegate al bando di gara. ARTICOLO 4 IMPORTO PRESUNTO DELL APPALTO La base d appalto è pari a 120.000,00 I.V.A. inclusa, chiavi in mano e rappresenta il valore massimo che l ente mette a disposizione per l acquisto dell imbarcazione completa degli allestimenti richiesti e consegna franco Porto di Cornasola della società l ORA Srl, comune di Lovere (BG). ARTICOLO 5 OBBLIGATORIETA DELL OFFERTA L offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell art. 1329 del Codice Civile. Mentre con la presentazione dell offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti della Provincia a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dalla lettera d invito e nel presente capitolato speciale, per la Provincia il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. 3
ARTICOLO 6 AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario ai sensi dell art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 a favore del concorrente che avrà indicato il valore complessivo più basso (maggior ribasso applicato sulla base d appalto complessiva) secondo le modalità meglio descritte nella lettera d invito. Il prezzo dell imbarcazione completa degli allestimenti richiesti, dovrà essere IVA INCLUSA, CHIAVI IN MANO, comprensivo di collaudo e consegna franco Porto di Cornasola, comune di Lovere (BG). E facoltà della Provincia procedere all aggiudicazione definitiva anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida in sede di svolgimento della gara. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell art. 77 del R.D. n. 827/1924 e in caso di offerte anomale o in presenza di prezzi manifestamente bassi rispetto alla stima di prestazione si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 86,87 e 88 del D. Lgs 163/2006. Non sono consentite aggiunte o modificazioni alle clausole esposte nel bando di gara e nel presente Capitolato Speciale d Oneri a pena di nullità dell offerta. ARTICOLO 7 CONSEGNA La consegna di quanto oggetto del presente capitolato di fornitura dovrà essere eseguita entro 90 giorni dal ricevimento dell ordine, presso il Porto di Cornasola, comune di Lovere (BG). Al momento della consegna dovranno essere fornite le certificazioni degli impianti installati, i manuali d uso e di manutenzione. ARTICOLO 8 VERIFICA DELLA FORNITURA E COLLAUDO La verifica dell imbarcazione verrà effettuata dal responsabile del procedimento, o suo delegato, con particolare riguardo alla corrispondenza alle caratteristiche indicate dal presente capitolato speciale d appalto e nel capitolato tecnico. L operazione di collaudo verrà svolta alla presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria, presso il Porto di Cornasola, comune di Lovere (BG). Delle operazioni verrà redatto specifico verbale a cura della ditta aggiudicataria e controfirmato dalla Provincia. Se il verbale si concluderà con esito favorevole, dalla data dello stesso sorgerà l obbligo al pagamento del corrispettivo. Gli esiti del collaudo, comunque, non esonerano la ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente. In caso di non corrispondenza alle specifiche di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere agli interventi e/o sostituzioni richieste, senza alcun onere aggiuntivo per l Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni consecutivi dalla relativa comunicazione. 4
ARTICOLO 9 CONTESTAZIONE Se la fornitura risultasse, a giudizio della Provincia di Bergamo, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite, il Fornitore, ferma restando la possibilità di applicazione delle penalità, sarà tenuto a ritirare i prodotti a sue spese, con l obbligo di fornire, nel tempo indicato dalla Provincia, il genere corrispondente nella quantità e nella qualità richiesta. Agli effetti della fatturazione sono validi i quantitativi riscontrati in contraddittorio con il fornitore presso il luogo di consegna dell ente. ARTICOLO 10 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE La verifica della fornitura e la dichiarazione di ricevimento ed assunzione in carico dell imbarcazione da parte dell ufficio destinatario non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 24 mesi dalla data di consegna fatto salvo maggiori garanzie offerte dalla ditta costruttrice. L Impresa si obbliga a sollevare la Provincia di Bergamo da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati. L Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto della Provincia di Bergamo che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. Tutte le spese relative all aggiudicazione, immatricolazione, trasporto e consegna nella sede di destinazione sono a carico dell impresa aggiudicataria. ARTICOLO 11 CAUZIONE PROVVISORIA All atto della presentazione dell offerta dovrà essere costituita una cauzione provvisoria di 2.400,00=, pari al 2% dell importo posto a base d asta, con validità di 180 giorni, nelle forme previste per la cauzione definitiva di seguito riportate. ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA La ditta aggiudicataria sarà obbligata, in sede di stipulazione del contratto, al versamento di una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente capitolato che potrà essere restituita solo dopo aver accertato l integrale soddisfacimento dell obbligazione. La cauzione è stabilita pari al 10% dell importo contrattuale, potrà essere ridotta del 50% a norma dell'art. 40 comma 7 del codice (D.Lgs 163/2006), per le imprese che possiedono la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. A scelta dell offerente potrà essere costituita in una delle seguenti modalità: in contanti, da versare presso la Tesoreria Provinciale gestita da Intesa SanPaolo S.p.A., presso la filiale di Bergamo in Via Gabriele Camozzi, n. 27; 5
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Provincia ; mediante fidejussione bancaria; mediante polizza fidejussoria assicurativa; mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell Economia e delle Finanze. CAUZIONE MEDIANTE FIDEJUSSIONE Tale forma di garanzia dovrà: o avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell offerta o contenere l impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l offerente risultasse aggiudicatario o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione presentata ai sensi dell art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con fideiussione dovrà essere conforme allo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004. L impresa dovrà presentare alla Amministrazione, nel plico dei documenti, a pena di esclusione, la scheda tecnica relativa a tale polizza debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso). CAUZIONE CON ALTRA MODALITÀ In tal caso, l impresa partecipante, nella documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovrà inserire: Originale della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria provinciale gestita da Intesa SanPaolo S.p.A., presso la filiale di Bergamo in Via Gabriele Camozzi, n. 27, attestante il conferimento della cauzione provvisoria nelle forme previste dall art. 75, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. ******************************* La cauzione potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Lo svincolo della cauzione provvisoria degli offerenti non ammessi avverrà contestualmente alla comunicazione di non ammissione alla gara (art. 75, comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163). Lo svincolo della cauzione provvisoria degli offerenti risultati non aggiudicatari avverrà comunque entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva della gara (art. 75, comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163). Verrà trattenuta la cauzione provvisoria dell aggiudicatario sino alla data di 6
sottoscrizione del contratto e sua sostituzione con la cauzione definitiva di cui all art. 113 del D.Lgs. 163/2006. ARTICOLO 13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine che verrà stabilito dalla Provincia di Bergamo, previa comunicazione scritta del Servizio Contratti. Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, la Provincia si riserva di revocare l aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo. Tutte le spese e tasse concernenti il contratto, sono a carico del fornitore, ad esclusione dell IVA che è a carico della Provincia. ARTICOLO 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di frode, incapacità, negligenza o rifiuto ad eseguire l intera fornitura o di una parte significativa della stessa, la Provincia di Bergamo si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In tal caso si riserva di esperire azione in danno per le maggiori spese che la Provincia sarà chiamata a sostenere per l acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si tratta. ARTICOLO 15 PENALITA La ditta riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: a) nel caso di ritardata consegna di tutta o parte della fornitura, una penale pari a 600,00 Euro per ogni settimana di ritardo. b) nel caso di inadempimento parziale o totale della fornitura, la Provincia potrà provvedere ad acquistare i prodotti presso altre ditte addebitando il costo alla Ditta aggiudicatrice e applicando una penale pari al 5% del valore dei prodotti non forniti. ARTICOLO 16 PAGAMENTI Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura previa consegna del mezzo e verifica positiva del collaudo - od altra scadenza prevista dalla normativa vigente, dietro presentazione della fattura e la verifica positiva di conformità al presente capitolato. ARTICOLO 17 SUBAPPALTO Per i subappalti si richiamano le norme vigenti in materia. Quanto precede costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile. 7
ARTICOLO 18 FORO COMPETENTE Per tutto quanto non previsto si rimanda a quanto stabilito dal Codice Civile in tema di compravendita. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto sarà competente ai sensi dell art. 20 C.P.C., esclusivamente il Giudice del Tribunale Ordinario di Bergamo ove è sorta o deve eseguirsi l obbligazione contrattuale. ARTICOLO 19 CONDIZIONI PARTICOLARI La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione degli articoli n.1373 e n. 1671 del Codice Civile. 8